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Autovelox & Co: una guida
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
28 agosto 2009 0:00
 
Ultimo aggiornamento: 16 settembre 2020

Le normative sugli autovelox sono diverse e articolate. Nel 2009 il Ministero dell'Interno ha pubblicato una Direttiva (del 14/8/09) allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e diminuire il numero di incidenti causati da eccessiva velocita', con istruzioni operative per l'utilizzo degli apparecchi di rilevazione della velocita', si' da regolare, uniformare ed ottimizzare le attivita' di controllo.  
Successivamente, con la riforma del codice della strada del 2010 (Legge 120/2010) sono intervenute altre disposizioni inerenti soprattutto la segnalazione degli apparecchi, corredate in un primo momento da circolari e pareri ministeriali.
Nel 2017 un decreto ministeriale ha infine ufficializzato tali circolari e pareri (che non avevano ancora forza di legge pur essendo operativi) , recependo altresì il contenuto della sentenza della Corte costituzionale che sanciva la necessità di controlli di taratura (sentenza 113/2015).
A stretto seguito il Ministero dell'Interno ha pubblicato una nuova Direttiva (del 21/7/2017) aggiornata e poi una circolare del 7/8/2017  operativa interna.

Ne risulta un quadro che abbiamo voluto ricostruire e riportare per l'utilità del consumatore.  

Indice scheda
APPARECCHI RILEVATORI DELLA VELOCITA'
UTILIZZO
POSIZIONAMENTO 
SEGNALAZIONE
CONTROLLO E TARATURA 
CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DIFFERITA?
FOTO, FILMATI E PRIVACY
PANNELLI LUMINOSI SEGNALATORI DELLA VELOCITA'
DUE PAROLE SULLE TRUFFE-AUTOVELOX
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI

APPARECCHI RILEVATORI DELLA VELOCITA'
Possono essere fissi o mobili, e rilevare la velocita' istantanea o media (tutor). Il modello o prototipo deve essere omologato dal Ministero dei Trasporti, che poi deve approvare ogni singolo apparecchio:
I fissi sono solitamente omologati per il funzionamento automatico senza la presenza dei vigili, e possono essere installati solo su determinate strade (vedi piu' avanti).
Per i mobili presidiati o utilizzati direttamente dalla polizia non ci sono particolari limitazioni, li si puo' trovare su qualsiasi strada.
I tutor, che calcolano la velocità media, vengono installati su tratti di strada di una certa lunghezza, normalmente le autostrade o superstrade (in ogni caso di lunghezza non inferiore a 1km se la velocità massima ammessa è di 110 km orari o più). Per questi apparecchi la rilevazione avviene nel luogo in cui è situata la seconda postazione, quella che rileva il tempo impiegato a percorrere il tratto.

Le omologazioni ministeriali dispongono le modalita' d'uso (automatico o manuale), l'obbligo di presidio da parte delle pattuglie, le periodicita' di controllo.

I piu' diffusi apparecchi sono:
VELOCAR Red&Speed EVO: decreto omologazione 18/11/2015 n.6099
VELOCAR Red&Speed: decreto omologazione 29/7/2013 n.4614
AUTOVELOX 106: decreto omologazione 6/7/2015 n.3299 
CELERITAS EVO 1308L e CELERITAS EVO 1411: decreto omologazione 17/3/2015 n.1123
CELERITAS EVO 1307 E 1308: decreto omologazione 26/3/2014 n.1463
VELOMATIC 512 D: decreto omologazione 17/12/2014 n.5913
T-EXSPEED V 2.0: decreti omologazione 27/10/2014 n.5072 e 16/10/2014 n.4910
PASVC: decreto omologazione 2/4/2014 n.1565
SCOUT SPEED: decreto omologazione 20/1/2014 n.260
ARENA 1.5 MB: decreto omologazione 21/11/2013 n.6978
ENVES EVO MVD: decreto omologazione 29/3/2013 n.1883
AUTOSTOP HD: decreto omologazione 28/12/2012 n.7360
VIZIER 2M: decreto omologazione 21/11/2012 n.6511
SICVE: decreto omologazione 6/3/2012 n.1254
AUTOVELOX 105 SE: decreto omologazione 30/6/2011 n.3556
TRUSPEED e TRUCAM: decreto omologazione 13/6/2011 n.3248
TRAFFISTAR SR520: decreto omologazione 19/4/2011 n.2217
GATSO GTC-GS11: decreto omologazione 15/4/2011 n.2131
LASERCAMII: decreto omologazione 4/2/2011 n.612
AUTOVELOX 104E: decreto omologazione 30/12/2010 n.103757
etc.etc. 
QUI la pagina del sito del Minsitero dei trasporti per visionare i decreti di omologazione
 
