Mercoledì 9 settembre 2026
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annullamento viaggio per malattia

4 settembre 2019
Domanda 4 settembre 2019
Ho interamente versato la quota di un pacchetto turistico relativo a un tour di 7 giorni, ma il giorno precedente la partenza mi sono ammalato e ho dovuto quindi annullare il viaggio. Pur avendo inviato il relativo certificato medico, il tour operator ha trattenuto l'intero importo (in cambio di un corrispettivo consistente in nulla) a titolo di penale. Ho chiesto loro la restituzione di quanto versato (ma nemmeno mi hanno risposto). Infatti, l’art. 36 del Codice del Turismo (d.lgs. n. 79/2011) stabilisce che l’importo relativo alla prenotazione “è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile”. Peraltro, nel luglio 2018 la Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 luglio 2018 n. 18047) ha sancito che è risolto ex art. 1463 c.c., per impossibilità sopravvenuta della prestazione, il contratto di viaggio allorché, per un evento grave ed imprevisto (nella specie, malattia), non possa darsi luogo all’attuazione della causa concreta allo stesso sottesa. Il contratto stipulato tra tour operator e consumatore si qualifica come contratto a prestazioni corrispettive, sicché nel caso di impedimento soggettivo del fruitore della prestazione si applica l’art. 1463 c.c. (impossibilità totale) “nell’ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti”, con il conseguente diritto di richiedere la restituzione delle somme già versate (“nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”, art. 1463 c.c.). La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che al viaggiatore che disdice la prenotazione anche il giorno prima della data prevista per la partenza è garantito il diritto ad ottenere il totale rimborso di quanto già versato, poiché la prestazione non è concretamente iniziata e il viaggiatore non ne ha minimamente fruito, “né la mancata stipula […] della polizza assicurativa volta a coprire eventi imprevedibili come quello in esame, sposta i termini della decisione” (è questo il mio caso). Cosa mi consigliate di fare? Avviare un'azione legale? Grazie.
Rosario, dalla provincia di RM

Risposta ADUC
lei è ben informato ed ha ben riportato. Consapevole che si tratta di una sentenza, mentre le leggi specifiche (sempe opinabili, ovviamente) sostengono cose diverse, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora: http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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