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RIFORMA CODICE DELLA STRADA ESTATE 2010: le novita'
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
10 agosto 2010 17:18
 

La riforma al codice della strada, diventata legge 120/2010, cambia molte cose sia in ambito sicurezza (guida sotto effetto di alcol o droghe, motorini truccati, etc.) sia in ambito amministrativo (notifica e pagamento multe, falsa intestazione dei veicoli, etc).

L'entrata in vigore della maggior parte delle modifiche' e' il 13/8/2010. Tuttavia alcune particolari disposizioni, come l'inasprimento di sanzioni per la guida sotto effetto dell'alcol o della droga, sono gia'  in vigore dal 30/7/2010, giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
Per molte disposizioni, invece si attendono decreti ministeriali attuativi, con termini di emissione che decorrono dalla data di entrata in vigore della legge, quindi dal 13/8/2010.

Qui un sunto delle maggiori novita' in ordine di entrata in vigore.

IN VIGORE DAL 30/7/2010
GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI ALCOL E DROGA (art.33, che modifica art.186 e 187 cds ed introduce il nuovo art.186 bis)
La guida sotto effetto dell'alcol:
- se viene accertato un valore del tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro l'ammenda rimane variabile da 1.500 a 6.000 euro ma il periodo mimo per l'arresto sale da 3 a 6 mesi (il massimo rimane a 1 anno). La sanzione accessoria rimane la sospensione della patente da uno a due anni. In caso di recidiva in un biennio la patente e' revocata. Con la sentenza di condanna viene confiscato il veicolo, a meno che lo stesso non appartenga a persona estranea al reato.
(restano invariate le pene quando il tasso alcolemico e' inferiore a 1,5 gr/l. La violazione piu' moderata, con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l e' stata invece depenalizzata, con sanzioni, anziche' ammende, di importo immutato).

Le pene suddette (sia quella detentiva che quella pecuniaria) possono essere sostituite con quelle di lavoro di pubblica utilita' consistente in una prestazione (ovviamente non retribuita) da svolgere a favore della collettivita' nell'ambito della sicurezza ed educazione stradale oppure nell'ambito sociale e di volontariato.

Se il conducente provoca un incidente, oltre al gia' previsto raddoppio delle sanzioni, aumenta il periodo di fermo amministrativo del veicolo (da 90 a 180 giorni). Altra novita' rilevante e' che se al conducente viene accertato un valore del tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro la patente di guida e' sempre revocata. In tutti i casi il Prefetto puo' disporre la revisione della patente.

Una grossa novita' e' che non possono mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche (di qualsiasi tipo e quantita') i conducenti di eta' inferiore ai 21 anni, i neopatentati (considerati tali nei primi tre anni dall'ottenimento della patente B) e quelli che trasportano persone (guidatori di autobus, taxi, veicoli a noleggio, etc.) o cose (autisti di tir, autoarticolati, etc.).
La sanzione applicabile quando il tasso alcolemico varia tra zero e 0,5 grammi per litro varia da 155 a 624 euro (raddoppiata nel caso in cui il conducente provochi un incidente), a cui si aggiunge la decurtazione di cinque punti dalla patente.
Se vengono rilevati valori superiori si applicano le sanzioni valide per la guida in stato di ebrezza, aumentate di un terzo (valore tra 0,5 e 0,8) o da un terzo alla meta' (valore superiore a 0,8).
Per i conducenti di mezzi pesanti e di mezzi che possano trasportare piu' di otto persone ai quali venga rilevato un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l e' sempre prevista la revoca della patente. Per le altre categorie la revoca si applica in caso di recidiva in un triennio.

Per la guida sotto l'effetto delle droghe
- la sanzione rimane la stessa, da 1.500 a 6.000 euro, ma sale il periodo minimo di arresto (sei mesi anziche' tre). Quello massimo rimane invariato ad un anno. La patente puo' essere sospesa da uno a due anni (prima da sei mesi ad un anno);
- le sanzioni salgono (rispettivamente di un terzo e della meta') se il conducente rientra nella nuova categoria di "tolleranza zero" gia' dette (di eta' inferiore ai 21 anni, neopatentati, trasportatori di persone o merci, autisti di mezzi pesanti). Per i conducenti di mezzi pesanti o di mezzi che possano trasportare piu' di otto persone, la patente e' sempre revocata. Per le altre categorie la revoca scatta in caso di recidiva in un triennio;
- con la sentenza di condanna viene confiscato il veicolo, a meno che lo stesso non appartenga a persona estranea al reato.

