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Coronavirus, le misure del Decreto 'cura Italia' convertito in Legge
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
30 aprile 2020 8:53
 
Ultimo aggiornamento: 25/5/2021 e 2/7/2021

Il 30/4/2020 è entrata in vigore la conversione in legge (legge 27/2020) del cosiddetto decreto “cura Italia” , il Dl 18/2020, che ha assorbito, abrogandoli, alcuni dei precedenti decreti legge emanati nell’ambito della emergenza epidemiologica da COVID-19, i Dl 9/2020, 11/2020 e 14/2020.

Le disposizioni del “cura italia” nella sua prima versione sono state in parte ampliate e riguardano molti settori. In questa nostra scheda diamo notizia e dettaglio delle misure di interesse del consumatore, inteso anche come lavoratore, relativamente ad incentivi, premi, sospensione adempimenti, etc.

Tra le novità si trovano la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa, il riparto in urgenza delle risorse assegnate dalla legge di Bilancio 2020 ai fondi affitti (inquilini morosi e altro) gestiti dai Comuni, la possibilità di sospendere le polizze r.c.auto fino al 31 luglio e la richiesta della "carta famiglia" estesa anche a chi ha un solo figlio.

Dal 19 maggio 2020 il "cura italia" è stato in parte anche aggiornato dal decreto "rilancio", per esempio riguardo alle indennità per i lavoratori e alla sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali.

Indice scheda
ASSISTENZA AD ALUNNI E A PERSONE CON DISABILITÀ
MASCHERINE
TRATTAMENTO DATI PERSONALI NEL CONTESTO EMERGENZIALE
MISURE PER I LAVORATORI (congedi o bonus baby sitting, malattia, indennità di 600 euro)
SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA, ampliamenti e modifiche
SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE SULLA PRIMA CASA
730 PRECOMPILATO, scadenza rinviata al 30/9/2020
RIPARTO FONDI 2020 PER I SOSTEGNI COMUNALI AGLI AFFITTI
INCENTIVI FISCALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER CARTELLE, AVVISI DI ACCERTAMENTO, INGIUNZIONI FISCALI
SOSPENSIONE ATTIVITÀ UFFICI ENTI IMPOSITORI (accertamento, riscossione, contenzioso, interpello)
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE DELLA PRIMA ZONA ROSSA
MISURE PER GLI OPERATORI/FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
SOSPENSIONE PROCEDIMENTI CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVI
RIMBORSO BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA
RIMBORSO DI TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI
PROROGA SFRATTO IMMOBILI
PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E CERTIFICATI, ATTESTATI, PERMESSI EDILI, ETC.
PROROGA VALIDITÀ TESSERA SANITARIA
CONSEGNA RACCOMANDATE, ASSICURATE, PACCHI E NOTIFICHE POSTALI
CARTA DELLA FAMIGLIA anche a chi ha solo un figlio a carico
PROROGHE E SOSPENSIONI IN AMBITO R.C.AUTO E REVISIONE VEICOLI
PROROGHE E SOSPENSIONI MULTE PER INFRAZIONE AL CDS
CONSERVAZIONE VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 2019-2020
LINK UTILI

ASSISTENZA AD ALUNNI E A PERSONE CON DISABILITÀ
Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste.
Le Regioni possono anche istituire unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore delle persone con disabilità che presentino condizioni di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni.

MASCHERINE
Fino al termine dello stato di emergenza (15/10/2020, vedi dl 83/2020), gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
Stessa disposizione per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, per i quali sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI NEL CONTESTO EMERGENZIALE
Fino al termine dello stato di emergenza (15/10/2020, vedi dl 83/2020), per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale,
i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile e i soggetti attuatori nonché gli uffici del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l’esecuzione delle misure di contenimento (disposte ai sensi dell’articolo 2 dl Dl 19/2020) anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all’espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell’ambito dell’emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

MISURE PER I LAVORATORI (congedi o bonus baby sitting, malattia, indennità di 600 euro)*
CONGEDO AI GENITORI LAVORATORI
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 luglio, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata (per esempio i CO.CO.CO, vedi legge 335/1995) hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI
Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

BONUS BABY SITTING (ALTERNATIVO AL CONGEDO)
In alternativa al congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione delle scuole.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido ( destinato ai genitori di bambini nati o adottati dal 2016 in poi affetti da gravi patologie croniche per pagare l’asilo nido o forme di supporto alternative).

