Cara ADUC
Amministratore condominio decaduto e assente
Domanda
6 settembre 2019
Buongiorno, a novembre 2017 nel condominio in cui vivo l'amministratore ha convocato un'assemblea (dopo 3 anni) per l'approvazione dei bilanci '15,'16 e '17 e il preventivo '18. In tale occasione il suo mandato era scaduto quindi bisognava votare la nomina di un nuovo amministratore o il suo rinnovo, lui invece ha fatto votare la sua revoca. Non essendo stata raggiunta la
maggioranza prevista, è rimasto in carica "in prorogatio". Da allora non è stata convocata nessun'altra assemblea, né per l'approvazione del bilancio '18 né per la nomina di un nuovo amministratore. In tutto ciò sono in corso da 3 anni i lavori di risanamento delle facciate, con ritardi enormi sulla consegna e nessuna informazione in merito fornita ai condomini. Come si può procedere? Essendo passato oltre un anno, il mandato "in prorogatio" può considerarsi concluso e di fatto il condominio è senza un amministratore? Possono i condomini
organizzare un'assemblea autonomamente per eleggere un nuovo amministratore?
Grazie
Stefano, dalla provincia di MT
Grazie
Stefano, dalla provincia di MT
Risposta ADUC
alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto a consegnare tutta la documentazione ai condomini ed ad eseguire le attività urgenti, quale quella in corso di risanamento delle facciate. Quindi il mandato non è concluso anche dopo la revoca.
La revoca può essere disposta dall'autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino per gravi irregolarità quali l'approvazione del bilancio e altro (cfr. art. 1129 cc.).
L'ammi.re ha l'obbligo: 1) di eseguire le delibere dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale
2) fornire al condomino richiedente attestazione dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali
3) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni (cfr art. 1130 cc).
La revoca può essere disposta dall'autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino per gravi irregolarità quali l'approvazione del bilancio e altro (cfr. art. 1129 cc.).
L'ammi.re ha l'obbligo: 1) di eseguire le delibere dell'assemblea, convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto condominiale
2) fornire al condomino richiedente attestazione dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali
3) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni (cfr art. 1130 cc).
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