Se il conducente provoca un incidente le pene sono sempre raddoppiate e, come novita', la patente viene revocata.

Altra novita' e' che gli accertamenti clinico-tossicologici possono essere fatti, anche su campioni di mucosa del cavo orale. dal personale ausiliario delle forze di polizia. A tal scopo, per definire le modalita' di accertamento, dovra' essere emanato, entro 60 giorni, un decreto del Ministero dei trasporti.
Se cio' non fosse possibile il conducente viene trasportato presso una struttura sanitaria.

Anche in questo caso le pene (detentiva e pecuniaria) possono essere sostituite con quelle di lavoro di pubblica utilita'.

A questi link schede di approfondimento sulle sanzioni previste in caso di guida sotto l'effetto dell'alcool e guida sotto l'effetto della droga.

SANZIONI PIU' ALTE PER CICLOMOTORI E MINICAR TRUCCATI (art.14 che modifica art.97 cds)
Aumenta sostanzialmente la sanzione a carico di chi fabbrica, produce o commercializza ciclomotori con potenza superiore a quella prevista per legge (45 km/h): da 1.000 a 4.000 euro.
Altre sanzioni notevolmente aumentate:
- per chi effettua modifiche che aumentino la velocita' : da 779 a 3.119 euro;
- per chi circola con un ciclomotore non rispondente alle caratteristiche di legge (cilindrata massima 50cc e velocita' massima 45 km/h): da 389 a 1.559 euro;
- per chi circola con un ciclomotore con targa non chiaramente visibile: da 78 a 311 euro.

Ricordiamo che anche le diffuse minicar, quadricicli leggeri come categoria, sono omologate come ciclomotori (velocita' massima 45km/h e cilindrata non superiore a 50cc), quindi sono soggette alle stesse regole e limitazioni.

CINTURE SICUREZZA ANCHE PER LE MINICAR (art.28 che modifica art.172 cds)
L'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini e' esteso anche ai "quadricicli leggeri" di massa a vuoto inferiore a 350 kg la cui velocita' massima e' 45 km/h, ovvero alle cosiddette "minicar".

GUIDA CON LENTI ANCHE SUI CICLOMOTORI (art.29 che modifica art.173)
La guida con lenti e' obbligatoria anche ai titolari di patentino per la guida di ciclomotori o di minicar al quale tale uso sia stato prescritto in sede di rilascio del documento.

IN VIGORE DAL 13/8/2010
NEOPATENTATI: novita' per il primo triennio (art.22 che modifica tabella decurtazione punti dell'art.126 bis cds e art.42 che introduce art.218 bis cds)
Accanto alla penalizzazione gia' prevista per i neopatentati (patenti rilasciate dopo il 1/10/2003) inerente il raddoppio dei punti previsti dalla tabella in caso di violazione commessa nei primi tre anni dal rilascio, si aggiunge ora invece un "bonus.
Se negli stessi tre anni il neopatentato non commette infrazioni a norme di comportamento che comportino la decurtazione di punti, alla sua patente ne viene "regalato" uno all'anno (fino ad un massimo di tre, quindi). Cio' in aggiunta ai due gia' previsti per tutte le patenti con 20 punti in caso di assenza di violazioni in un biennio.

Altra novita' per i neopatentati: se nei primi tre anni commettono una violazione per la quale e' prevista la sospensione della patente, il periodo di sospensione e' aumentato di un terzo alla prima violazione ed e' raddoppiato per quelle successive (rispetto al periodo base previsto dalle norme).

Attenzione poi alle nuove sanzioni in caso di guida sotto l'effetto dell'alcol, che per i neopatentati scattano anche se il tasso alcolemico e' inferiore a 0,5 g/l (e' sufficiente, per la legge, che sia superiore a zero).  Si veda, per i particolari, la prima parte della scheda inerente le modifiche gia' entrate in vigore dal 30/7/2010.

NUOVE SANZIONI PER CHI SUPERA I LIMITI DI VELOCITA' (art. 25 che modifica art. 142 cds)
Rimangono i vecchi limiti di velocita'. Il limite a 150 km/h puo' essere disposto dagli enti proprietari o concessionari, solo su autostrade a tre corsie munite di tutor e aventi determinate caratteristiche.

