Martedì 7 luglio 2026
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Cara ADUC

Auto elettrica in garanzia ferma 2 mesi: rimedi per inadempimento contrattuale

7 luglio 2026
Domanda 7 luglio 2026
Bene oggetto della controversia: Autovettura elettrica Mercedes EQT 200 (Targa ***, Telaio ***), acquistata da privato, coperta da contratto ufficiale Mercedes-Benz "ExtendPlus (EV)" n. *** attiva fino a dicembre 2027.
Il Guasto: Veicolo fermo da oltre due mesi presso l'officina autorizzata Silbacar Service S.r.l. (Arezzo) per rottura del compressore del clima, delle tubazioni e del sistema termico di gestione della batteria ad alta tensione.
Inadempimento e Omissis Custodia: La casa madre dichiara la totale indisponibilità dei ricambi, rinviando gli aggiornamenti al 21 luglio 2026 (fermo totale stimato di 3 mesi). Inoltre, l'officina ha custodito l'auto per settimane all'esterno nel piazzale, esposta al sole estivo a 34°C; l'assenza di refrigerazione nativa (causata dal guasto) espone la batteria di trazione a gravissimi rischi di degrado statico precoce delle celle (ex art. 1766 c.c.).
Azioni intraprese: In data 22/06/2026 è stata inoltrata formale diffida ad adempiere via PEC (scadenza termini 15 giorni fissata per l'08/07/2026), intimando la riparazione e il ricovero immediato del mezzo al coperto (l'auto è stata successivamente spostata dal piazzale). Le assicurazioni personali (RCA ConTe/ARAG e Casa UnipolSai) hanno negato la copertura per la tutela legale.
Richiesta ad ADUC: Si richiede assistenza legale per costringere Mercedes-Benz Italia alla concessione immediata di una vettura sostitutiva a lungo termine, al risarcimento del danno da fermo tecnico e alla perizia certificata sul residuo Stato di Salute (SoH) della batteria prima del ritiro del mezzo.
Alberto, dalla provincia di MN

Risposta ADUC
Gentile Alberto,
La situazione che descrive configura, se i fatti sono andati come riferito, un inadempimento contrattuale da parte del fornitore del servizio di manutenzione estesa: il contratto di copertura "ExtendPlus (EV)" prevede obblighi di riparazione che, dopo oltre due mesi di inottemperanza, risulterebbero gravemente inadempiuti.

Sul piano dei rimedi civilistici, la diffida ad adempiere inviata via PEC il 22 giugno 2026 con termine di 15 giorni è uno strumento corretto e necessario. Se alla scadenza del termine la controparte non ha restituito il veicolo riparato, si apre la strada alla risoluzione del contratto per inadempimento con richiesta di risarcimento del danno (artt. 1453 e seguenti del Codice Civile). Questo include, in linea di principio, il danno da fermo tecnico prolungato e le spese di mobilità alternativa documentate. La questione del degrado della batteria per custodia scorretta è pertinente ex art. 1766 c.c. (deposito), ma richiede accertamento tecnico da parte di un perito specializzato: su questo punto specifico le suggeriamo di rivolgersi a un tecnico indipendente che certifichi lo Stato di Salute della batteria prima di riconsegnare la vettura.

Quanto alla vettura sostitutiva, il diritto a ottenerla dipende da quanto previsto nelle condizioni contrattuali del pacchetto ExtendPlus: verifichi se il contratto prevede espressamente un mezzo sostitutivo in caso di fermo tecnico prolungato, perché in assenza di previsione contrattuale esplicita non esiste un diritto automatico per via legale.

Per procedere in modo efficace le consigliamo di: conservare tutta la documentazione (PEC, email del customer care, fotografie, ricevute di spese alternative); attendere la risposta alla diffida; e se la risposta è negativa o assente, affidarsi a un avvocato specializzato in diritto civile contrattuale per valutare se procedere con mediazione civile obbligatoria prima del giudice, o direttamente con ricorso al Tribunale se il valore della controversia supera i 5.000 euro.

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