UTILIZZO
Tutti gli apparecchi possono essere utilizzati unicamente dagli organi che svolgono funzione di polizia stradale, quindi da
- in via principale Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- Polizia di Stato;
- Arma dei carabinieri;
- Corpo della guardia di finanza;
- Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
- Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
- Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
(si vedano art.11 e 12 comma 1 c.d.s.)
 
I suddetti organi devono anche redigere e sottoscrivere i verbali, nonche' convalidare le foto fatte dagli apparecchi.
 
Alle societa' private possono essere affidate unicamente attivita' sussidiarie all'accertamento, quali -per esempio- la rimozione dei rullini fotografici, lo sviluppo e la stampa delle foto (alla presenza di un operatore dell'organo di polizia), la memorizzazione dei dati e la predisposizione degli stampati per le procedure di notifica (compresi i verbali).
Durante i rilevamenti possono inoltre essere utilizzate prestazioni di personale tecnico.
 
Gli apparecchi possono anche non essere non di proprieta' dell'organo utilizzatore, ma anche:
- presi in locazione o leasing da societa' i cui contratti prevedono anche la manutenzione;
- presi in comodato da altre amministrazioni o dagli enti proprietari o concessionari delle strade, con contratti che possono prevedere anche la manutenzione.
 
Alla velocita' rilevata va applicata una percentuale di riduzione del 5% di minimo 5 km/h.
 
POSIZIONAMENTO
Per gli apparecchi fissi a funzionalita' automatica (a distanza) vi sono novità in vigore dal 15 settembre 2020 per effetto del decreto semplificazione 76/2020 convertito in legge che ha modificato l'art.4 del Dl 121/2002.
Da questa data in pratica i Comuni potranno 
installare questi apparecchi su tutte le proprie strade, anche quelle di quartiere e locali (tipo E ed F), individuate tramite decreto del Prefetto.
In precedenza, oltre che su autostrade e strade extraurbane (tipo A, B e C), questi apparecchi potevano essere installati, a livello urbano, solo sulle strade di scorrimento (tipo D), sempre previa individuazione del Prefetto. 


Ricordiamo che per gli apparecchi a funzionalita' automatica a distanza, stante apposita omologazione, non e' obbligatoria la presenza degli agenti e non e' prevista la necessita' di fermare il veicolo, in deroga a quanto prevede in modo generico il c.d.s. (vedi piu' avanti).
 
Stessa cosa per gli apparecchi mobili a funzionalita' automatica. In questo caso gli apparecchi possono essere alloggiati dentro un'auto in sosta fuori della carreggiata, oppure su cavalletti o su strutture removibili.

Gli apparecchi mobili utilizzati con la presenza degli agenti (compresi quelli ad uso manuale) continuano ad essere utilizzabili su tutte le strade, sia urbane che extraurbane, e sulle autostrade.
Con una differenza.
Sulle autostrade, strade extraurbane principali nonche' su strade extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento segnalate dal Prefetto, non e' necessaria la contestazione immediata ne' che sul verbale siano precisate le motivazioni del mancato fermo (basta il riferimento al Cds art. 201 o al decreto prefettizio, vedi piu' avanti).
Sulle altre strade, quindi quelle urbane, locali e in generale quelle non segnalate dal Prefetto, la contestazione differita e' ammessa solo se l'apparecchio -direttamente controllato dall'agente di polizia- consente l'accertamento solo dopo che il veicolo e' passato, oppure se sia impossibile fermare lo stesso in tempo utile, nei modi regolamentari e in sicurezza. In questi casi il verbale deve richiamare l'art.201 comma 1 bis lettera e) del codice della strada (che prevede questi casi di deroga all'obbligo di fermo) e deve citare le modalita' di controllo che legittimano il mancato fermo.
 
