Cara ADUC
Abolizione ICI prima casa
Domanda
24 maggio 2008
Sul sito del governo italiano leggo oggi quanto segue:
"A decorrere dall'anno 2008 viene introdotta l'esclusione dell'imposta comunale per l'abitazione principale dei contribuenti. Le relative definizioni e assimilazioni rimangono quelle previste dalla legislazione. L'esclusione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9) per le quali continuano comunque ad applicarsi le detrazioni vigenti"
Il nuovo governo, in linea con il precedente, insiste sul negare le agevolazioni prima casa alle abitazioni di categoria catastale A1, definendole "di lusso".
Ciò è in contrasto con le normative relative alle agevolazioni per acquisto prima casa secondo le quali le suddette abitazioni di categoria A1 rientrano nei benefici purchè "non di lusso", secondo quanto previsto dal D.M. 2 agosto 1969. Cito solo una delle caratteristiche di lusso elencate dal suddetto descreto:"Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine"
Nel mio caso, avendo acquistato un appartamento di 55mq accatastato A1 (ovvero "signorile" e non "di lusso") ho usufruito delle (magre) agevolazioni per acquisto prima casa, ma sono costretto a pagare circa 400 euro di ICI l'anno per effetto di questa erronea, a mio parere, interpretazione. Per cui si ritiene che in quanto proprietario di 55mq in alloggio signorile non abbia diritto alla detassazione di un bene dal quale non ricavo certo benefici economici, quanto piuttosto sacrifici per il mutuo che sono costretto a sostenere.
Mi chiedo e vi chiedo se non ci sono gli estremi per un ricorso contro questo decreto.
Grazie
Alessandro, da Firenze (FI)
"A decorrere dall'anno 2008 viene introdotta l'esclusione dell'imposta comunale per l'abitazione principale dei contribuenti. Le relative definizioni e assimilazioni rimangono quelle previste dalla legislazione. L'esclusione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9) per le quali continuano comunque ad applicarsi le detrazioni vigenti"
Il nuovo governo, in linea con il precedente, insiste sul negare le agevolazioni prima casa alle abitazioni di categoria catastale A1, definendole "di lusso".
Ciò è in contrasto con le normative relative alle agevolazioni per acquisto prima casa secondo le quali le suddette abitazioni di categoria A1 rientrano nei benefici purchè "non di lusso", secondo quanto previsto dal D.M. 2 agosto 1969. Cito solo una delle caratteristiche di lusso elencate dal suddetto descreto:"Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine"
Nel mio caso, avendo acquistato un appartamento di 55mq accatastato A1 (ovvero "signorile" e non "di lusso") ho usufruito delle (magre) agevolazioni per acquisto prima casa, ma sono costretto a pagare circa 400 euro di ICI l'anno per effetto di questa erronea, a mio parere, interpretazione. Per cui si ritiene che in quanto proprietario di 55mq in alloggio signorile non abbia diritto alla detassazione di un bene dal quale non ricavo certo benefici economici, quanto piuttosto sacrifici per il mutuo che sono costretto a sostenere.
Mi chiedo e vi chiedo se non ci sono gli estremi per un ricorso contro questo decreto.
Grazie
Alessandro, da Firenze (FI)
Risposta ADUC
ci spiace, ma crediamo che non ci siano questi estremi.
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