Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
7 dicembre 2006
Ho letto tra le vostre news che finalmente hanno eliminato la legge sulla confisca dei motocicli. Vorrei sapere se sono ancora in vigore sanzioni per chi toglie una mano dal manubbrio (alzare o abbassare la visiera del casco) e per chi non è seduto in posizione corretta (??) e di che sanzioni si tratterebbe.
Stefano, da Teramo
Stefano, da Teramo
Risposta ADUC
Ecco il testo del decreto approvato con i commenti Aduc: Modifiche agli art.97 comma 14, articolo 170 comma 7 e articolo 171 comma 3:
1- la confisca rimane prevista per chi:
- trucca il mezzo, ovvero "effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52". In questo caso il ciclomotore viene anche distrutto, come gia' previsto in precedenza.
- circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione.
nel primo caso il ciclomotore, dopo la confisca, viene distrutto o trattenuto dall'organo di polizia per uso proprio (dopo che sono state ripristinate le sue caratteristiche originarie).
2- e' eliminata la confisca, sostituita dal fermo amministrativo di 60gg, per chi:
- circola con un mezzo truccato, ovvero "circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52".
Se la violazione viene reiterata nel corso di un biennio, il fermo sara' di 90gg.
3- rimane (invariato) il fermo amministrativo di 30gg. per chi:
- circola con un ciclomotore sprovvisto di targa;
- circola con un ciclomotore munito di targa non propria;
Se la violazione viene reiterata nel corso di un biennio, il veicolo viene confiscato.
4- il fermo amministrativo passa da 30 a 60gg quando:
- il conducente non ha libero uso delle braccia, delle gambe o delle mani, oppure non sta seduto in posizione corretta o non regge il manubrio con ambedue le mani o procede sollevando la ruota anteriore.
- sul ciclomotore condotto da un minorenne vengono trasportate altre persone;
- il conducente non ha il casco;
Se la violazione viene reiterata nel corso di un biennio, il fermo sara' di 90gg.
modifica introdotta in sede di conversione:
5- viene eliminata la confisca in tutti i casi, ovvero l'art.213 comma 2sexies -introdotto dalla legge 168/2005- e' sostituito da una nuova versione che la prevede solo qualora il ciclomotore venga utilizzato per commettere reati VECCHIA VERSIONE
2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonchè la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibilita' (2a) NUOVA VERSIONE
169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: -sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.
1- la confisca rimane prevista per chi:
- trucca il mezzo, ovvero "effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52". In questo caso il ciclomotore viene anche distrutto, come gia' previsto in precedenza.
- circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione.
nel primo caso il ciclomotore, dopo la confisca, viene distrutto o trattenuto dall'organo di polizia per uso proprio (dopo che sono state ripristinate le sue caratteristiche originarie).
2- e' eliminata la confisca, sostituita dal fermo amministrativo di 60gg, per chi:
- circola con un mezzo truccato, ovvero "circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52".
Se la violazione viene reiterata nel corso di un biennio, il fermo sara' di 90gg.
3- rimane (invariato) il fermo amministrativo di 30gg. per chi:
- circola con un ciclomotore sprovvisto di targa;
- circola con un ciclomotore munito di targa non propria;
Se la violazione viene reiterata nel corso di un biennio, il veicolo viene confiscato.
4- il fermo amministrativo passa da 30 a 60gg quando:
- il conducente non ha libero uso delle braccia, delle gambe o delle mani, oppure non sta seduto in posizione corretta o non regge il manubrio con ambedue le mani o procede sollevando la ruota anteriore.
- sul ciclomotore condotto da un minorenne vengono trasportate altre persone;
- il conducente non ha il casco;
Se la violazione viene reiterata nel corso di un biennio, il fermo sara' di 90gg.
modifica introdotta in sede di conversione:
5- viene eliminata la confisca in tutti i casi, ovvero l'art.213 comma 2sexies -introdotto dalla legge 168/2005- e' sostituito da una nuova versione che la prevede solo qualora il ciclomotore venga utilizzato per commettere reati VECCHIA VERSIONE
2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonchè la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibilita' (2a) NUOVA VERSIONE
169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: -sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.
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