Cara ADUC
atto di vendita di immobile ed eredi
Domanda
13 agosto 2013
Buongiorno, volevo sottoporre questa domanda: una persona non sposata e senza figli scrive le proprie volontà lasciando un immobile a dei nipoti, figli di sorelle, e a dei fratelli. Successivamente vende a terzi (estranei) quell'immobile, con regolare atto davanti al notaio. La persona che ha venduto, poi, muore: possono i suddetti nipoti e fratelli della defunta impugnare l'atto, perchè esiste quella volontà della zia scritta, ritrovata in casa? In genere, quando è impugnabile un atto di vendita di immobile? Grazie e saluti.
Elisabetta, da Roma (RM)
Elisabetta, da Roma (RM)
Risposta ADUC
no, non possono pretendere alcunché sull'immobile venduto a terzi. Una disposizione testamentaria non impedisce a chi la fa, finché è in vita, di fare cio' che vuole con le sue cose. In altri termini, la vendita dell'appartamento oggetto del testamento (sia che questo sia stato scritto prima sia dopo la vendita) revoca o rende invalida quella parte del testamento.
Il contratto potrà essere impugnato per cause di nullità o annullabilità (mancanza degli elementi essenziali del contratto, scopo illecito, vizi del consenso etc.).
In altri termini, il testamento vale solo dal momento della morte, e solo per ciò che al momento della morte era ancora nella disponibilità (proprietà) del testatore.
Il contratto potrà essere impugnato per cause di nullità o annullabilità (mancanza degli elementi essenziali del contratto, scopo illecito, vizi del consenso etc.).
In altri termini, il testamento vale solo dal momento della morte, e solo per ciò che al momento della morte era ancora nella disponibilità (proprietà) del testatore.
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