Cara ADUC
amministratore Giudiziario?
Domanda
20 marzo 2014
Nell'odg dell'avviso di convocazione dell'assemblea è scritto, tra gli altri punti, il seguente: " Nomina nuovo amministratore o riconferma dell'attuale". Nel relativo verbale d'assemblea sul punto è scritto testualmente: "L'assemblea all'unanimità conferma l'amministratore". Preciso che all'atto dell'esame e dell'approvazione di detto punto i millesimi erano 434,81 e i condomini presenti e votanti 7 su un totale di 22.
Dato per certo che la delibera è illegittima per violazione del quorum deliberativo, chiedo gentilmente:
1) la delibera va impugnata davanti ad un organismo di conciliazione per annullarla? Col risultato di far convocare una nuova assemblea e far rieleggere lo stesso amministratore?!!
2) o ci può rivolgere al Magistrato per chiedere la nomina di un amministratore giudiziario?
Molti condomini preferirebbero la seconda strada comunque a Voi la risposta. In attesa ringrazio e porgo cordiali saluti.
Vito, da Bari (BA)
Dato per certo che la delibera è illegittima per violazione del quorum deliberativo, chiedo gentilmente:
1) la delibera va impugnata davanti ad un organismo di conciliazione per annullarla? Col risultato di far convocare una nuova assemblea e far rieleggere lo stesso amministratore?!!
2) o ci può rivolgere al Magistrato per chiedere la nomina di un amministratore giudiziario?
Molti condomini preferirebbero la seconda strada comunque a Voi la risposta. In attesa ringrazio e porgo cordiali saluti.
Vito, da Bari (BA)
Risposta ADUC
Il verbale va impugnato nel termine perentorio di trenta giorni di fronte al Giudice di pace competente per territorio.
La materia condominiale rientra nelle materie sottoposte alla conciliazione obbligatoria quindi è possibile che il giudice una volta iniziata la causa vi inviti a rivolgervi ad un organismo di conciliazione.
Ogni condomino, nei casi stabiliti dalla nuove legge sul condominio, può chiedere al Giudice la revoca del vecchio amministratore:
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente postale o bancario, intestato al condominio;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza ai seguenti obblighi di cui all'articolo 1130: registro dell’anagrafe condominiale, registri dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore, nonché di contabilità, comunicazione al condomino che ne faccia richiesta dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati (anagrafici, professionali, etc.) da farsi al momento dell’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico.
La materia condominiale rientra nelle materie sottoposte alla conciliazione obbligatoria quindi è possibile che il giudice una volta iniziata la causa vi inviti a rivolgervi ad un organismo di conciliazione.
Ogni condomino, nei casi stabiliti dalla nuove legge sul condominio, può chiedere al Giudice la revoca del vecchio amministratore:
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente postale o bancario, intestato al condominio;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza ai seguenti obblighi di cui all'articolo 1130: registro dell’anagrafe condominiale, registri dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell’amministratore, nonché di contabilità, comunicazione al condomino che ne faccia richiesta dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati (anagrafici, professionali, etc.) da farsi al momento dell’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico.
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