Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 giugno 2007
Quale e' la validita' legale di una penale emessa da un operatore di una Spa gestore di un parcheggio (in specie la APCOA Parking Italia Spa via Chiassi n. 20/D Mantova)? Chi deve notificare la contravvenzione (il Comune?), Si fa riferimento ad un regolamento ed all'art. 1382 c. c. e art.17 co. 132 legge 127/); Che validita' hanno? Nel caso in specie si tratta di una penale per "violazione alle condizioni stabilite per l'utilizzo delle aree di sosta, ma in sostanza si contesta a persona invalida, munita di regolare contrassegno, di non aver effettuato il pagamento della sosta in zona a pagamento, nonostante fossero gia' occupati i posteggi riservati alle persone invalide.
Ena, da Lesmo
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Con la presente siamo a respingere la Sua richiesta di annullamento della penale indicata in oggetto, per i seguenti motivi. In conformita' a quanto disposto dal Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici (D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503), si ha diritto a parcheggiare gratuitamente solo nei posti riservati alle persone invalide. La vigente normativa non fornisce invece alcuna indicazione con riguardo al diritto degli invalidi di sostare gratuitamente anche al di fuori delle aree ad essi riservate. Di conseguenza, nel caso di occupazione di un posto auto non riservato ai detentori di contrassegno invalidi, la sosta deve essere regolarmente pagata. La informiamo inoltre che la procedura da noi seguita e' conforme all'indirizzo fornito in materia dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Quest'ultimo ha infatti ritenuto illegittima la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riconosce agli invalidi il diritto di parcheggiare gratuitamente negli stalli non riservati, in quanto propone un'interpretazione che non poggia su alcun dato testuale della normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici sopra menzionata. Come sopra specificato. Le, tale normativa non stabilisce alcuna prescrizione con riguardo al diritto degli invalidi di sostare gratuitamente anche al di fuori delle aree ad essi riservate. L' unica prescrizione imposta ai gestori di parcheggi, da noi correttamente rispettata, consiste nel riservare gratuitamente ai detentori di contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. La invitiamo pertanto a provvedere al pagamento dell'importo di euro 20,00 entro e non oltre il 25 giugno 2007, tramite versamento sul conto corrente postale n. 41905225 a noi intestato specificando targa e data cui il pagamento si riferisce. Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.
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La scrivente nata a Fiume, residente a Lesmo MIe' stata oggetto di accertamento di violazione delle condizioni stabilite per l'utilizzo delle aree di sosta ... (omissis), da parte dell'operatore codice 017 della S.p.a. APCOA Parking Italia, a cui la presente e' inviata per conoscenza (Penale n. dell' 8 giugno 2007, ore 17.53). PREMESSO che la scrivente, in data 08.06.07 alle ore 17.53 sostava con la propria autovettura Lancia Y, in area di sosta a pagamento, a Chiavari, lato dx, senza esporre la ricevuta di pagamento, DICHIARA di ritenere ingiusto il medesimo provvedimento perche' la scrivente e' munita (ed esponeva regolarmente, in originale sul cruscotto anteriore dell'auto, ben visibile dal parabrezza, ed in copia fotostatica sul lunotto posteriore) di concessione parcheggio invalidi nr. 103 rilasciata dal Comune di Lesmo MI, valida sino all'1.06.2012, e pertanto autorizzata, ai sensi del co. 3, Art. 188 Codice della Strada - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, in quanto i veicoli al servizio di persone invalide, autorizzate a norma del comma 2, non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato, e dato che i parcheggi riservati alle persone invalide lato sx, lato dx, lato dx ed in via, fronte civico 2 lato sx, risultavano, come frequentissimamente accade, occupati; la persona invalida poteva parcheggiare, come ha fatto - GRATUITAMENTE e SENZA IL RISPETTO DEI LIMITI DI TEMPO - nei parcheggi a pagamento. (Tale diritto si estende anche ai parcheggi privati aperti al pubblico, quali autosilo, parcheggi interni delle aree ospedaliere, dei centri commerciali, presso le fiere, ecc).. Cosi' come recita la lettera vincolante del Ministero delle Infrastrutture e trasporti - Dipartimento per i trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - prot. n. 107 del 6 febbraio 2006). Tutto cio' premesso la scrivente CHIEDE la sospensione del pagamento e l'annullamento del provvedimento. In caso di non accoglimento della presente istanza la scrivente si riserva di ricorrere al Sig. Prefetto di Genova e/o al Sig. Giudice di Pace di Chiavari avverso al verbale di violazione al codice della strada, ove questo Le verra' regolarmente notificato dall'ufficiale di polizia giudiziaria competente.
