Cara ADUC
Vendita camper
Domanda
23 ottobre 2020
buongiorno venerdì 16.10.20 ho venduto un camper che presentava una
infiltrazione conosciuta al compratore.
lunedì lo stesso mi chiama dicendo che esistono altre infiltrazioni e
che vuole dei soldi per ripararle o che mi vuole dare il camper
indietro.
Automezzo che ha 20 anni, con 15.000 km effettivi, prezzo di acquisto
per me 32.000,00 euro, prezzo di vendita per lui adesso 7.000,00 euro.
esiste il diritto di recesso tra privati? o qualcosa di simile?
grazie, attendo una vostra risposta
Elisabetta, dalla provincia di MI
Elisabetta, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
il venditore, privato o commerciale, deve consegnare al compratore il bene con le qualità promesse e con i vizi da lui conosciuti ( Garanzia). Se li occulta il contratto è risolubile con restituzione dei beni reciproci.
In merito alla garanzia per i vizi della cosa venduta, innanzitutto è bene chiarire che il compratore potrà reclamare per le vie legali solo quelli che la dottrina definisce "occulti", nel senso che l'acquirente, al momento della stipula, non solo non ne aveva effettivamente conoscenza, ma non avrebbe potuto neppure rilevarli utilizzando l'ordinaria diligenza. Nel caso in cui, però, si riesca a dimostrare che il venditore aveva dichiarato che la cosa era priva di vizi, la garanzia è dovuta perfino se i vizi erano facilmente riconoscibili (cfr. art. 1491 c.c.).
I vizi, poi, devono essere giuridicamente rilevanti e lo sono solo quelli di gravità sufficiente a rendere il bene inidoneo all'uso a cui è destinato o tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore (cfr. art. 1490 c.c.).
In presenza di vizi che denotino le caratteristiche appena descritte, la disciplina codicistica offre al compratore un duplice canale di tutela: eccetto che per i casi in cui gli usi escludano la risoluzione del contratto, potrà scegliere, infatti, tra quest'ultima e una proporzionale riduzione del prezzo , fermo restando l'obbligo del venditore di risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa e anche il danno subito dal medesimo, a meno che non dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (cfr. art 1494 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione può essere domandata anche allorché la res non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, sempre che il difetto di qualità vada oltre i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Per quanto riguarda gli effetti della risoluzione del contratto, all'alienante compete la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese e dei pagamenti strettamente connessi alla vendita, mentre all'acquirente spetta la restituzione del bene, a patto che non sia venuto meno in conseguenza dei vizi (si pensi all'esplosione di un oggetto elettrico per un difetto di fabbricazione).
A fronte di una così ampia tutela delle ragioni del compratore, tuttavia, il legislatore ha preteso una sua attivazione pressoché immediata; a meno che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o, al contrario, l'abbia occultato, infatti, l'acquirente è tenuto a denunziare all'alienante i vizi stessi, entro il termine, decisamente breve, di otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
In merito alla garanzia per i vizi della cosa venduta, innanzitutto è bene chiarire che il compratore potrà reclamare per le vie legali solo quelli che la dottrina definisce "occulti", nel senso che l'acquirente, al momento della stipula, non solo non ne aveva effettivamente conoscenza, ma non avrebbe potuto neppure rilevarli utilizzando l'ordinaria diligenza. Nel caso in cui, però, si riesca a dimostrare che il venditore aveva dichiarato che la cosa era priva di vizi, la garanzia è dovuta perfino se i vizi erano facilmente riconoscibili (cfr. art. 1491 c.c.).
I vizi, poi, devono essere giuridicamente rilevanti e lo sono solo quelli di gravità sufficiente a rendere il bene inidoneo all'uso a cui è destinato o tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore (cfr. art. 1490 c.c.).
In presenza di vizi che denotino le caratteristiche appena descritte, la disciplina codicistica offre al compratore un duplice canale di tutela: eccetto che per i casi in cui gli usi escludano la risoluzione del contratto, potrà scegliere, infatti, tra quest'ultima e una proporzionale riduzione del prezzo , fermo restando l'obbligo del venditore di risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa e anche il danno subito dal medesimo, a meno che non dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (cfr. art 1494 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione può essere domandata anche allorché la res non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, sempre che il difetto di qualità vada oltre i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Per quanto riguarda gli effetti della risoluzione del contratto, all'alienante compete la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese e dei pagamenti strettamente connessi alla vendita, mentre all'acquirente spetta la restituzione del bene, a patto che non sia venuto meno in conseguenza dei vizi (si pensi all'esplosione di un oggetto elettrico per un difetto di fabbricazione).
A fronte di una così ampia tutela delle ragioni del compratore, tuttavia, il legislatore ha preteso una sua attivazione pressoché immediata; a meno che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o, al contrario, l'abbia occultato, infatti, l'acquirente è tenuto a denunziare all'alienante i vizi stessi, entro il termine, decisamente breve, di otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
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