NUOVA sanzione per chi supera i limiti di oltre 40 km/h non oltre i 60: da 500 euro a 2.000 euro, con sospensione della patente da uno a tre mesi. Non c'e' piu' l'inibizione alla guida di notte (dalle 22 alle 7) per i tre mesi successivi alla restituzione della patente.

NUOVA sanzione per chi supera i limiti di oltre 60 km/h: da 779 a 3.119 euro con sospensione della patente da sei a dodici mesi.

Nota interessante: i proventi delle sanzioni legate al superamento dei limiti di velocita' comminate grazie agli autovelox andranno per meta' all'ente proprietario della strada e per meta' all'ente accertatore. Entrambi dovranno devolvere i fondi, rispettivamente, alla manutenzione delle strade (compresa la cartellonistica) e al potenziamento dei controlli sulle stesse. Su cio' deve vigilare il Ministero dei trasporti, a cui gli enti dovranno rendicontare periodicamente.

Per approfondimenti clicca qui

OBBLIGO DI SOCCORSO IN CASO DI INCIDENTI CON ANIMALI
(art.31 che modifica art.177 art.189 cds)
In caso di incidente da cui derivi danno ad un animale, chi l'ha provocato deve fermarsi e prestare soccorso, pena il pagamento di una sanzione variabile da 389 a 1.559 euro.
Da precisare che l'obbligo non riguarda solo chi guida un veicolo a motore (auto, moto, camion, etc.), ma chi genericamente "utilizza" la strada, quindi anche il ciclista e il pedone.

Anche le altre persone coinvolte nell'indicente sono obbligate ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso all'animale. Per queste, in caso contrario, la multa varia da 78 a 311 euro.

Con un decreto del Ministero dei trasporti verranno chiarite le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizione di salute potra' essere considerato "servizio urgente" (con accensione dei dispositivi acustici e/o visivi) e "in stato di necessita" , anche se effettuato da privati.

Nota: la nuova regola riguarda gli animali d'affezione (domestici), quelli "da reddito" (di allevamento come polli, conigli, suini, ovini, avicoli, asini, cavalli, etc.) e quelli protetti.

PEDONI SULLE STRISCE: REGOLE PIU' PRECISE (art.34 che modifica art. 191 cds)
L'articolo e' riformulato, con la precisazione che i conducenti debbono sempre fermarsi quando un pedone attraversa le strisce, e dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, anche quando il pedone si accinge ad attraversare sulle strisce.

Precisiamo che l'obbligo vale per qualsiasi conducente, sia quello di un veicolo a motore sia quello di una bicicletta.

RIBADITI I CASI IN CUI NON E' NECESSARIA LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLE VIOLAZIONI AL CDS, con particolare riguardo ai dispositivi per il rilevamento automatico (art.35 che modifica art.200 cds e art.36 che modifica art.201)
Vengono confermate -ed ampliate- le deroghe all'obbligo di contestazione immediata delle violazioni al c.d.s., agendo direttamente sull'articolo di legge che lo prevede (art.200).

Le deroghe, riportate al comma 1 bis dell'art.201, riguardano, tra gli altri, i casi in cui il rilevamento avviene con l'utilizzo di apparecchiature automatiche come gli autovelox, le porte telematiche per accedere ad un centro storico o ad una ztl nonche' quelle poste all'inizio di una corsia preferenziale per il passaggio dei bus. Se le apparecchiature sono omologate per il funzionamento automatico (come quasi tutte, ad oggi), non e' nemmeno necessaria la presenza degli agenti.

La nuova versione dell'art.201 prevede anche nuovi casi per i quali la rilevazione dell'infrazione puo' avvenire tramite apparecchi automatici senza la presenza del vigile. Si tratta di violazioni di norme di comportamento che vanno dal classico eccesso di velocita' alla circolazione contromano, alla generica violazione di segnaletica stradale (semafori compresi), al trasporto oggetti e passeggeri sui motorini, all'uso del casco, alla circolazione di mezzo sequestrato o sottoposto a fermo amministrativo).

Per tutti gli apparecchi ad utilizzo automatico viene ribadito che per l'installazione fuori dai centri abitati -vedi gli autovelox su strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (tipo C e D)- occorre la disposizione del Prefetto, che deve individuare i tratti di tali strade ove puo' essere possibile l'attivita' di controllo remoto del traffico.

