Martedì 4 agosto 2026
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Clausola vessatoria proposta di commissione

7 novembre 2025
Domanda 7 novembre 2025
In collegamento alla mia precedente segnalazione, segnalo l’apposizione di una clausola vessatoria nella proposta di commissione utilizzata da un rivenditore di cucine, comportando un grave squilibrio contrattuale tra venditore e consumatore. Nel contratto di proposta di commissione, l’art. 14 delle Condizioni di Vendita dispone riguardo all’inadempimento (senza specificare se si tratti di inadempimento da parte del venditore o del compratore): “Nel caso di inadempimento, salva la facoltà della.......s.r.l. Unipersonale di agire per l’adempimento ed il risarcimento dei danni, il venditore avrà la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente le somme percepite a titolo di caparra, oltre ad una penale pari al 20% del prezzo della commissione”. Esaminando il Codice del Consumo, a mio parere tale articolo, riportando una percentuale di penale predeterminata, non commisura il danno reale causato dalla risoluzione della commissione da parte del compratore e quindi ritengo manifestamente eccessiva tale percentuale. Nel mio caso, a causa del precedente inadempimento da parte di un punto vendita di tale rivenditore e di una successiva proposta di commissione retrodatata che mi ha fatto dubitare circa la buona fede di tale rivenditore, ho comunicato al rivenditore la mia volontà di risoluzione della proposta di commissione il giorno dopo averla firmata, quando la cucina non era stata ancora ordinata da parte del rivenditore in quanto necessitava di un rilievo preliminare delle misure. Per tale motivo, non ritengo che tale percentuale di penale sia commisurata al disagio subito dal rivenditore e non ritengo sia proporzionata alla gravità dell’inadempimento. Inoltre, poiché nessun articolo della proposta di commissione utilizzata da tale rivenditore riporta disposizioni nel caso sia inadempiente il venditore, ritengo l’articolo 14 una clausola vessatoria come disposto dall’articolo 33, comma 2, lett. e) del Codice del Consumo “consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere”. Su tali presupposti, nel mio caso è stata inviata da un legale al rivenditore, tramite raccomandata e PEC, la richiesta di restituzione dell’acconto/caparra, alla quale, senza tenere conto delle motivazioni di tale richiesta e dei rilievi circa il contrasto con le norme del Codice del Consumo, è stato risposto con una diffida a pagare l’ammontare della penale prevista nella proposta di commissione oltre alle spese legali e al trattenimento dell’acconto/caparra versato. Chiedo pertanto se tale articolo 14 sia da considerare nullo in quanto clausola vessatoria e tale rivenditore sanzionabile. Grazie
Stefania, dalla provincia di MI

Risposta ADUC
molto probabilmente un giudice dichiarerebbe (o dichiarerà) inefficace la clausola. A prescindere dal vostro contenzioso, può sicuramente seganalre la condotta dal Garante della concorrenza e del mercato
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