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Cara ADUC

Udienza Corecom per rimodulazione piano tariffario da "Wind 10" a "Wind 12"

16 gennaio 2008
Domanda 16 gennaio 2008
Spettabile ADUC,
il giorno 18 gennaio p.v. (dopo 10 mesi !) sono stato convocato dal Corecom per il tentativo conciliatorio con Wind a seguito del reclamo inoltrato per la rimodulazione del piano tariffario da "Wind 10" a "Wind 12".
Ho bisogno cortesemente del Vs. aiuto per sapere con quali argomentazioni devo giustificare il mio ricorso e se devo chiedere dei danni per i 10 mesi dell'utilizzo della nuova tariffa.
Grazie
Massimo, da Milano (MI)

Risposta ADUC
le motivazioni sono elencate nel nostro modulo di messa in mora da invaire a Wind:
clicca qui
Cio' su cui dovra' in particolar modo concentrarsi e' l'art. 32, comma 2, lettera m del Codice del consumo per quanto riguarda le variazioni contrattuali:
"Il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto fra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l'utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni. Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione "Diritti degli utenti finali" e non gia' in quella dei "Diritti del gestore"!) non deroga in alcun modo al Codice del Consumo, ed in particolare all'articolo 33, comma 2, lettera m). Quest'ultimo e' quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6 dello stesso articolo). Non solo quindi un preavviso di 30 giorni e possibilita' di recesso senza penali per l'utente (come da Codice delle Comunicazioni elettroniche), ma anche indicazione nel contratto dei "giustificati motivi" per modifiche contrattuali (come da Codice del Consumo)." Se questi giustificati motivi non esistono nel contratto (che si chiami carta dei servizi, o qualunque altra cosa), la variazione e' illegittima.
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