Cara ADUC
tabelle millesimali
Domanda
20 ottobre 2020
buongiorno stiamo approvando la tabella millesimale nel mio condominio e l'amministratore ci ha inviato i tabulati per poterli esaminare prima dell'approvazione delle stesse. La mia locativa è collocata all'ultimo piano, dislocata su due piani, con mansarda, e con altezze dei locali molto inferiore agli altri condomini. Dalla relazione tecnica, allegata, rilievo che il calcolo è stato fatto a metro quadrato e non a metro cubo. Pertanto Le richiedo consiglio se dei diritti a voler rettificare la metodologia di calcolo ( art. C.C.?) con metri cubi. In caso negativo, alla sopracitata esposizione, la mia eventuale non approvazione in assemblea delle T.M. può influire,ossia l'approvazione deve essere unanime o vale la maggioranza di presenti all'assemblea. Se ha altri suggerimenti son ben accettati. In attesa di riscontro Le porgo cordiali saluti
Maria Giuseppina, dalla provincia di SV
Maria Giuseppina, dalla provincia di SV
Risposta ADUC
Per la formazione delle tabelle millesimali in primis va considerata la superficie dell’unità immobiliare.
Poi vi sono una serie di parametri da valutare:
1) la cubatura: negli edifici più vecchi, dove vi sono ambienti asimmetrici e di diversa altezza anche nella stessa unità immobiliare, va seguito il criterio del volume (usando come unità di misura il metro cubo) piuttosto che quello di superficie (metro quadrato).
Anche per le soffitte si utilizza il principio della cubatura, tenendo conto che la pendenza del tetto potrebbe incidere sul volume.
2) la destinazione d’uso (abitazione, ufficio, negozio)
3) il livello del piano (piano terra, secondo piano, attico)
4) l’orientamento (esposizione a nord, sud o su più lati)
5) gli ambienti da cui è formato l’immobile (camera, cucina, corridoio, balcone, cantina, soffitta, garage)
6) se vi è ascensore, giardino privato, luci e vedute
A ciascuno di queste caratteristiche corrisponde un coefficiente uguale, inferiore o superiore a uno: ad esempio 1, 0,95, 1,15.
Il coefficiente è più elevato in base al fatto che la caratteristica sia migliore delle altre.
ATT.NE Il condomino che ha approvato le tabelle può impugnarle solo per errore; mentre il condomino che ha accettato che le tabelle venissero redatte seguendo un criterio diverso da quello previsto dalla legge, non può chiedere la rettifica perchè con la dichiarazione di accettazione di un metodo diverso ha creato una “convenzione” prevista dall’ultima parte del primo comma dell’art.1123 c.c.
APPROVAZIONE . tabelle millesimali legali: è sufficiente la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno la metà dei millesimi dell'edificio; tabelle millesimali convenzionali: è necessaria l'unanimità.
Poi vi sono una serie di parametri da valutare:
1) la cubatura: negli edifici più vecchi, dove vi sono ambienti asimmetrici e di diversa altezza anche nella stessa unità immobiliare, va seguito il criterio del volume (usando come unità di misura il metro cubo) piuttosto che quello di superficie (metro quadrato).
Anche per le soffitte si utilizza il principio della cubatura, tenendo conto che la pendenza del tetto potrebbe incidere sul volume.
2) la destinazione d’uso (abitazione, ufficio, negozio)
3) il livello del piano (piano terra, secondo piano, attico)
4) l’orientamento (esposizione a nord, sud o su più lati)
5) gli ambienti da cui è formato l’immobile (camera, cucina, corridoio, balcone, cantina, soffitta, garage)
6) se vi è ascensore, giardino privato, luci e vedute
A ciascuno di queste caratteristiche corrisponde un coefficiente uguale, inferiore o superiore a uno: ad esempio 1, 0,95, 1,15.
Il coefficiente è più elevato in base al fatto che la caratteristica sia migliore delle altre.
ATT.NE Il condomino che ha approvato le tabelle può impugnarle solo per errore; mentre il condomino che ha accettato che le tabelle venissero redatte seguendo un criterio diverso da quello previsto dalla legge, non può chiedere la rettifica perchè con la dichiarazione di accettazione di un metodo diverso ha creato una “convenzione” prevista dall’ultima parte del primo comma dell’art.1123 c.c.
APPROVAZIONE . tabelle millesimali legali: è sufficiente la maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno la metà dei millesimi dell'edificio; tabelle millesimali convenzionali: è necessaria l'unanimità.
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