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Ordinanza Dipartimento della Protezione Civile 29/3/2020 - Emergenza COVID-19, risorse da destinare a misure urgenti di solidarieta' alimentare
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Normativa 
31 marzo 2020 7:43
 

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 2020 
Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
658). (20A01942) 
(GU n.85 del 30-3-2020)
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26  marzo  2020  recanti:
«Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge, 5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11  marzo  2020  e  22  marzo  2020
concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6  del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante  «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  supportare  i   comuni   interessati
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19,  mediante  un  primo
incremento del fondo di solidarieta' comunale; 
  Considerato che l'importo spettante a ciascun comune, a  titolo  di
contributo  a  rimborso  della  spesa  sostenuta,  e'  predeterminato
attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente  in
ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro  capite
di ciascun comune e il valore medio nazionale; 
  Sentita l'Associazione italiana comuni italiani (ANCI); 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Sentiti i Ministeri dell'interno e del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                Risorse da destinare a misure urgenti 
                     di solidarieta' alimentare 
 
  1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto
delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno,
entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione  nelle  more
del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo,  il
pagamento di un importo pari  ad  euro  400.000.000,00  di  cui  euro
386.945.839,14 in favore  dei  comuni  appartenenti  alle  regioni  a
statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed
euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano,  con
imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione  del
Ministero dell'interno da contabilizzare nei  bilanci  degli  enti  a
titolo di misure urgenti di solidarieta' alimentare. 
  2. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del  decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e le sanzioni  di  cui  all'art.
161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  non  si
applicano alle spettanze per l'anno 2020. 
  3. In caso di esercizio  provvisorio,  al  fine  di  utilizzare  le
risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con
delibera di giunta. 
                               Art. 2 
 
             Riparto risorse per solidarieta' alimentare 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite  ai  comuni  di  cui
agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza  individuati  secondo  i
seguenti criteri : 
    a) una quota pari al 80% del totale,  per  complessivi  euro  320
milioni, e' ripartita in proporzione alla  popolazione  residente  di
ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c); 
    b) una quota pari  al  restante  20%,  per  complessivi  euro  80
milioni e' ripartita in base alla distanza tra il valore del  reddito
pro capite di ciascun comune e il valore medio  nazionale,  ponderata
per la rispettiva popolazione.  I  valori  reddituali  comunali  sono
quelli relativi all'anno d'imposta 2017, pubblicati dal  Dipartimento
delle  finanze  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
all'indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl
ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes 
    c) il contributo minimo spettante a ciascun comune  non  puo'  in
ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di  tenere
conto del piu' lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto
dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  viene  raddoppiato  il
contributo assegnato ai comuni di cui all'allegato 1  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.  La  quota  di  cui  al
punto a) relativa ai comuni con  popolazione  maggiore  di  centomila
abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario  ad
assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera. 
  2. Le risorse spettanti  ai  comuni  delle  Regioni  Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono assegnate alle predette  autonomie  che  provvedono  al
successivo  riparto  in  favore  dei  comuni  ricadenti  nel  proprio
territorio. 
  3. I comuni possono destinare alle misure urgenti  di  solidarieta'
alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A  tal
fine e' autorizzata l'apertura di  appositi  conti  correnti  bancari
presso il proprio  tesoriere  o  conti  correnti  postali  onde  fare
confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni  si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18. 
  4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del  presente  articolo,
nonche' delle donazioni di cui all'art. 66 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18,  ciascun  comune  e'  autorizzato  all'acquisizione,  in
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    a)  di  buoni  spesa  utilizzabili  per  l'acquisto   di   generi
alimentari presso  gli  esercizi  commerciali  contenuti  nell'elenco
pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 
    b) di generi alimentari o prodotti di prima necessita'. 
  5. I comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di  cui
al  comma  4,  possono  avvalersi  degli  enti  del  Terzo   settore.
Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e  nella  distribuzione
dei beni, i comuni in particolare possono coordinarsi  con  gli  enti
attivi nella  distribuzione  alimentare  realizzate  nell'ambito  del
Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  rende  disponibile
l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo.
Per le attivita' connesse  alla  distribuzione  alimentare  non  sono
disposte restrizioni agli spostamenti del personale  degli  enti  del
Terzo settore e dei volontari coinvolti. 
  6. L'ufficio dei servizi sociali di  ciascun  comune  individua  la
platea dei  beneficiari  ed  il  relativo  contributo  tra  i  nuclei
familiari   piu'   esposti   agli   effetti    economici    derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato
di bisogno, per soddisfare le necessita' piu' urgenti  ed  essenziali
con priorita' per quelli non gia' assegnatari di sostegno pubblico. 
                               Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Regioni a Statuto speciale ed alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 marzo 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli 
  Allegato 1 - Contributo  spettante  a  ciascun  comune  per  misure
urgenti 
  di solidarieta' alimentare (valori in euro) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Allegato 2 - Contributo  spettante  a  ciascun  comune  per  misure
urgenti 
  di solidarieta' alimentare (valori in euro) 
  Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
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