Cara ADUC
cartelle esattoriali e ingiunzioni
Domanda
30 marzo 2019
vorrei avere una informazione: l'art. 4 della decreto 119/2018 parla di "stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010" ed al primo comma è scritto
....risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione. Ho trovato un articolo secondo il quale l'ingiunzione è equiparata alla cartella esattoriale tanto che, secondo i giudici, "la riscossione coattiva è stata equiparata dalla legge n. 265/2002 a quella esattoriale" e che a seguito di una legge entrata in vigore il 31.12.2012, equitalia e gli agenti di riscossione non si occupano più dell'accertamento, riscossione entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
inoltre in base a questa legge, se ho ben capito, si equipara la ingiunzione alla cartella. Dunque, nel mio caso l'agente di riscossione notifica una ingiunzione dopo il 2012 riferita all'Imu e mi dice che non può applicare l'art. 4 perché la norma parla di cartella esattoriale. Potreste darmi lumi su questo punto? io non capisco più niente, se da una parte si dice che cartella ed ingiunzione sono equiparati perché dall'altra costituiscono oggetti diversi??
dove si legge nel testo normativo del d.l. 119/18 che rientrano solo le cartelle esattoriali nello stralcio?
Flavio, dalla provincia di CH
....risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione. Ho trovato un articolo secondo il quale l'ingiunzione è equiparata alla cartella esattoriale tanto che, secondo i giudici, "la riscossione coattiva è stata equiparata dalla legge n. 265/2002 a quella esattoriale" e che a seguito di una legge entrata in vigore il 31.12.2012, equitalia e gli agenti di riscossione non si occupano più dell'accertamento, riscossione entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate.
inoltre in base a questa legge, se ho ben capito, si equipara la ingiunzione alla cartella. Dunque, nel mio caso l'agente di riscossione notifica una ingiunzione dopo il 2012 riferita all'Imu e mi dice che non può applicare l'art. 4 perché la norma parla di cartella esattoriale. Potreste darmi lumi su questo punto? io non capisco più niente, se da una parte si dice che cartella ed ingiunzione sono equiparati perché dall'altra costituiscono oggetti diversi??
dove si legge nel testo normativo del d.l. 119/18 che rientrano solo le cartelle esattoriali nello stralcio?
Flavio, dalla provincia di CH
Risposta ADUC
il decreto legge 119/2018 si applica solo a debiti tra il 2000 al 2010.
L’articolo 4 dispone l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018.
Nel primo comma dell’articolo 4 è inoltre specificato che tali importi possono essere riferiti anche alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di rottamazione.
Una volta effettuato l’annullamento, il contribuente potrà verificare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all’interno dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia della riscossione.
Pace fiscale 2019: quando non vale lo stralcio.
ai debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
ai debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Pace fiscale Imu e Tasi 2019: stralcio fino a 1.000 euro
La cancellazione dei debiti per piccoli importi, non riguarderà solo il bollo auto o le multe, la nuova sanatoria coinvolgerà anche i contribuenti che, tra il 2000 e il 2010, hanno accumulato debiti relativi alle imposte comunali come Imu, Tasi e Tari in particolare fino a mille euro, e quindi le “mini” cartelle beneficeranno del totale annullamento.
L’articolo 4 dispone l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018.
Nel primo comma dell’articolo 4 è inoltre specificato che tali importi possono essere riferiti anche alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di rottamazione.
Una volta effettuato l’annullamento, il contribuente potrà verificare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all’interno dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia della riscossione.
Pace fiscale 2019: quando non vale lo stralcio.
ai debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
ai debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
a multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Pace fiscale Imu e Tasi 2019: stralcio fino a 1.000 euro
La cancellazione dei debiti per piccoli importi, non riguarderà solo il bollo auto o le multe, la nuova sanatoria coinvolgerà anche i contribuenti che, tra il 2000 e il 2010, hanno accumulato debiti relativi alle imposte comunali come Imu, Tasi e Tari in particolare fino a mille euro, e quindi le “mini” cartelle beneficeranno del totale annullamento.
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