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Cara ADUC

Lettera del consumatore

23 gennaio 2004
Domanda 23 gennaio 2004
Sto cercando della giurisprudenza in ordine alle bollette di pagamento di acqua arretrate, fino a otto anni.
Vi spiego il fenomeno" un amministratore di condominio di particolare onesta' non ha pagato le bollette di acqua di tutti i suoi condominii, per un periodo che va DA SEI MESI A OTTO ANNI, in rapporto al periodo in cui aveva ricevuto il mandato.
Il C. A. P. di Milano, ha preteso ora i pagamenti arretrati sostenendo che tale diritto e' dimostrato dai solleciti riportati sulle fatture successive e che non poteva rivolgersi direttamente ai condomini per motivi di PRIVACY (?!).
Io per questo ho fatto un esposto alla Magistratura e al NUcleo di Polizia Tributaria, oltre che per il reato di appropriazione indebita dell'amministratore, anche per il fatto che se uno riesce a stare fino a 8 anni senza pagare le bollette E PER UN ELEVATO NUMERO DI CONDOMINI (credo 60, certamente si avvalso di compiacenze interne.
Inoltre l'art. 2.043 c. c., se da ben interpretato, stabilisce che chiunque viene a conoscenza del fatto che si sta consumando un fatto colposo o doloso senza compiere azioni per limitarne i danni, si assume la responsabilita' del danno".
La richiesta e' questa: " sono a conoscenza dell'esistenza di sentenze che statuiscono (piu' o meno) che l'ente erogatore DEVE esigere il suo credito entro i limiti di due fatture. Non riesco pero' ad eseguire una ricerca proficua. Siete in grado, se tale giurisprudenza esiste, di indicarmene gli estremi?, dato che intendo sospendere i pagamenti dei consumi arretrati, ossequiando solo quelli in corso; anche perche', per colpa di una persona "particolarmente onesta" e di un ente(IL C. A. P. di Milano) piuttosto " distratto", mi toccherebbe pagare per la seconda volta.
Ringrazio per quanto potrete indicarmi e porgo cordiali saluti.
Michele, da Ponte San Pietro di Bergamo

Risposta ADUC
ogni atto di messa in mora costituisce interruzione dei termini, questo e' vero. Ma non c'e' alcuna prova che sulle fatture successive vi fossero riferimenti al pregresso. Se voi non lo ammettete, non c'e' prova, in qunto non sono dati che risultano sui bollettini e da parte vostra sono solo quelli che siete tenuti a conservare.
Avrebbero dovuto effettuare una notifica per raccomandata A/R.
Certo, se ha nel frattempo presentato atti da cui si desuma la sua conoscenza del debito pregresso confermando la veridicita' dei riferimenti, allora la cosa e' diversa. Ma in assenza di ammissioni in tal senso, la prova dell'interruzione dei termini e' a carico della controparte, che non e' in condizione di fornirla. Questo e' l'unico punto di forza. Pertanto, sono richiedibili solo gli ultimi 5 anni. Queste sentenze noi non le conosciamo: non escludiamo che in casi specifici possa esserci qualcosa di simile, pero' e' un'interpretazione. E come tale, necessita della sentenza di un giudice. Il quale, puo' comunque essere posto davanti al ragionamento (anche senza bisogno di altre sentenze) secondo il quale -a prescindere dal fatto che gli anni debbano essere uno, due o tre- il rimanere per anni senza richiedere il pagamento e senza nulla contestare, potrebbe anche essere considerato un aggravamento del danno.
Non e' detto che l'ipotesi venga accolta, in quanto e' vero anche il contrario (ossia che l'ente si e' sobbarcato l'onere di subire l'inadempienza della controparte senza attivare i suoi legittimi argomenti per ottenere il pagamento dovuto: pagamento che per quanto gli risulta voi sapevate di stare omettendo -e se cosi' non e', la responsabilita' e' vostra, questo senza dubbio, che non avete richiesto verifiche sui conti dell'amministratore).
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