Cara ADUC
Eventuale citazione a seguito della sentenza 1957 della Corte suprema di Milano
Domanda
12 febbraio 2009
Cara Aduc,
circa due anni fa chiesi informazioni sulla possibilità di citare in giudizio l'Ospedale Generale Miulli di Acquaviva delle fonti a seguito del furto avvenuto nella mia abitazione a causa dell'effrazione della mio automezzo parcheggiato presso il parcheggio a pagamento incustodito del suddetto ospedale
http://aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/carasingola.php?id=169533
Ho letto qualche giorno fa la sentenza N. 1957 DEL 27/01/2009 della corte suprema di Milano che condanna la società ATM ad un cittadino vittima di un furto d'auto in un parcheggio a pagamento non custodito. Nelle motivazioni della sentenza 1957 viene sottolineato che "la limitazione di responsabilità, per furto totale o parziale, riportata nell'avviso all'ingresso dell'area di parcheggio, è del tutto inefficace" in quanto costituisce una "clausola vessatoria" e dunque dovrebbe "essere approvata specificamente per iscritto". Nonostante, evidenzia la Corte, l'avviso affisso dall'azienda di trasporto pubblico "richiamasse il regolamento approvato dalla giunta comunale milanese" con una formale delibera. In sostanza "non è necessario l'affidamento del veicolo ad una persona fisica" per far scattare l'obbligo di custodia. Tale obbligo infatti "prescinde dalla presenza di persone addette alla sorveglianza" soprattutto quando, aggiunge la Cassazione, "vi sono sistemi completamente automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli attraverso l'uso di schede o biglietti magnetici".
Mi ritrovo nella stessa situazione...sono stato derubato in casa a seguito dell'effrazione della mia auto per l'assenza di persone addette alla sicurezza.
Potrei quindi intentare adesso la causa alla luce di questa sentenza?
In attesa di riscontro porgo i più vivi sentimenti di stima
Francesco, da Acquaviva Delle Fonti (BA)
circa due anni fa chiesi informazioni sulla possibilità di citare in giudizio l'Ospedale Generale Miulli di Acquaviva delle fonti a seguito del furto avvenuto nella mia abitazione a causa dell'effrazione della mio automezzo parcheggiato presso il parcheggio a pagamento incustodito del suddetto ospedale
http://aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/carasingola.php?id=169533
Ho letto qualche giorno fa la sentenza N. 1957 DEL 27/01/2009 della corte suprema di Milano che condanna la società ATM ad un cittadino vittima di un furto d'auto in un parcheggio a pagamento non custodito. Nelle motivazioni della sentenza 1957 viene sottolineato che "la limitazione di responsabilità, per furto totale o parziale, riportata nell'avviso all'ingresso dell'area di parcheggio, è del tutto inefficace" in quanto costituisce una "clausola vessatoria" e dunque dovrebbe "essere approvata specificamente per iscritto". Nonostante, evidenzia la Corte, l'avviso affisso dall'azienda di trasporto pubblico "richiamasse il regolamento approvato dalla giunta comunale milanese" con una formale delibera. In sostanza "non è necessario l'affidamento del veicolo ad una persona fisica" per far scattare l'obbligo di custodia. Tale obbligo infatti "prescinde dalla presenza di persone addette alla sorveglianza" soprattutto quando, aggiunge la Cassazione, "vi sono sistemi completamente automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli attraverso l'uso di schede o biglietti magnetici".
Mi ritrovo nella stessa situazione...sono stato derubato in casa a seguito dell'effrazione della mia auto per l'assenza di persone addette alla sicurezza.
Potrei quindi intentare adesso la causa alla luce di questa sentenza?
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Francesco, da Acquaviva Delle Fonti (BA)
Risposta ADUC
non conosciamo la sentenza ma, da quanto ci scrive, la sua vicenda ci sembra molto simile. Puo' provare ad inviare la richiesta di risarcimento alla struttura sanitaria tramite lettera raccomandata a/r di messa in mora:
clicca qui
In caso di risposta negativa occorrera' adire le vie legali.
Il suo diritto si prescrive in dieci anni dall'evento.
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