A questi link approfondimenti pratici sugli autovelox e i photored.

NOVITA' PER LA NOTIFICA DEI VERBALI (art.36 che modifica art.201 cds)
Il nuovo termine per notificare le violazioni che non vengono contestate subito e' di 90 giorni (prima era di 150 gg). Ricordiamo che lo stesso parte dalla data di identificazione del conducente e che "termina", ai fini di un conteggio, alla data di invio del verbale.

Altra novita' e' che il verbale notificato subito al trasgressore, con contestazione immediata della violazione, deve anche essere notificato ad uno dei soggetti solidalmente responsabili, se esistenti, entro 100 giorni. Tali soggetti sono, se diversi dal conducente/trasgressore, il proprietario del veicolo oppure l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore a titolo di leasing.

Le modifiche, rilevanti, riguardano verbali relativi a infrazioni commesse dal 13/8/2010.

Per approfondimenti clicca qui

SOSPENSIONE PATENTE: POSSIBILITA' DI CHIEDERE UN PERMESSO DI GUIDA PER LAVORO O SE DEVE ESSERE ASSISTITA PERSONA CON HANDICAP GRAVE (art.42 che modifica art.218 cds)
Nel caso in cui venga applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente, dal momento in cui la stessa viene ritirata per l'invio al Prefetto, e' possibile chiedere -entro cinque giorni- al Prefetto stesso un permesso di guida per determinate fasce orarie (non piu' di tre ore al giorno) per ragioni di lavoro documentate (quando risulti effettivamente impossibile o gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o non propri). Puo' chiedere il permesso anche il genitore di minore con handicap grave o colui che assiste una persona con handicap grave parente o affine entro il terzo grado e convivente.
Il Prefetto decide, entro i 15gg successivi, e concede l'eventuale permesso con ordinanza emessa in concomitanza con quella di sospensione. Il tempo concesso come permesso aumenta, per il doppio, quello di sospensione. Non e' possibile chiedere il permesso se dall'infrazione sia derivato un incidente.

Se non si rispettano gli orari specificati nel permesso si applicano le stesse sanzioni della guida con patente sospesa (multa da 1.842 a 7.369 euro, con revoca patente e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi).

Per approfondimenti sulla sospensione della patente si veda questa scheda

CONFISCA E FERMO AMMINISTRATIVO IMMEDIATI QUANDO C'E' IPOTESI DI REATO (art.44 che introduce il nuovo art.224 ter)
Per le infrazioni con ipotesi di reato, quando e' prevista la confisca o il fermo amministrativo del mezzo, l'agente accertatore provvede subito al sequestro preventivo, o al fermo provvisorio, del veicolo, inviando poi tutti i documenti in Prefettura entro 10 giorni. I provvedimenti definitivi vengono presi solo dopo la sentenza di condanna. Se la sentenza e' di assoluzione il mezzo viene restituito all'intestatario.
Successivamente al ritiro preventivo del mezzo, con custodia affidata ad custodi-acquirenti convenzionati col Ministero dell'interno (variano a seconda della zona e possono essere centri di soccorso stradale, un'officina, etc.), il proprietario del mezzo puo' chiedere che gli venga concessa la custodia del veicolo, ovviamente solo fino all'eventuale sentenza di confisca (vedi circolare Ministero dell'Interno del 22/4/2011 n.6535).

Nota: riguardo ai motorini sequestrati nel 2005 e 2006 in forza alla legge 168/2005, per i quali non sia stata disposta la confisca, dal 13/8/2010 e' finalmente possibile ottenerne la restituzione. Una modifica normativa tanto attesa quanto tardiva. Per approfondimenti si veda qui.

NIENTE ALCOLICI SULLE AUTOSTRADE (art.53 che modifica art.14 legge 125/2001)
Modificata la normativa, che gia' prevedeva alcuni divieti. Dal 13/8/2010 nelle aree di servizio lungo le autostrade (autogrill) e' vietata:
- la somministrazione di bevande superalcoliche (in qualsiasi orario) e la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6, pena il pagamento di una multa variabile da 3.500 a 10.500 euro;
- la vendita per asporto delle bevande superalcoliche dalle 22 alle 6 (multa variabile da 2.500 a 7.000 euro).