Ena, da Lesmo
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Con la presente siamo a respingere la Sua richiesta di annullamento della penale indicata in oggetto, per i seguenti motivi. In conformita' a quanto disposto dal Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici (D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503), si ha diritto a parcheggiare gratuitamente solo nei posti riservati alle persone invalide. La vigente normativa non fornisce invece alcuna indicazione con riguardo al diritto degli invalidi di sostare gratuitamente anche al di fuori delle aree ad essi riservate. Di conseguenza, nel caso di occupazione di un posto auto non riservato ai detentori di contrassegno invalidi, la sosta deve essere regolarmente pagata. La informiamo inoltre che la procedura da noi seguita e' conforme all'indirizzo fornito in materia dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Quest'ultimo ha infatti ritenuto illegittima la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riconosce agli invalidi il diritto di parcheggiare gratuitamente negli stalli non riservati, in quanto propone un'interpretazione che non poggia su alcun dato testuale della normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici sopra menzionata. Come sopra specificato. Le, tale normativa non stabilisce alcuna prescrizione con riguardo al diritto degli invalidi di sostare gratuitamente anche al di fuori delle aree ad essi riservate. L' unica prescrizione imposta ai gestori di parcheggi, da noi correttamente rispettata, consiste nel riservare gratuitamente ai detentori di contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. La invitiamo pertanto a provvedere al pagamento dell'importo di euro 20,00 entro e non oltre il 25 giugno 2007, tramite versamento sul conto corrente postale n. 41905225 a noi intestato specificando targa e data cui il pagamento si riferisce. Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.
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La scrivente nata a Fiume, residente a Lesmo MIe' stata oggetto di accertamento di violazione delle condizioni stabilite per l'utilizzo delle aree di sosta ... (omissis), da parte dell'operatore codice 017 della S.p.a. APCOA Parking Italia, a cui la presente e' inviata per conoscenza (Penale n. dell' 8 giugno 2007, ore 17.53). PREMESSO che la scrivente, in data 08.06.07 alle ore 17.53 sostava con la propria autovettura Lancia Y, in area di sosta a pagamento, a Chiavari, lato dx, senza esporre la ricevuta di pagamento, DICHIARA di ritenere ingiusto il medesimo provvedimento perche' la scrivente e' munita (ed esponeva regolarmente, in originale sul cruscotto anteriore dell'auto, ben visibile dal parabrezza, ed in copia fotostatica sul lunotto posteriore) di concessione parcheggio invalidi nr. 103 rilasciata dal Comune di Lesmo MI, valida sino all'1.06.2012, e pertanto autorizzata, ai sensi del co. 3, Art. 188 Codice della Strada - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, in quanto i veicoli al servizio di persone invalide, autorizzate a norma del comma 2, non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato, e dato che i parcheggi riservati alle persone invalide lato sx, lato dx, lato dx ed in via, fronte civico 2 lato sx, risultavano, come frequentissimamente accade, occupati; la persona invalida poteva parcheggiare, come ha fatto - GRATUITAMENTE e SENZA IL RISPETTO DEI LIMITI DI TEMPO - nei parcheggi a pagamento. (Tale diritto si estende anche ai parcheggi privati aperti al pubblico, quali autosilo, parcheggi interni delle aree ospedaliere, dei centri commerciali, presso le fiere, ecc).. Cosi' come recita la lettera vincolante del Ministero delle Infrastrutture e trasporti - Dipartimento per i trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - prot. n. 107 del 6 febbraio 2006). Tutto cio' premesso la scrivente CHIEDE la sospensione del pagamento e l'annullamento del provvedimento. In caso di non accoglimento della presente istanza la scrivente si riserva di ricorrere al Sig. Prefetto di Genova e/o al Sig. Giudice di Pace di Chiavari avverso al verbale di violazione al codice della strada, ove questo Le verra' regolarmente notificato dall'ufficiale di polizia giudiziaria competente.
Risposta ADUC
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