Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
21 settembre 2002
Buongiorno, Desidererei avere delle informazioni sulle modalita' con cui porre ricorso ad una contravvenzione.
Tale contravvenzione mi e' stata recapitata in data 2/09/02 cioe' a tre mesi esatti dal fatto.
Esattamente il 02/06/02 avevo posto il mio motociclo in un parcheggio pubblico a pagamento, ponendo sul cruscotto del veicolo il tagliando di pagamento.
Al mio ritorno non ho piu' ritrovato il biglietto e tantomeno una contravvenzione.
Tale contravvenzione mi e' stata recapitata appunto dopo tre mesi, riportando che ero stato multato per aver sostato su zona parcometro sprovvisto del tagliando attestante il pagamento.
A questo punto io voglio inoltrare ricorso, e chiedo quale sia la via migliore tra il prefetto e il giudice di pace. Inoltre secondo voi ci sono buone possibilita' che tale sanzione venga sospesa?
Grazie.
Risposta ADUC
per presentare un ricorso, con qualche probabilita' di successo, dovrebbe dimostrare quello che afferma.
Altrimenti, e' una perdita di tempo e di denaro.
Ad ogni modo l'opposizione, se proprio volesse, e' preferibile presentarla al giudice di pace, del luogo dove e' avvenuta l'infrazione, chiedendo la sospensione e l'annullamento.
Ma se l'annullamento non fosse concesso entro i 60 gg. utili per il pagamento, dovrebbe pagare, semmai in udienza verra' rimborsato.
Omettendo il pagamento, se il ricorso fosse respinto, dovrebbe pagare la multa raddoppiata.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Altrimenti, e' una perdita di tempo e di denaro.
Ad ogni modo l'opposizione, se proprio volesse, e' preferibile presentarla al giudice di pace, del luogo dove e' avvenuta l'infrazione, chiedendo la sospensione e l'annullamento.
Ma se l'annullamento non fosse concesso entro i 60 gg. utili per il pagamento, dovrebbe pagare, semmai in udienza verra' rimborsato.
Omettendo il pagamento, se il ricorso fosse respinto, dovrebbe pagare la multa raddoppiata.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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