NIENTE ALCOLICI DI NOTTE (art.54 che modifica art.6 dl 117/2007)
Esteso a tutti i locali, anche circoli e associazioni il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 di notte fino alle 6, salvo diversa e piu' restrittiva disposizione del Questore.

I locali che stanno aperti oltre mezzanotte devono disporre, almeno presso un'uscita, di un apparecchio per rilevare il tasso alcolemico (etilometro) messo a disposizione dei clienti. Devono anche esporre delle tabelle che descrivano i sintomi collegati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e che riportino le quantita' -per le bevande alcoliche piu' comuni- che determinato il superamento del tasso alcolemico oltre il quale vige il divieto di guida, stabilite a seconda del peso corporeo.
Ricordiamo che tali obblighi gravano gia' dal 2008 sui locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento. Per gli altri tipi di locali ci sono tre mesi di tempo dal 13/8/2010.

Gli esercizi "di vicinato" (con superficie di vendita inferiore a 150 mq se posti nei comuni con meno di 10.000 abitanti, e inferiore a 250 mq se posti nei Comuni con piu' di 10.000 abitanti) devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle 6 del mattino, salvo piu' restrittive disposizioni del Questore.

Sono escluse da queste limitazioni le notti tra il 31/12 e il 1/1 e tra il 15/8 e il 16/8.

Per gli stabilimenti balneari e' possibile organizzare feste e somministrare alcolici qualsiasi giorno della settimana nel rispetto dei regolamenti locali e comunque solo tra le 17 e le 20 (non oltre), salvo che sia stata gia' rilasciata autorizzazione per altri orari.

Forti sanzioni, fino alla sospensione della licenza, per chi sgarra.

IN VIGORE DAL 12/10/2010
(60 giorni dall'entrata in vigore della legge)
CASCHI, SOLO QUELLI OMOLOGATI (art.28 che modifica art.171 cds)
Viene modificato l'art.171 cds precisando che i caschi devono essere conformi, non piu' dalla "normativa stabilita dal Ministero dei trasporti", ma dai regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le nazioni unite (commissione economica per l'Europa. ECE) e alla normativa europea.
La modifica comporta l'impossibilita' di utilizzare, sui ciclomotori, i caschi cosiddetti "a scodella" (DGM), per i quali gia' da tempo e' vietata la commercializzazione per i ciclomotori. I caschi utilizzabili devono essere conformi alle normative europee, nello specifico al regolamento detto ECE 22-05.

BICICLETTE: OBBLIGO DI GIUBBOTTO O BRETELLE RETRORIFLETTENTI (art. 28 che modifica art.182 cds)
Dal 12 Ottobre 2010 chi circola in bicicletta fuori dai centri abitati di notte (da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole) o nelle gallerie, devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad altra visibilita' (le stesse che dall'Aprile 2004 devono essere usate dagli automobilisti se escono dal veicolo di notte).

E' stato tolto durante l'ultimo passaggio della legge alla Camera, invece, l'obbligo di indossare il casco in bicicletta per i minori di 14 anni. E' stata anche stralciata la norma che dava la possibilita' di parcheggiare le biciclette sui marciapiedi e nelle aree pedonali.

IN VIGORE DAL 9/2/2011
(180 giorni dall'entrata in vigore della legge)
LIMITI DI GUIDA PER NEOPATENTATI (art. 18 che modifica art.117 cds)
I titolari di patente B per il primo anno dal rilascio non possono guidare autoveicoli aventi potenza superiore a 55 kW/t. Per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone con massimo otto posti a sedere oltre al conducente) si applica un ulteriore limite di potenza pari a 70 kW. Sono esclusi da questa limitazione i mezzi adibiti al servizio per gli invalidi purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.

La limitazione si applichera' alle patenti rilasciate dal 9/2/2011.

Nota: Ricordiamo che la versione precedente di questa limitazione (che riguardava mezzi di potenza superiore a 50 kW/h) era stata gia' introdotta nel 2007 (legge 160/07) e via via rimandata fino al 1 Gennaio 2011 (mai entrata in vigore, quindi).

IN ATTESA DI DECRETO ATTUATIVO
INTRODUZIONE DELLA TARGA PERSONALE (art.11 che modifica art. 100 cds)
Le targhe degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi diventeranno personali, quindi non potranno essere abbinate a piu' di un mezzo e saranno trattenute dal titolare in caso di vendita o cessione a qualsiasi altro titolo del mezzo stesso nonche' in caso di sospensione o ritiro dalla circolazione.