Ricordiamo anche che le pattuglie, cosi' come le auto sulle quali sono eventualmente posti gli apparecchi, devono risultare ben visibili, oltre che segnalate (vedi piu' avanti).
 
In tutti gli altri casi diversi da quelli ora detti, la contestazione deve essere immediata, quando possibile, ed il verbale deve eventualmente indicare con chiarezza le motivazioni del mancato fermo.
 
Fonti: si veda in particolarela direttiva Min.interno del 21/7/2017 e Cds

LA DISTANZA MINIMA DAL SEGNALE DEL LIMITE DI VELOCITA'
L'ultima riforma al codice della strada (legge 120/2010 art.25) ha previsto che gli apparecchi a funzionalita' automatica debbano essere installati -fuori dai centri abitati- ad almeno 1 km dal cartello che impone il limite di velocita'.

Il Dm 13/6/2017 ha precisato, al riguardo, che:
* la distanza minima vale solo per gli apparecchi che funzionano in modo automatico (senza la presenza del vigile) e solo nei casi in cui il limite di velocita' derivi dalla presenza di un segnale e non sia, quindi, un limite generale legato al tipo di strada o riferito ad un particolare veicolo.
* se nel tratto di strada sottoposto a controllo vi sono intersezioni con ripetizione del segnale di limite di velocita', la distanza minima di 1 km deve essere ri-calcolata dal segnale ripetuto.
* la distanza minima vale anche per i tutor (apparecchi SicVe) per i tratti stradali ove e' fissato un limite di velocita' inferiore a quello previsto dalla legge per cause contingenti (per esempio un cantiere). In questo caso la distanza deve essere assicurata rispetto alla seconda stazione, quella di rilevamento.

* per i dispositivi che eseguono l'accertamento con il veicolo in avvicinamento (es.telelaser), il km deve essere misurato rispetto al punto in cui viene rilevata l'eventuale infrazione. 
 
SEGNALAZIONE
Il codice della strada prevede che le postazioni di controllo e rilevazione della velocita' siano preventivametne segnalate e ben visibili.  L’obbligo di visibilita' non si estende agli agenti eventualmente presenti, a meno che ovviamente questi non "facciano parte" della postazione di controllo perche' utilizzano manualmente l'attrezzatura (vedi telelaser).
 
A seguito della riforma del 2007 (d.l. 117/07) il Ministero dei trasporti ha pubblicato un decreto (DM 15/8/07) che ha definito le modalita' di segnalazione. In seguito il Dm 13/6/2017 ha formalizzato le disposizioni sulle distanze dei cartelli ufficializzando precedenti pronunce ministeriali (circolari, pareri) che pur essendo operative non avevano ancora forza di legge.
 
Devono essere segnalati tutti i dispositivi di rilevamento che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox (fissi o mobili), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, ovvero utilizzati da un'auto o moto in movimento.

La segnalazione puo' avvenire con cartelli stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli.  La visibilità può essere assicurata con cartelli apposti sugli apparecchi con il simbolo dell'autovelox ma anche, a prenscindere dalla presenza di questi, dalla presenza di agenti accertatori in divisa o da veicoli di servizio muniti di insegne. 
 
I cartelli devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita' con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada. Sul pannello rettangolare deve essere riportata l'iscrizione “controllo elettronico della velocita'” oppure “rilevamento elettronico della velocita'” , eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo “controllo velocita'” oppure “rilevamento velocita'”. Non esiste alcun obbligo di utilizzo di segnaletica luminosa e/o intermittente per rendere visibile la postazione nè l'utilizzo di colori particolari per i contenitori (box) e eventuali supporti (pali) dei dispositivi.

