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Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 marzo 2006
Domanda 21 marzo 2006
Spett.le Aduc Tale provvedimento riportava importi ICI calcolati su una rendita che l'immobile acquisiva nell'anno 2003. Si inoltra lettera di auto-tutela con cui si ribadisce che l'ICI dell'immobile per l'anno 2001 veniva calcolata su una rendita catastale che veniva attribuita all'immobile nell'anno 2003. All'uopo veniva illustrata la situazione dell'immobile in merito al regolamento ICI comunale, da cui risultava l'immobile ad uso abitazione principale di numero due famiglie e che pertanto non doveva essere soggetto ad ICI in quanto rientrava nella franchigia di detrazione per come previsto dal regolamento comunale. A seguito della lettera si viene convocati presso gli uffici ICI. Dal colloquio emerge l'errore per come illustrato. Un nuovo provvedimento viene emesso dal comune. Provvedimento n. 62621 del 14/11/2005 relativo a ICI anno 2001, viene recapitato il 17/03/2006. Tale provvedimento che ha per oggetto l'immobile del provvedimento precedente questa volta presenta un calcolo ICI su un valore presunto dell'area edificabile. Ma il contribuente aveva all'epoca un immobile che era una abitazione principale che risultava al catasto iscritta in parte come fabbricato rurale e in parte come fabbricato d'accertare. Detto fabbricato inoltre e' stato realizzato con regolari licenze edilizie rilasciate dal comune. Si sintetizzano i fatti:
a. con provvedimento n. 60063 del 14/11/2005 recapitato il 17/03/2006 il comune chiedeva un pagamento ICI dell'anno 2001 comprensivo di sanzioni di euro 378,00 entro novanta giorni dalla data di notifica del presente avviso;
b. il 09/01/2006 n. protocollo 616 veniva inoltrata comunicazione di auto-tutela, dove si puntualizzava l'errore commesso dall'accertamento ICI anno 2001. In detta comunicazione si evidenziava: viste le rendite che venivano attribuite dal catasto nell'anno 2002 a seguito dell'accatastamento dell'immobile e che l'immobile era abitazione principale per numero due famiglie; secondo il regolamento ICI comunale risultava un'ICI dovuta rientrante nella franchigia pertanto per quell'anno si doveva pagare un' ICI pari a euro 0,00.
c. l'8/03/2006 si viene convocati dagli uffici ICI comunali a seguito di telefonata. Si ribadisce quanto esposto per iscritto nella comunicazione di auto-tutela, ma il ragioniere fa presente che anche se vi e' stato errore da parte del comune, accertava in quel momento che l'immobile non era stato dichiarato nell'anno 1993 e pertanto rimetteva l'accertamento.
d. il 17/03/2006 viene recapitato il provvedimento n. 62621 del 14/11/2005 con cui questa volta si richiede un pagamento di euro 96,17 entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento e di euro 144,59 tra i 60 e i 90 giorni dalla notifica. Il calcolo dell'ICI stato fatto su un'area edificabile non dichiarata dal contribuente nell'anno 1993 (anno in cui obbligatoriamente veniva presentata la dichiarazione ICI per la prima volta). Conclusioni del contribuente: a. Un provvedimento (n. 62621 del 14/11/2005) relativo all'ICI dell'anno 2001 recapitato il 17/03/2006 e' caduto in prescrizione.
b. In merito alla comunicazione di auto-tutela inviata il 09/01/2006 non e' mai giunta nessuna comunicazione per iscritto che rigettava quanto comunicato, pertanto sono da reputarsi fondate le osservazioni avanzate in merito al primo provvedimento n. 60063 del 14/11/2005 ICI 2001. Pertanto la questione ICI 2001 di puo' definire chiusa.
c. Ammesso che l'ultimo provvedimento sia giunto entro i termini, il contribuente su quell'area di cui si calcola il valore e se ne computa l'ICI in realta' aveva la sua abitazione principale che stante al regolamento ICI e alla rendita catastale che gli veniva attribuita nell'anno 2006 risultava un'ICI dovuta pari a euro 0,00.
d. L'unica irregolarita' del contribuente consiste nel non aver dichiarato nell'anno 1993 l'immobile ai fini ICI, in quanto l'immobile era iscritto per intero al catasto terreno come fabbricato rurale. All'epoca di detto immobile (in quanto erano cessati i requisiti di ruralita') bisognava dichiarare una rendita presunta, cosa che non e' stata fatta. Quesito: a. Puo' il contribuente non pagare avvalendosi della prescrizione del provvedimento in quanto trascorsi cinque anni previa comunicazione in auto-tutela da inoltrare al comune?
b. Se detto provvedimento non e' caduto in prescrizione il contribuente puo inoltrare una comunicazione in auto-tutela di rigetto in quanto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione in auto-tutela del 09/01/2006 relativa al primo provvedimento n. 60063 del 14/11/2005 avente lo stesso oggetto di cui ad oggi non ha ricevuto nessuna comunicazione per iscritto?
c. E' possibile che gli addetti all'accertamento, purche' facciano cassa provvedano ad abbassare le somme dovute piuttosto che ad accertare le condizioni dell'immobile in oggetto. Preferendo rimettere i provvedimenti di pagamento con somme meno esose in modo tale che il contribuente paghi per liberarsi delle continue notifiche. Si osserva che stante alla rendita catastale attribuita nell'anno 2002 e al regolamento ICI sull'immobile per l'anno 2001 non era dovuta nessuna ICI. Nel ringraziarvi anticipatamente della vostra attenzione dedicatami, porgo i piu' cordiali saluti.

Risposta ADUC
Determinare la prescrizione dell'ICI non e' cosi' facile come sembra. Il periodo della conservazione di bollettini di versamento deve coincidere con i periodi concessi al comune per la liquidazione/rettifica/accertamento d'ufficio come previsti dal'art.11 D.lgs.n.504 (cioè: fino al 31 dic. del terzo anno successivo a quello di presentazione dichiarazione o denuncia, mentre nel caso di omessa presentazione della dichiarazione il comune può notificare l'accertamento entro il 31 dic. del quinto anno successivo in cui la dichiarazione o denuncia avrebbero dovuto essere presentate). La cosa va valutata, inoltre, rispetto ad eventuali richieste formali -o proroghe delle scadenze concesse dal Comune- che fossero perventue -o avvenute- entro il termine. Queste, infatti, avrebbero interrotto la prescrizione, facendola ripartire. Ci teniamo anche a farle notare che un'istanza di autotutela e' un TENTATIVO di risolvere "amichevolmente" il problema, ma NON sostituisce assolutamente il ricorso previsto dalla legge (nel suo caso davanti alla commissione provinciale tributaria, presumiamo). Queste due schede potranno, eventualmente, esserle utili:
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