Per i dettagli applicativi sulla novita' si aspetta un decreto attuativo che dovra' essere emanato entro un anno dall'entrata in vigore della legge di riforma (13/8). Dopodiche' si dovranno aspettare altri sei mesi perche' le nuove targhe diventino realta'.

DA COMUNICARE IL "LUNGO" PRESTITO DEL VEICOLO (art.12 che modifica art.94 cds)
Qualsiasi atto che comporti una variazione dell'intestatario della carta di circolazione (proprietario) o che comporti comunque la disponibilita' del veicolo ad un soggetto diverso dal proprietario per un periodo superiore a 30 giorni, deve essere dichiarato al Dtt (ex Motorizzazione) entro 30gg, per essere annotati sulla carta di circolazione. In caso contrario puo' essere applicata una multa che varia da 653 a 3.267 euro.

Ricordiamo che la stessa multa e' applicabile all'acquirente che non comunica il passaggio di proprieta' del veicolo al PRA entro 60 giorni.

Il Ministero dell'interno, con circolare del 12/8/2010 n.300/A/11310, ha chiarito che l'annotazione sui documenti di circolazione dell'uso temporaneo del veicolo da parte di un determinato soggetto e' valida anche che ai fini della notifica di multe, ferma restando la responsabilita' solidale dell'effettivo proprietario.

SANZIONE IN CASO DI INTESTAZIONE FITTIZIA DEI VEICOLI
(art.12 che introduce il nuovo art. 94bis del cds)
Se risultano situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che impediscano di individuare il responsabile della circolazione di un veicolo, la carta di circolazione e il certificato di proprieta' non vengono rilasciati.
Per chi chiede, o comunque ottiene, questi documenti in tale situazione e' prevista una multa che varia da 500 e 2.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi ha la materiale disponibilita' del veicolo coinvolto e al finto proprietario. Il veicolo coinvolto viene poi cancellato dal PRA.

Per l'applicazione pratica di queste disposizioni, soprattutto relativa alle verifiche, e' atteso un decreto attuativo.

ADEGUAMENTO TARGHE CICLOMOTORI (art.14)
I ciclomotori -e le minicar- in circolazione che non sono ancora muniti della targa introdotta dal Luglio 2006 al posto del vecchio "targhino" (sei caratteri alfanumerici, intestata al proprietario ma abbinata anche al veicolo) e del nuovo certificato di circolazione, dovranno farlo entro 18 mesi, quindi entro meta' Febbraio 2012 (circa). Dopo tale termine chi non ha ottemperato rischia una multa da 389 a 1.559 euro.

Per l'esecuzione di questo adeguamento si attende un decreto del Ministero dei trasporti che dovra' specificare una sorta di "calendario" a cui riferirsi.

Per i dettagli sulle targhe dei ciclomotori , oltre agli art.97 cds e 248 e segg. del Reg.cds (dpr 495/92), si veda qui

GUIDA ACCOMPAGNATA PER I MINORI (art.16 che modifica art.115 cds)
I minori di 17 anni muniti di patente possono esercitarsi alla guida su mezzi di massa non superiore a 3,5 tonnellate e privi di rimorchio, a queste condizioni;
- essere accompagnato da una persona con patente B (o superiore) da almeno 10 anni, senza alcun altro passeggero;
- aver effettuato almeno 10 ore di scuola guida organizzata da un'autoscuola, delle quali almeno 4 in autostrada o su strade extraurbane e 2 di notte;
- aver apposto sul veicolo un contrassegno con la dicitura "GA";
- non superare la velocita' di 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle extraurbane principali;
- aver ottenuto autorizzazione dal Dtt (ex Motorizzazione) previa richiesta del genitore o tutore.

Se il minore guida senza aver a fianco l'accompagnatore e' applicabile una sanzione da 389 a 1.559 euro e l'autorizzazione e' revocata. In caso di violazione alle altre condizioni la multa puo' variare da 148 a 594 euro (da 78 a 311 euro in caso di presenza di passeggero o mancanza contrassegno). Per il pagamento vi e' responsabilita' solidale tra accompagnatore e genitore o tutore.

