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Cara ADUC

Articolo 94

21 aprile 2016
Domanda 21 aprile 2016
Salve! Sono stata fermata dalla Polizia Locale, il 2 febbraio 2016 mentre guidavo la macchina con le targhe rumene (ho la residenza in Italia dal 2000), mi hanno dato 3 multe diverse per un totale di 550 euro, il fermo del veicolo per 3 mesi in più anche articolo 94, ritirato il libretto e le targhe rumene. La macchina era stata acquistata in Italia nell 2011, poi per motivi personali decido di tornare in Romania in 2014 e ho iscritto la macchina là, senza fare la cancellazione della macchina in Italia, pensando che la cancellazione avviene in automatico, visto che la Romania e un paese UE. Adesso mi sono recata alla Motorizazione Civile, e sembra che non mi daranno piu' il libretto e le targhe rumene. Cosa devo fare per riaverle? Io avevo intenzioni di portarla in Romania e venderla. Cordiali saluti e grazie mille.
Camelia, da Vicenza

Risposta ADUC
probabilmente ci occorre qualche informazione più precisa relativamente alle contestazione che Le sono state sollevate dalla Polizia Municipale.
Nel caso in cui, infatti, un soggetto ometta di comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo, è tenuto al mero pagamento di una sanzione amministrativa pari a 168 euro, la norma non prevede espressamente il sequestro delle targhe estere.
Spesso chi porta l'auto all'estero definitivamente pensa che con la nazionalizzazione nel nuovo Paese (ossia prendendo le nuove targhe estere) si attivi un procedimento automatico di comunicazioni che aggiorni gli archivi in Italia senza bisogno di fare null'altro.
Purtroppo non è così. La radiazione per esportazione deve essere trascritta a richiesta di parte.
Vale a dire che l'auto risulta all'estero solo quando l'interessato consegna le targhe ed i documenti al PRA.
Dal 14 luglio 2014 sono entrate in vigore le NUOVE REGOLE per la radiazione al PRA dei veicoli esportati.
Con la nuova normativa:
Quando il veicolo è già all'estero ed ha preso le nuove targhe, per registrare la radiazione per esportazione occorre consegnare i seguenti documenti:
Copia della carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione all’estero. In caso di esportazione in Paesi extra UE la sopra citata documentazione deve essere accompagnata da traduzione asseverata;
Le targhe e/o il certificato di proprietà (nel caso non sia stato ritirato dalle autorità estere). Gli accordi comunitari (direttiva CEE 1999/37/CE) prevedono infatti che, almeno la carta di circolazione venga ritirata dall'autorità europea che nazionalizza un veicolo estero.
un documento di identità in corso di validità.
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