Le disposizioni ministeriali precisano che:
- quando il rievamento della velocità è effettuato sul lato opposto al senso di marcia la presenza della postazione deve essere segnalata con il segnale che riporta il rimbolo della polizia orientato in modo da essere visibile su quel lato (segnale a doppia faccia); in alternativa possono essere presenti gli agenti accertatori.
- se l'attività di controllo è effettuata su entrambi i sensi di marcia la segnalazione deve avvenire con un segnale a doppia faccia visibile dalle due direzioni. 
- le postazioni di rilevamento temporanee sono presegnalate con segnali temporanei simili a quelli permanenti od anche da segnali luminosi posti su veicoli di polizia; possono essere utilizzati segnali permanenti solo se la postazione sia stata oggetto di una preventiva e concordata pianificazione e il suo impiego su quel tratto di strada non sia occasionale ma frequente, sistematico. Di conseguenza, se i controlli sono episodici NON deve essere lasciata la cartellonistica fissa.
- nel caso di postazioni che rilevano l'infrazione su veicoli "in avvicinamento" (es.il telelaser),  il puntamento deve avvenire entro lo spazio compreso tra il cartello di preavviso e la postazione e comunque entro uno spazio in cui la postazione sia ben visibile da parte dell'utente della strada. Inoltre la distanza di 1 km dal segnale di limite di velocità deve essere calcolata in relazione al punto di effettiva rilevazione.

Sono fissate anche le distanze minime tra il segnale di preavviso e l'apparecchio rilevatore.  I segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la rilevazione, in modo da garantire il tempestivo avvistamento della postazione di controllo, sia in relazione al tipo di strada che alla velocita' locale predominante. La distanza massima e', in ogni caso, 4 km.
Per quanto riguarda la distanza minima si possono prendere in considerazione quelle indicate nel regolamento attuativo dell'art.39 del codice della strada (art.79 regolamento attuativo) per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade.
Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se cio' avviene, la ripetizione e' necessaria. Non e' invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la “fine” della prescrizione. Non è nemmeno necessaria la loro ripetizione sul lato sinistro della strada.

Per i telelaser la distanza minima e' quella intercorrente tra il cartello stradale ed il punto in cui l'apparecchiatura effettua il rilevamento (a prescindere da dove sia collocata la strumentazione).
 
Sui box che contengono gli apparecchi fissi devono essere collocati dei cartelli di indicazione. Se la postazione e' situata sopra il livello della strada il segnale e' apposto sul portale su cui gli apparecchi sono installati.

Rilevante la sentenza di Cassazione penale n.11131/09 che ha evidenziato, per alcuni casi calabresi di autovelox nascosti e non segnalati, il reato di truffa. Qui il nostro osservatorio legale sul caso: clicca qui
 
Fonti, oltre alla legge:
- Decreto ministeriale del 15/8/2007 (attuazione del Dl 117/07)
- Decreto ministerale del 13/6/2017 pubblicato sulla GU 31/7/2017
- Direttiva Ministero dell'Interno del 21/7/2017 prot.300/A/5620117114415120/3

- Circolare ministeriale del 20/8/2007
- Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6/10/2009 (prot.0085965)
- Circolare Ministero dell'interno del 15/3/2010 (300/A/3870/10/144/13)
 
CONTROLLO E TARATURA 
La sentenza della Corte Costituzionale n.113/2015 e il decreto ministeriale 13/6/2017 hanno disposto che gli apparecchi di rilevazione automatica o manuale della velocità dei veicoli debbano essere sottoposti a verifiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.
Le verifiche devono essere eseguite sulle strade dove sono impiegati gli apparecchi, eseguendo un certo numero di rilevamenti "campione" (20 oppure 100 a seconda del tipo di dispositivo) da analizzare anche eventualmente con il confronto dei dati ottenuti con quelli misurati da sistemi ausiliari di rilevazione della velocità. Tutte le attività di controllo vengono riportate su un verbale di verifica, e se non vi sono anomalie viene poi redatto un certificato di taratura. 
Tutta questa documentazione rimane presso gli uffici degli agenti accertatori, mentre sui verbali di contestazione delle violazioni viene riportata solo l'indicazione dell'approvazione o della regolare esecuzione delle verifiche. A tal proposito la circolare ministeriale del 7 Agosto detta una frase tipo che però non è vincolante:  "L'accertamento è stato compiuto con sistema/dispositivo approvato da parte del .......(es.Ministero dei trasporti)....con decreto n..........del........ (estremi del decreto di omologazione), provvisto del certificato di taratura n.........del............ e sottoposto a verifica di funzionalità cine da documentazione disponibile agli atti dell'ufficio."