Se durante la guida il minore compie violazioni che comportano come sanzione accessoria la sospensione o la revoca della patente, l'autorizzazione alla guida accompagnata e' revocata e non puo' essere nuovamente richiesta.

Per l'attuazione di queste nuove disposizioni si attende, entro quattro mesi, un decreto del Ministero dei trasporti che definisca gli aspetti pratici, soprattutto inerenti la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione.

ULTRAOTTANTENNI ALLA GUIDA (art.16 che modifica art.115 cds)
Chi abbia compiuto 80 anni puo' continuare a guidare ciclomotori e veicoli per i quali occorra la patente A, B, C, E, solo con il conseguimento di un attestato rilasciato dalla commissione medica locale (presso la ASL del capoluogo di provincia) a seguito di visita medica specialistica biennale.

Anche per l'attuazione di queste nuove disposizioni si attende, entro quattro mesi, un decreto del Ministero dei trasporti che definisca soprattutto i criteri di accertamento dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge per poter guidare.

RILASCIO PATENTINO CON PROVA PRATICA (art.17 che modifica art.116 cds)
I corsi per conseguire il patentino fatti presso autoscuole o scuole superiori devono comprendere almeno 1 ora di lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.
Dal 31/3/2011, prima di conseguire il certificato di idoneita' alla guida, il richiedente dovra' anche sostenere una prova pratica di guida del ciclomotore (termine prorogato -dal 19/1 al 31/3/2011- dal "Milleproroghe" 2011, D.l.225/2010).

Per le modalita' pratiche attuative di quanto sopra si aspetta un decreto del Ministero dei trasporti.

NIENTE PATENTE A CHI ABUSA DI ALCOL O DROGA (art.19 che modifica art.120 cds e art. 23 che modifica art.119)
Per il primo rilascio della patente dovra' essere prodotta certificazione da cui risulti il non abuso delle sostanze alcoliche e il non uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per stabilire i criteri di accertamento di questo stato, nonche' identificare le strutture ove reperire la certificazione, e' atteso un decreto del ministero della salute. La nuova certificazione partira' decorso un anno dall'entrata in vigore di questo decreto.

Gli autisti di taxi, di veicoli noleggiati con conducente, di mezzi pubblici di trasporto, di veicoli per il trasporto di merci, di veicoli di peso superiore a 3,5 t, anche con rimorchio, di autobus, e di ogni mezzo destinato a trasportare piu' otto passeggeri, devono esibire la certificazione suddetta in caso di revisione o conferma di validita' della patente.

Non potra' ottenere la patente o altri titoli abilitativi alla guida, inoltre, chi sia stato colpito da provvedimenti di divieto conseguenti a commercio od uso di droghe o a condanne per reati commessi in tale ambito secondo quanto previsto dagli artt.75 e 75bis del Dpr 309/90 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

NUOVA PROCEDURA DI OTTENIMENTO DELLA PATENTE (art.20 che modifica artt.121/122)
Per le domande di ottenimento della patente presentate da meta' Novembre 2010 (circa) l'autorizzazione per esercitarsi alla guida (foglio rosa) e' rilasciata solo dopo aver superato la prova teorica, che deve aver luogo entro sei mesi dalla presentazione della domanda (la prova e' ripetibile una sola volta).
L'esame pratico dovra' essere dato entro il limite di validita' dell'autorizzazione ad esercitarsi (foglio rosa) ed anche questo potra' essere ripetuto una sola volta.

Chi vuole ottenere la patente B dovra' esercitarsi anche in autostrada o su strade extraurbane e di notte, con un istruttore abilitato e autorizzato, di una scuola guida.
Per i dettagli pratici si attende, entro tre mesi, un decreto del Ministero dei trasporti.

RINNOVO PATENTE: NON PIU' L'ADESIVO MA UN DUPLICATO (art.21 che modifica art.126 cds)
Il Dtt (ex Motorizzazione), a seguito del rinnovo della patente, non inviera' piu' un adesivo da applicare su quella scaduta ma un duplicato con indicazione del nuovo termine di validita'. Il titolare, una volta ricevuto il duplicato, dovra' distruggere la vecchia patente.

Nota: questa novita' entrera' in vigore solo con l'emanazione di un decreto del Ministero dei trasporti che dovra' definire le modalita' attuative, per il quale ha sei mesi di tempo.

