Cara ADUC
Acquisto casa in ccoperative
Domanda
22 giugno 2019
L'argomento trattato delle persone che acquistano una casa dal costruttore è estremamente interessante.
Desideravo sapere se anch'io rientro nella categoria di persone tutelabili o comunque da tutelare dato che si tratta di una cooperativa di abitazione. Più esattamente si tratta di Unica, società costruttrice in liquidazione coatta amministrativa i cui casi sono apparsi sui giornali qualche tempo fa.
In realtà non avevo acquistato niente perchè l'appartamento che avrei voluto acquistate per mia figlia venne assegnato ad un socio più vecchio di me, ma ero in attesa dato che Unica aveva già acquistato il terreno, della costruzione di palazzine in Via Bellagio fra Firenze e Sesto F.no. Essendo la società inadempiente ci ho rimesso diverso denaro,più di € 26.000.= ed essendo io, come gli alri soci, creditrice chirografara non ho nessuna possibilità di riavere indietro il denaro.
Si interessa del nostro caso un certo Avv. Bossi che sarebbe il liquidatore della società cooperativa fallita.
Prima di inoltrarmi in ulteriori dettagli, per non far perdere tempo ad entrambe le parti chiedo se ciò che avete scritto può essere applicato anche ai soci che non avevano materialmente la casa, ma pensavano di acquistarla una volta costruita.
La società era in possesso di denaro da parte dei soci perchè era obbligatorio per iscriversi fare un versamento di almeno € 10.000.=
per potersi mettere in coda per l'acquisto.
Sono più di trecento i soci che ci rimettono cifre rilevanti e molti con delle cifre assai più alte di quella che sto perdendo io.
Il Presidente della Società era un certo Tossani.
Ringrazio molto per una risposta, qualunque essa sia.
Lucia, dalla provincia di FI
Desideravo sapere se anch'io rientro nella categoria di persone tutelabili o comunque da tutelare dato che si tratta di una cooperativa di abitazione. Più esattamente si tratta di Unica, società costruttrice in liquidazione coatta amministrativa i cui casi sono apparsi sui giornali qualche tempo fa.
In realtà non avevo acquistato niente perchè l'appartamento che avrei voluto acquistate per mia figlia venne assegnato ad un socio più vecchio di me, ma ero in attesa dato che Unica aveva già acquistato il terreno, della costruzione di palazzine in Via Bellagio fra Firenze e Sesto F.no. Essendo la società inadempiente ci ho rimesso diverso denaro,più di € 26.000.= ed essendo io, come gli alri soci, creditrice chirografara non ho nessuna possibilità di riavere indietro il denaro.
Si interessa del nostro caso un certo Avv. Bossi che sarebbe il liquidatore della società cooperativa fallita.
Prima di inoltrarmi in ulteriori dettagli, per non far perdere tempo ad entrambe le parti chiedo se ciò che avete scritto può essere applicato anche ai soci che non avevano materialmente la casa, ma pensavano di acquistarla una volta costruita.
La società era in possesso di denaro da parte dei soci perchè era obbligatorio per iscriversi fare un versamento di almeno € 10.000.=
per potersi mettere in coda per l'acquisto.
Sono più di trecento i soci che ci rimettono cifre rilevanti e molti con delle cifre assai più alte di quella che sto perdendo io.
Il Presidente della Società era un certo Tossani.
Ringrazio molto per una risposta, qualunque essa sia.
Lucia, dalla provincia di FI
Risposta ADUC
purtroppo il suo credito è chirografaro e quindi viene soddisfatto eventualmente dopo la soddisfazione dei creditori privilegiati.
La Liquidazione coatta sconta le medesime regole del Fallimento, sicché i crediti dei soci per le anticipazioni relative alla prenotazione dell’alloggio, vengono qualificati come chirografari, sicché vengono postergati ai crediti privilegiati e ai crediti in prededuzione.
Nel caso di specie, pertanto, il socio avrà diritto alla distribuzione del suo credito ammesso al passivo, in proporzione all’attivo distribuibile (ricavato – crediti prededucibili – crediti privilegiati – costi procedura: totale passività chirografarie).
La Liquidazione coatta sconta le medesime regole del Fallimento, sicché i crediti dei soci per le anticipazioni relative alla prenotazione dell’alloggio, vengono qualificati come chirografari, sicché vengono postergati ai crediti privilegiati e ai crediti in prededuzione.
Nel caso di specie, pertanto, il socio avrà diritto alla distribuzione del suo credito ammesso al passivo, in proporzione all’attivo distribuibile (ricavato – crediti prededucibili – crediti privilegiati – costi procedura: totale passività chirografarie).
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