Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Condominio

7 febbraio 2026
Domanda 7 febbraio 2026
Buongiorno, nel mio condominio due condomini lamentano un malfunzionamento del riscaldamento centralizzato per gli anni termici 2025 e 2026. Il malfunzionamento, non determinato da rotture/guasti della caldaia, ha comportato uno scarso o, in alcuni casi, del tutto mancante funzionamento di alcuni radiatori, oltre ad una rumorosità determinata da bolle d’aria nel circuito. Il Condominio tramite l’Amministratore si è attivato per tentare di risolvere la problematica con molteplici interventi tecnici svolti presso le singole unità abitative con la ditta di manutenzione della caldaia (o richiesti anche direttamente dai condomini interessati), il tutto certificato con relazioni dei tecnici intervenuti, ma il problema non si è risolto. Nelle assemblee convocate i condomini non coinvolti dal malfunzionamento hanno sempre manifestato la volontà di risolvere la problematica con gli interventi ritenuti necessari dai tecnici della ditta manutentrice della caldaia. Si è pervenuti anche ad un primo importante intervento tecnico, approvato da tutti in assemblea alla fine del 2025, con la sostituzione di alcune parti della caldaia, piuttosto vetusta, ma sempre soggetta a regolare manutenzione. Anche questo intervento non ha portato alla soluzione definitiva e quindi si procederà con una ulteriore fase di intervento strutturale come approvato, su indicazioni della ditta manutentrice, dal Condominio nell’ultima assemblea. Il legale dei due condomini ha nel frattempo comunicato che la problematica è dovuta dall'inerzia del Condominio e quindi evidenzia una condotta omissiva producente un danno sia sotto il profilo patrimoniale che del pregiudizio abitativo, comunicando una stima di danno patrimoniale e non patrimoniale per ogni interno coinvolto. I due condomini interessati hanno inoltre manifestato, sempre tramite il loro legale, la disponibilità a procedere al distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale, purché tale distacco sia approvato dal Condominio, e a condizione che venga concordato un equilibrio nella ripartizione dei costi necessari al distacco, tenendo conto della responsabilità del Condominio stesso. Infine hanno richiesto che dopo il perfezionamento del distacco centralizzato non debbano più partecipare alle spese ordinarie e straordinarie relative alla gestione e manutenzione dell’impianto condominiale di riscaldamento, e ciò per evitare un contenzioso legale. Premesso quanto sopra, chiedo se effettivamente vi sia una potenziale responsabilità del Condominio, con connessi danni ai 2 interni, nonostante gli interventi tecnici effettuati e la disponibilità del Condominio a risolvere la problematica, e se l’ipotesi della richiesta sulle spese del distacco, con una soluzione extragiudiziale, sia in linea con la normativa vigente e non violi l’art.1118 del cc. obbligando gli altri condomini a subire delle condizioni che sembrano delineare una sorta di servitù economica futura sui singoli appartamenti. Grazie

Risposta ADUC
sotto il profilo della responsabilità del condominio, la mera presenza di malfunzionamenti dell'impianto di riscaldamento centralizzato non configura automaticamente un inadempimento risarcibile quando l'ente condominiale abbia dimostrato una condotta diligente e collaborativa nel tentativo di risoluzione del problema. Nel caso di specie, la circostanza che il condominio abbia tempestivamente attivato molteplici interventi tecnici, deliberato opere di sostituzione di parti della caldaia e programmato ulteriori interventi strutturali su indicazione della ditta manutentrice costituisce elemento significativo che depone a favore dell'assenza di inerzia colpevole. La responsabilità condominiale per i malfunzionamenti dell'impianto comune richiede infatti la dimostrazione del nesso causale tra l'omessa o inadeguata manutenzione e il danno verificatosi. Diverso se tali interventi sono avvenuti con notevole ritardo per inerzia del condominio, oppure sono stati rifiutati interventi magari piu' onerosi, ma risolutivi.
Per quanto concerne la richiesta di distacco dall'impianto centralizzato, l'art. 1118, comma 4, c.c. stabilisce che "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma". La richiesta dei condomini di essere esonerati dalle spese ordinarie e straordinarie relative alla gestione e manutenzione dell'impianto condominiale dopo il distacco viola pertanto questo articolo. Per superare questo articolo, e quindi consentire ai due condomini di non pagare alcunché in futuro, è necessaria una delibera condominiale adottata all'unanimità di tutti i proprietari.
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