RECUPERO PUNTI PATENTE: CI VUOLE UN ESAME (art.22 che modifica art.126 bis cds)
Come risaputo, i punti della patente sono recuperabili con la frequentazione di appositi corsi organizzati dalle autoscuole (sei punti a corso). La novita' e' che occorrera' anche superare un esame. Per i dettagli pratici su questa prova, e quindi per l'effettiva entrata in vigore di questa novita', e' atteso entro sei mesi un decreto attuativo del Ministero dei trasporti.

E' noto anche che se si perdono tutti i punti ci si deve sottoporre, dietro invito del Dtt (ex Motorizzazione) alla revisione della patente. Ebbene, dal 13/8/2010 dovra' sottoporsi a queste prove anche chi, dopo la notifica di un provvedimento di decurtazione di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni (non contestuali), nell'arco di un anno dalla prima, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.

AUTOVELOX: REGOLE SUL POSIZIONAMENTO FUORI DAI CENTRI ABITATI (art.25 che modifica art.142 cds
Il Ministero dei trasporti dovra' definire, con un decreto, le modalita' di collocazione ed uso degli autovelox, che fuori dai centri abitati non potranno comunque essere utilizzati od installati ad una distanza inferiore ad 1 Km dal segnale che impone il limite di velocita'.

Ricordiamo, in merito, che esiste gia' una direttiva ministeriale che disciplina piuttosto analiticamente il posizionamento e l'uso degli autovelox. Qui una scheda di approfondimento.

PAGAMENTO MULTE A RATE (art.38 che introduce art.202 bis c.d.s.)
Coloro che versano in condizioni economiche disagiate (reddito imponibile non superiore a 10.628,16 euro) possono pagare a rate i verbali, anche relativi a piu' violazioni, di importo superiore a 200 euro.

La rateizzazione massima ottenibile sara' di:
- 12 rate se il verbale non supera i 2.000 euro,
- 24 rate se l'importo del verbale e' tra 2.000 e 5.000 euro
- 60 rate se il verbale supera 5.000 euro.

Sull'importo rateizzato vengono aggiunti gli interessi. L'importo minimo di ogni rata e' 100 euro.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale -o dalla data di contestazione immediata- al Prefetto (se l'organo accertatore e' la polizia) o al presidente della giunta regionale, provinciale o al sindaco (se l'organo accertatore dipende da uno di questi organi).
Entro 90 giorni tale organo decide se concedere la rateizzazione notificando la risposta al richiedente. Se questo lasso di tempo passa senza che l'organo si pronunci, la richiesta si intende respinta.

In caso di accettazione si deve fare attenzione ad eseguire con puntualita' tutti i pagamenti. Se infatti non viene pagata la prima rata o, successivamente, due rate, il beneficio della rateizzazione decade.
In caso di rigetto la multa deve essere pagata entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso.

Perche' questa nuova disposizione divenga attiva e' atteso un decreto del Ministero dell'Interno.

Note:
- se chi deve pagare vive in famiglia viene considerato il reddito dell'intera famiglia, e il limite a cui riferirsi aumenta di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
- la presentazione della richiesta di rateizzazione impedisce la contestazione della multa presso il Prefetto o il Giudice di pace.

FARMACI PERICOLOSI PER LA GUIDA (art.55)
Un decreto del Ministero della salute -da emanare entro quattro mesi- individuera' i farmaci, soggetti o meno a prescrizione medica, considerati pericolosi per la guida. Con altro decreto da emanare entro 2 mesi sara' anche definito un pittogramma da riportare sulle confezioni che indichera' in modo ben visibile la pericolosita' per la guida e le avvertenze. Successivamente, le imprese farmaceutiche dovranno adeguarsi entro sei mesi.

NUOVI SEMAFORI "INTELLIGENTI" (art.60)
Un decreto del Ministero dei trasporti da emanare entro 60 giorni fissera' le caratteristiche di nuovi semafori corredati con dispositivi che siano in grado di visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci, di dispositivi che possano essere utilizzati per regolare la velocita' e di impianti attivati dal rilevamento della velocita' dei veicoli in arrivo. Per l'entrata in attivita' di questi nuovi semafori dovranno passare sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.

LINK UTILI
- Legge 120/2010: clicca qui
- Codice della strada (d.lgs.285/92) aggiornato: clicca qui
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS