Cara ADUC
assicurazione legge bersani
Domanda
29 ottobre 2017
Buongiorno, vorrei conoscere il vs. parere sul comportamento di una compagnia di assicurazione:
un famigliare si assicura per la rc, e, avendo un convivente la classe 1 crede di avere diritto anch'egli alla suddetta categoria; ma pur risultando in classe 1 l'importo da corrispondere è quello equivalente alla classe 9.
E' corretto questo comportamento? Se non lo è come tutelarsi?
Vi ringrazio e porgo i migliori saluti.
Marcello, da Pescara (PE)
un famigliare si assicura per la rc, e, avendo un convivente la classe 1 crede di avere diritto anch'egli alla suddetta categoria; ma pur risultando in classe 1 l'importo da corrispondere è quello equivalente alla classe 9.
E' corretto questo comportamento? Se non lo è come tutelarsi?
Vi ringrazio e porgo i migliori saluti.
Marcello, da Pescara (PE)
Risposta ADUC
la sua domanda, rispetto alla legge, e' generica. Le riportiamo il passaggio della nostra scheda pratica in merito:
Mantenimento della classe di merito sul secondo veicolo
In caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo dello stesso tipo di quello gia' assicurato le compagnie non possono assegnare una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per il veicolo gia' assicurato. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprieta' della persona fisica titolare della polizza assicurativa gia' esistente o di un componente, stabilmente convivente, del suo nucleo familiare. La norma si applica solo in caso di stipula di un nuovo contratto, con esclusione quindi dei casi di rinnovo. Per nuovo contratto si intende quello stipulato con la stessa compagnia del primo veicolo, o con un'altra, per un veicolo acquistato dal soggetto interessato in relazione al quale non esiste una storia assicurativa pregressa relativa a quel soggetto. La compagnia deve inoltre garantire le condizioni di premio assegnate agli assicurati che hanno le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.134 comma 4bis modificato in ultimo dalla Legge 124/2017).
Qui tutta la scheda: https://sosonline.aduc.it/scheda/auto+contratti+regole_10896.php
Mantenimento della classe di merito sul secondo veicolo
In caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo dello stesso tipo di quello gia' assicurato le compagnie non possono assegnare una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per il veicolo gia' assicurato. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprieta' della persona fisica titolare della polizza assicurativa gia' esistente o di un componente, stabilmente convivente, del suo nucleo familiare. La norma si applica solo in caso di stipula di un nuovo contratto, con esclusione quindi dei casi di rinnovo. Per nuovo contratto si intende quello stipulato con la stessa compagnia del primo veicolo, o con un'altra, per un veicolo acquistato dal soggetto interessato in relazione al quale non esiste una storia assicurativa pregressa relativa a quel soggetto. La compagnia deve inoltre garantire le condizioni di premio assegnate agli assicurati che hanno le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.134 comma 4bis modificato in ultimo dalla Legge 124/2017).
Qui tutta la scheda: https://sosonline.aduc.it/scheda/auto+contratti+regole_10896.php
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