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LA MESSA IN MORA
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Scheda Pratica di Domenico Murrone
9 aprile 2005 0:00
 

IL PROBLEMA

- Sono 15 giorni che ho il telefono staccato, al 187 mi dicono che stanno provvedendo, ma rinviano sempre a domani, ho fatto anche due fax, ma niente.
- Ho consegnato il computer al centro assistenza da due mesi: telefono e mi rinviano di settimana in settimana, ho inviato anche due e-mail.
- Nell’incidente ho ragione al 100%, ma l’assicurazione ancora non mi rimborsa, l’agente dice che dipende dalla sede centrale, alla sede centrale dicono che dipende dalla mia assicurazione ...
- Ho comprato il divano due mesi fa, dovevano consegnarlo dopo 15 giorni, ma ancora niente, telefono e mi arrabbio.
- Sono mesi che attendo il risarcimento danni dalla lavanderia che mi ha danneggiato il cappotto, una volta mi dice che deve chiedere alla sua assicurazione, un’altra che e’ colpa del produttore, io intanto non ho piu’ il cappotto.


LA SOLUZIONE
- La messa in mora.
Sono le tipiche situazioni che generano impotenza nei consumatori. È successo a tutti, nonostante si seguano le istruzioni della controparte: telefoni domani, invii un fax, ecc.
In questi casi e’ meglio tagliare immediatamente la testa al toro, mettendo in mora la controparte. La messa in mora e’ una procedura per intimare ufficialmente alla controparte (che non rispetta il contratto) un determinato adempimento. E’ importante ricordare che la controparte e’ il soggetto col quale si e’ concluso il contratto, quindi occorre non farsi rimandare ad altri soggetti.

Come prevede l’articolo 1219 del Codice civile, la messa in mora necessita di forma scritta legale.
Semplici e-mail e telefonate non servono. Giuridicamente riconosciute sono: la raccomandata a/r e, quando sara' operativa, la corrispondenza informatica con valore legale (la cosiddetta firma elettronica). Si puo' utilizzare anche il fax, ma e' sempre consigliabile far seguire sempre una copia per raccomandata a/r.

- La diffida ad adempiere.
Simile alla messa in mora, la diffida ad adempiere e' una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intendera' senz'altro risolto.
E' uno di quei rari casi previsti dall'ordinamento in cui il contratto puo' essere sciolto (risolto per inadempimento) senza una sentenza di un giudice. Pertanto, e' da usare al posto della messa in mora quando si intende sciogliere il contratto se, trascorso il termine, non vi e' adempimento.
Attenzione: l'inadempimento deve essere grave per poter invocare la risoluzione del contratto. Si consiglia di inviare la diffida ad adempiere solo quando l'inadempimento e' tale da rendere inservibile o comunque fortemente limitato il servizio o il bene acquistato.
- La diffida.
Ha funzioni analoghe, ma si adatta a diverse situazioni, la raccomandata A/R di diffida: clicca qui

COME SCRIVERE LA RACCOMANDATA

La lettera deve essere incisiva e sintetica.

La messa in mora

1. Descrizione dei fatti che danno il diritto a una certa prestazione. E’ utile evidenziare le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quello che in realta’ e’ accaduto.
2. Richieste puntuali: consegna del bene, risoluzione del problema, e quantificazione del risarcimento danni richiesto. Su come dimostrare e quantificare il danno, vedi questa scheda pratica: clicca qui.
3. Fissazione di un termine: di solito si concedono 15 giorni dal momento in cui la controparte riceve la raccomandata, ma per casi urgenti il tempo concesso puo’ essere anche di 24/48 ore.
4. Minaccia di adire le vie legali con beneplacito di spese e danni: nel caso la controparte non provvedesse a quanto richiesto.

La diffida ad adempiere.
1. Descrizione dei fatti che danno il diritto a una certa prestazione. E’ utile evidenziare le discrepanze tra gli obblighi contrattuali e quello che in realta’ e’ accaduto.
2. Richieste puntuali: consegna del bene, risoluzione del problema, etc.
3. Concludere la diffida ad adempiere con una formula di questo genere: "Se non adempirete entro e non 15 giorni dal ricevimento della presente, il contratto si intendera' senz'altro risolto ai sensi dell'art. 1454 cc.".

Per rendere la missiva piu' efficace, dando notizia alla controparte che si sta informando dei fatti anche un'associazione dei consumatori, consigliamo di inserire sotto all'indirizzo del destinatario la formula:
p.c. Aduc, Associazione Diritti Utenti Consumatori, Via Cavour 68 - 50129 Firenze
inviandoci una copia della lettera per e-mail o posta ordinaria.(*)

...E SE NON ADEMPIONO?
Trascorso il tempo concesso, nel caso della diffida ad adempiere il contratto e' automaticamente sciolto. Ci si potra' comunque rivolgere all'autorita' competente per ottenere l'eventuale risarcimento del danno dovuto all'inadempimento.
Nel caso di messa in mora, invece, il contratto rimane intatto, e il consumatore e’ autorizzato a rivolgersi all’autorita’ competente, che varia a secondo dei casi o degli importi:

- Giudice di pace, fino a  5.000 euro in contenzioso, o senza limiti in conciliazione clicca qui

- Tribunale civile, per importi superiori

- Commissione camerale di conciliazione
, presso le camere di commercio, per un tentativo di conciliazione nell’ambito di un rapporto contrattuale-commerciale: clicca qui

- Corecom
, per un tentativo di conciliazione obbligatorio per legge, in caso di controversie in ambito di telecomunicazione clicca qui

- Ombudsman bancario per i tentativi conciliativi in ambito bancario: clicca qui

ESEMPI DI MESSA IN MORA SPECIFICI
- Viaggi, richiesta rimborso danni: clicca qui
- Telecom Italia: rimborso telefonate a numeri "speciali": clicca qui

ALTRI UTILI RIFERIMENTI
- Come imbastire una pratica legale: clicca qui
- Risarcimento del danno. Come dimostrarlo, richiederlo ed ottenerlo: clicca qui

(*) Ribadiamo che non importa che inviate all'Aduc la copia conoscenza per raccomandata, e' sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. Molto gradito, invece, sarebbe un contributo inserito in busta.
 
ADUC - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori