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Ascensore uso esclusivo e ostruzione visuale

6 giugno 2019
Domanda 6 giugno 2019
In un condominio l’assemblea ha deliberato la costruzione di un ascensore esterno ad uso esclusivo per un solo condomino. L’ascensore suddetto ostruisce la visuale di una finestra di un altro condomino. Il proprietario di questo appartamento a chi può chiedere i danni?
Barbara, dalla provincia di RM

Risposta ADUC
in primo luogo vi è l'obbligo delle distanze tra fondi vicini. Quando si ha il diritto di avere vedute (finestre) sul fondo del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri (907 cc).
In 2° luogo la delibera dell'assemblea è vincolante per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'A.G.O. nel termine perentorio di 30 giorni (1137 cc). Chi vuole impugnare la delibera condominiale non può rivolgersi direttamente al giudice, ma deve prima promuovere il cosiddetto «tentativo di mediazione». Si tratta di un incontro che si svolge presso un organismo di mediazione situato nella sede più vicina al giudice competente per la causa. L’incontro è volto a trovare un accordo tra le parti; solo se l’accordo non riesce, si può procedere in giudizio.
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