Il decreto ministeriale del 13/6/2017 prevede un'entrata in vigore graduale delle novità:
- per gli apparecchi messi in funzione a partire da Agosto 2017 le nuove disposizioni devono far parte del "corredo" di omologazione delle apparecchiature, che non possono essere messe in funzione senza i controlli iniziali.
- per gli apparecchi già in uso che alla fine di Luglio 2017 risultavano comunque in regola con le verifiche secondo previgenti usi, è sufficiente un controllo alla prima occasione e comunque entro un anno.
- per gli apparecchi già in uso per i quali i controlli non erano previsti dai decreti o non sono mai stati eseguiti scatta uno stop con verifica immediata, pena il non poter essere più utilizzati.

Detto questo, cosa può fare l'automobilista che desidera sapere se l'autovelox nel quale è incappato è regolare?  La prima cosa è chiedere all'organo che ha emesso il verbale copia della documentazione già detta (certificato di taratura e/o verbali delle verifiche); su questa base poi va valutato un ricorso al giudice di pace o al prefetto.

CONTESTAZIONE IMMEDIATA O DIFFERITA?
Come gia' visto, norme, disposizioni varie e giurisprudenza hanno sempre di piu' affrancato l'apparecchio autovelox -soprattutto quello omologato per uso automatico- dal generico obbligo di fermo e dalla necessita' di presidio da parte delle pattuglie di polizia.

Vediamo il quadro. Prima di tutto e' lo stesso codice della strada, all'art. 201 comma 1 bis, ad elencare tra i casi per i quali la contestazione immediata non e' "necessaria" :
- lettera e) del comma 1 bis: accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari (in pratica gli apparecchi usati manualmente, come i telelaser);
- lettera f) del comma 1 bis: accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art.4 del Dl 121/2002, convertito nella legge 168/2002 (in pratica gli autovelox a funzionamento automatico installati su autostrade e strade extraurbane principali, nonche' su extraurbane secondarie e urbane segnalate dal Prefetto). 
 
Il concetto e' ulteriormente ribadito anche dal Dl 121/2002, allo stesso art.4.
 
L'art.201 comma 1ter stabilisce anche che per gli apparecchi ad utilizzo automatico non e' necessaria la presenza della polizia, stante adeguata omologazione.
 
Anche la regola generale secondo cui sul verbale devono essere riportate le motivazioni del mancato fermo ha le sue piccole deroghe.
Nel caso di apparecchio a funzionamento automatico a distanza puo' infatti bastare la citazione della legge (art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera f), mentre nei casi di utilizzo di apparecchi ad uso manuale, con la presenza dell'agente accertatore, dipende dal tipo di strada. Per le autostrade, strade extraurbane e strade segnalate dal Prefetto non occorre motivare in modo particolare le ragioni del mancato fermo. Quando l'utilizzo avviene su altre strade, anche urbane, con la presenza degli accertatori e quando si verifica una delle condizioni previste dall'art.201, sul verbale basta l'indicazione delle modalità di effettuazione del servizio di controllo. Può quindi giustificarsi l'impossibilita' di fermo,  con frasi che si riferiscono all'impossibilita' di fermare il veicolo per motivi di sicurezza, in tempo utile, o al fatto che la determinazione dell'illecito e' successiva al passaggio dello stesso o può esserci semlicemente la citazione dell'art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera e) con la descrizione del tipo di controllo effettuato.
Nel caso di strade extraurbane secondarie ed urbane segnalate dal Prefetto, la motivazione puo' anche far riferimento al decreto prefettizio che autorizza l'uso del dispositivo su quella strada e prevede per essa la deroga all'obbligo di fermo (ai sensi dell'art.4 del Dl 121/2002).

