Cara ADUC
Cappotto termico difettoso: come far valere la garanzia sull'appalto
Domanda
22 aprile 2026
Buon pomeriggio. Tre anni fa, ho fatto piazzare su 3 dei 4 lati della casa in campagna il cappotto termico esterno da una ditta locale che già aveva effettuato diversi lavori di ristrutturazione, ma dalla scorso inverno sono iniziati i problemi di risalita dell'umidità per la mancata protezione e l'intonaco utilizzato non è stato idoneo a sopportare gli sbalzi termici presenta crepe. I lavori mi disse il titolare sono garantiti 10 anni. Come mi devo comportare? Grazie
Enrico, dalla provincia di SS
Enrico, dalla provincia di SS
Risposta ADUC
Gentile Enrico,
La situazione che descrive configura un inadempimento contrattuale dell'appaltatore. La normativa applicabile è duplice e dipende dalla gravità dei vizi.
Per vizi ordinari (difformità, difetti che non rendono l'opera inadatta alla destinazione) vale l'art. 1667 c.c.: deve denunciare i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, pena la decadenza. L'azione si prescrive in 2 anni dalla consegna dell'opera (2023). Se i vizi si sono manifestati solo dall'inverno scorso, il termine di 60 giorni decorre da quel momento, ma quello di prescrizione biennale potrebbe essere già scaduto se i lavori sono stati consegnati oltre due anni fa.
Se invece la risalita dell'umidità e le crepe costituiscono gravi difetti che incidono seriamente sul godimento dell'immobile (cappotto termico inefficace, infiltrazioni, pareti danneggiate), si applica l'art. 1669 c.c.: responsabilità dell'appaltatore per 10 anni dal compimento dell'opera, purché faccia la denuncia entro 1 anno dalla scoperta (termine più ampio rispetto ai 60 giorni). In questo caso la garanzia verbale decennale dichiarata dal titolare coincide con i tempi di legge.
Cosa fare: documenti subito i difetti con relazione di un tecnico (geometra o perito) e fotografie. Invii immediatamente alla ditta una raccomandata A/R o PEC (se disponibile) denunciando formalmente i vizi, descrivendo i danni, richiamando sia la garanzia dichiarata che gli artt. 1667 e 1669 c.c., e chiedendo il ripristino a loro spese entro 30 giorni. Può usare il nostro generatore di moduli. Se la ditta non risponde o rifiuta, può agire in giudizio senza obbligo di mediazione preventiva (la mediazione non è obbligatoria per l'appalto). Consideri di farsi assistere da un avvocato per valutare la qualificazione dei vizi (ordinari o gravi) e verificare i termini effettivi.
Per approfondire: la nostra scheda sulla garanzia dei prodotti la nostra scheda sulla mediazione civile obbligatoria
La situazione che descrive configura un inadempimento contrattuale dell'appaltatore. La normativa applicabile è duplice e dipende dalla gravità dei vizi.
Per vizi ordinari (difformità, difetti che non rendono l'opera inadatta alla destinazione) vale l'art. 1667 c.c.: deve denunciare i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, pena la decadenza. L'azione si prescrive in 2 anni dalla consegna dell'opera (2023). Se i vizi si sono manifestati solo dall'inverno scorso, il termine di 60 giorni decorre da quel momento, ma quello di prescrizione biennale potrebbe essere già scaduto se i lavori sono stati consegnati oltre due anni fa.
Se invece la risalita dell'umidità e le crepe costituiscono gravi difetti che incidono seriamente sul godimento dell'immobile (cappotto termico inefficace, infiltrazioni, pareti danneggiate), si applica l'art. 1669 c.c.: responsabilità dell'appaltatore per 10 anni dal compimento dell'opera, purché faccia la denuncia entro 1 anno dalla scoperta (termine più ampio rispetto ai 60 giorni). In questo caso la garanzia verbale decennale dichiarata dal titolare coincide con i tempi di legge.
Cosa fare: documenti subito i difetti con relazione di un tecnico (geometra o perito) e fotografie. Invii immediatamente alla ditta una raccomandata A/R o PEC (se disponibile) denunciando formalmente i vizi, descrivendo i danni, richiamando sia la garanzia dichiarata che gli artt. 1667 e 1669 c.c., e chiedendo il ripristino a loro spese entro 30 giorni. Può usare il nostro generatore di moduli. Se la ditta non risponde o rifiuta, può agire in giudizio senza obbligo di mediazione preventiva (la mediazione non è obbligatoria per l'appalto). Consideri di farsi assistere da un avvocato per valutare la qualificazione dei vizi (ordinari o gravi) e verificare i termini effettivi.
Per approfondire: la nostra scheda sulla garanzia dei prodotti la nostra scheda sulla mediazione civile obbligatoria
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