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buoni fruttiferi
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Lettera 
12 giugno 2019 0:00
 
Buongiorno avrei bisogno di un consiglio se le poste italiane hanno il diritto di rimborsare il mio buono serie Q di lire 500.000 sottoscritto il 13 gennaio 1988 riducendo il rendimento di quanto scritto nel retro (il buono nel retro non ha timbro per riduzione tassi). Da quanto capisco, leggendo il retro, io dovrei avere lire 3.281.880 a venti anni più lire 65.637 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31.12 del 30° anno solare successivo a quello di emissione per un totale di lire 7.220.100 ed euro 3.728,87 al lordo della ritenuta e, invece Poste mi vorrebbe liquidare 3.267,57 al lordo della ritenuta fiscale. Ho presentato ricorso all'ABF e Poste mi ha risposto quanto di seguito:
"Infatti, in virtù di quanto stabilito dal D. L. 19/09/1986, n. 556 (pubblicato sulla G. U. n. 219 del 20/09/1986 e convertito nella L. 17/11/1986, n. 759) - istitutivo della ritenuta erariale - gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, mentre quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 01/09/1987 al 23/06/1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa dal D. Lgs. 01/04/1996, n. 239 introduttivo (a partire dal 01/01/1997) dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale, sempre nella misura del 12,50%.
Gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono, invece, capitalizzati annualmente al lordo dell’imposta sostitutiva. In particolare, il D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 145/97) istitutivo del Buono Ordinario della serie "T" e del Buono a Termine della serie "AG" stabilisce all’art. 7 che: "I Buoni postali della nuova serie contraddistinta con la lettera "T" ed i Buoni Postali della serie ordinaria "S", emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997, maturano interessi che saranno per i primi 20 anni capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q" "R" e "S" emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale”.
La diversa valutazione di controparte risulta pertanto riconducibile all’errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997, questione che peraltro esulerebbe dalla competenza per materia dell’ABF così come chiarito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n.4141/2015.
Possono farlo senza avvisarmi del cambio che era avvenuto, in quanto il buono è un contratto tra le parti e se varia qualche clausola io dovrei essere avvisato per iscritto da Poste o sbaglio?
Grazie e buona giornata
Giuseppe, dalla provincia di IT

Risposta:
avendo presentato ricorso all'ABF sarà lo stesso che si pronuncerà conoscendo tutte le carte nel merito.
In linea di massima le possiamo dire che nel caso in cui il buono sia stato sottoscritto dopo il famoso decreto del 1986 che modificava retroattivamente i tassi le Poste lo devono rimborsare alle condizioni riportate sul retro.
La questione fiscale è diversa perché le Poste devono applicare le norme fiscali di volta in volta vigenti.
Non è questione di avvisare delle variazioni. La questione è che le condizioni non sono affatto variate (l'unica variazione è avvenuta per decreto nel 1986 ma quello è un altro discorso).
La questione è di ciò che c'è scritto sul retro del buono perché è su quella base che lei si è formato il legittimo affidamento riguardo le condizioni concordate.
 
 
 
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