In pratica, la contestazione immediata rimane obbligatoria solo per gli autovelox mobili gestiti direttamente dalla polizia sulle strade urbane o locali e su quelle extraurbane e urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto. In questo caso vale la regola generale per cui sul verbale devono essere riportate le chiare motivazioni dell'eventuale mancato fermo.
 
Quando avviene il fermo del veicolo e la contestazione immediata, non e' ovviamente necessario sviluppare foto o filmati. Questi supporti rappresentano semmai una documentazione ulteriore, ma non indispensabile, ai fini della prova dell'avvenuto illecito.

Il fermo del veicolo, inoltre, puo' avvenire anche da parte di una pattuglia posta successivamente a quella che ha rilevato l'infrazione, con comunicazione via radio delle risultanze dal monitor dell'apparecchiatura. Sul verbale devono apparire, in ogni caso, i nomi degli agenti che hanno effettuato l'accertamento
(si veda in proposito anche la sentenza di Cassazione n.15774 del 3/7/09).

FOTO, FILMATI e PRIVACY
Le foto o i filmati prodotti dalle apparecchiature non devono mai essere allegati al verbale. Se il soggetto multato vuole puo' visionarli.
 
Queste "prove" , qualora contengano gli estremi identificativi del veicolo- devono essere conservate dagli organi di polizia stradale secondo le disposizioni in materia di privacy, per un periodo di tempo coincidente almeno con la definizione dell'accertamento (pagamento della multa o conclusione dell'eventuale ricorso o della procedura di riscossione). Le disposizioni della tutela della privacy valgono, ovviamente, anche qualora le funzioni di sviluppo e stampa vengano affidate a ditte private.
 
Per motivi di privacy, nel caso di rilevazione automatica non si possono fare riprese frontali del veicolo. Esse sono consentite solo se la rilevazione e' effettuata con dispositivi laser e vi e' la contestazione immediata.
 
PANNELLI LUMINOSI SEGNALATORI DI VELOCITA'
L'ultima riforma del codice della strada ha introdotto tra i segnali stradali i pannelli luminosi che rilevano la velocita' del veicolo in tempo reale, al momento del transito. Viene chiarito (dal Ministero dell'Interno con la circolare del 12/8/2010 gia' citata) che questi pannelli NON possono essere utilizzati come strumento per l'accertamento delle violazioni ma hanno unicamente scopo indicativo.

DUE PAROLE SULLE "TRUFFE AUTOVELOX"
Le recenti cronache hanno evidenziato diversi e diffusi casi di truffe (o ipotetiche tali) perpetrate con apparecchi autovelox.

In alcuni casi si e' trattato di indagini penali e sequestri dovuti a presunte irregolarita' negli appalti tra ditte fornitrici degli apparecchi e enti comunali. In altri gli apparecchi sequestrati non erano conformi alle norme o alle autorizzazioni rilasciate dal Ministero, erano installati dove non potevano, erano usati in maniera irregolare oppure erano nascosti e non segnalati.
 
I casi sono quindi diversi e vanno valutati in modo specifico, ovviamente, magari con l'aiuto di comitati o associazioni locali.
Come regola generale, se l'apparecchio che ci ha multato rientra tra quelli "indagati" e' possibile far ricorso al giudice di pace se non si e' ancora pagato e se non sono decorsi i termini per contestare (60gg dalla notifica). In caso contrario la cosa diventa difficile perche' il verbale non e' piu' impugnabile per legge. Occorrerebbe quindi attendere la conclusione delle indagini e magari costituirsi parte civile nel processo penale, con lo scopo di ottenere il risarcimento del danno.
Cio' tenendo nel frattempo sott'occhio le varie iniziative locali, comprese quelle dell'amministrazione comunale.
 
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- Direttiva Min.interno del 21/7/2017
- Decreti ministeriali (Min.trasporti) del:
15/8/2007 e 13/6/2017
- Circolare Min.interno del 7/8/2017
- Decreto semplificazioni, Dl 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, art.49

Schede collegate
- MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL VERBALE E LA SUA NOTIFICA: clicca qui
- MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: LE SANZIONI E IL PAGAMENTO: clicca qui
- MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: COSA FARE (pagamento o ricorso): clicca qui
 
 
 
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