Martedì 16 giugno 2026
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Cara ADUC

Auto in garanzia ferma in officina da 120 giorni: diritti e rimedi

16 giugno 2026
Domanda 16 giugno 2026
Spett.le ADUC,

mi rivolgo alla Vostra associazione per richiedere assistenza in merito a una situazione che ritengo particolarmente grave.

Sono proprietario/a di una Jeep Avenger ibrida immatricolata in data 07.06.24 e tuttora coperta da garanzia. A seguito di un guasto, il veicolo è stato consegnato presso un'officina autorizzata Jeep il giorno 13.02.26 per la necessaria riparazione.

Ad oggi, dopo oltre 120 giorni, il veicolo risulta ancora fermo in officina poiché i ricambi necessari non sono disponibili e non mi è stata comunicata una data certa per la conclusione dell'intervento.

Nel frattempo mi è stata fornita un'auto sostitutiva elettrica, mentre il mio veicolo è ibrido. Tale soluzione mi sta causando notevoli disagi organizzativi ed economici, in quanto le caratteristiche del veicolo sostitutivo non sono equivalenti a quelle del mezzo di mia proprietà.

Nonostante i ripetuti contatti con l'officina e con il servizio clienti della casa costruttrice, non ho ricevuto risposte soddisfacenti né indicazioni precise sui tempi di riparazione.

Chiedo pertanto il Vostro supporto per valutare:

- i miei diritti in qualità di consumatore;
- la possibilità di richiedere un indennizzo per il prolungato fermo del veicolo;
- l'eventuale estensione della garanzia;
- l'ottenimento di un veicolo sostitutivo equivalente;
- ogni altra azione utile alla tutela dei miei interessi.

Resto a disposizione per fornire tutta la documentazione relativa alla pratica (ordine di riparazione, comunicazioni con l'officina, documentazione dell'auto sostitutiva e ogni altro documento utile).

RingraziandoVi anticipatamente per l'attenzione, porgo cordiali saluti.
Federica, dalla provincia di FI

Risposta ADUC
Gentile Federica,
La situazione che descrive è tutelata dal Codice del Consumo in materia di garanzia legale di conformità: se il guasto si è verificato entro 2 anni dalla consegna del veicolo, il venditore (concessionaria o venditore con cui ha stipulato il contratto) è obbligato a riparare il difetto gratuitamente e in tempi ragionevoli, senza arrecarle significativi inconvenienti.

Il punto critico è proprio la durata eccessiva della riparazione: oltre 120 giorni è una tempistica che difficilmente può considerarsi "tempo ragionevole". Il Codice del Consumo prevede che, qualora la riparazione non sia possibile entro un termine ragionevole o causi inconvenienti significativi, il consumatore può richiedere la sostituzione del bene o, qualora anche questa non fosse possibile o imponesse costi sproporzionati, la risoluzione del contratto con rimborso del prezzo pagato ovvero una riduzione del prezzo.

Le consigliamo quindi di procedere con questi passaggi:

1. Invii al venditore una diffida scritta formale (raccomandata A/R o PEC) in cui richiede esplicitamente la riparazione entro un termine congruo (es. 15 giorni), o in alternativa la sostituzione del veicolo o la risoluzione del contratto. In questa diffida menzioni espressamente i disagi subiti e la non equivalenza del veicolo sostitutivo fornito.
2. Se entro quel termine non ottiene risposte concrete, può adire il Giudice di Pace o avviare una mediazione civile per far valere i propri diritti, incluso un eventuale risarcimento del danno subito per il prolungato fermo e per la non adeguatezza del mezzo sostitutivo.

Riguardo all'estensione della garanzia, è prassi legittima richiedere che il periodo di fermo per riparazione venga aggiunto alla garanzia residua, sebbene non esista un obbligo normativo esplicito in tal senso: può comunque includerlo come richiesta nella diffida, insieme alla richiesta di un veicolo equivalente e un indennizzo. In breve, potrà pretendere la sostituzione o risoluzione contrattuale (come prevede la legge), ma offrire al venditore un'alternativa: se offre veicolo sostitutivo analogo, un'estensione di garanzia e un indennizzo, rinuncia alla richiesta di sostituzione o risoluzione contrattuale.

Per predisporre la diffida può utilizzare il nostro generatore di moduli per la diffida.

Per approfondire: la nostra guida sulla garanzia dei prodotti (due anni a carico del venditore).
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