MODALITÀ OPERATIVE
Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall'INPS
Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. I benefici sono concessi fino al raggiungimento del limite di spesa di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020.

DIPENDENTI PUBBLICI
Anche i dipendenti pubblici possono fruire del congedo. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2.000 euro.
La disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La gestione anche in questo caso è in mano all’INPS e i benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

LAVORATORI IN QUARANTENA O DISABILI
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino al 31 luglio ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge 104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.

INDENNITÀ 600 EURO PER AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI, CO.CO.CO, LAVORATORI STAGIONALI e OPERAI AGRICOLI
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo e Aprile 2020 pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

Stessa indennità è riconosciuta:
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, con limite di spesa di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020 non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.

Novità per Aprile e Maggio
- L’indennità per Aprile è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso
imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e
il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- per gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo l’indennità di Aprile è di 500 euro.
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione,l’indennità di 600 euro è erogata anche per aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Non hanno diritto a tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione.

Le indennità dette non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Con la circolare 49/2020 l'INPS ha dettagliato il bonus, specificando per alcune categorie la compatibilità con le indennità di disoccupazione.
L'erogazione è diretta da parte dell'INPS con domande presentabili telematicamente.

INDENNITÀ PER LAVORATORI CHE HANNO RIDOTTO O CESSATO L’ATTIVITÀ
Altre indennità sono state stabilite dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali utilizzando il nuovo “Fondo per il reddito di ultima istanza” destinato ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, con limite di spesa di 1150 milioni di euro per l’anno 2020.
L’incremento di spesa riguarda anche l’erogazione dell’indennità di 600 euro per aprile e maggio per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Al momento della presentazione della domanda questi soggetti non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione.
Qui informazioni

INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI DELLE PRIME ZONE ROSSE
In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 DPCM 1° marzo 2020 (in Lombardia Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. In Veneto, Vò) o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.
L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito.

L’erogazione è a carico dell’INPS previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE LAVORANO IN SEDE
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art 49, comma 1Dpr 917/1986) che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Il premio è riconosciuto dai datori di lavoro in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

* (disposizioni aggiornate dal "decreto rilancio" 34/2020, articoli dal 72 al 75, art.78, art.84, art.86, che ha anche ampliato gli indennizzi, si veda questa scheda per i dettagli Coronavirus, le disposizioni del 'decreto rilancio' per i consumatori)

SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA, ampliamenti e modifiche
La sospensione delle rate per i mutui prima casa per massimo 18 mesi, disciplinata dalla Legge finanziaria del 2008 (legge 244/2007 art.2 commi 476 e segg.):
- è richiedibile anche nel caso di: “sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.” Questo ampliamento rende possibile l'accesso alla sospensione non solo a coloro che perdono il lavoro ma anche a chi subisce una sospensione dello stesso o una riduzione di orario.
- per nove mesi dal 17/3/2020 è richiedibile anche dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
- per nove mesi dal 17/3/2020, inoltre, per l’accesso al Fondo da parte degli aventi diritto non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro.
- il fondo, su richiesta del mutuatario, provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
- per la fruizione sono stati stanziati 400 milioni di euro per il 2020.

La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche:
- per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.
- per i mutui che fruiscono della garanzia del “Fondo di garanzia per i mutui prima casa” (Legge 147/2013 articolo 1, comma 48, lettera c).

Il beneficio è attivo, il 28/3 è stato pubblicato il DM attuativo che lo ha reso fruibile,
Informazioni e modulo per l'accesso si trovano sul sito dell'ente gestore, la Consap
QUI le domande frequenti sul sito MEF

SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE SULLA PRIMA CASA
Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa fino al 30 giugno 2021 (*) ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Sul punto è intervenuto il decreto "ristori" (Dl 137/2020) che ha anche sancito l'inefficacia dei pignoramenti della prima casa effettuati dal 25 ottobre 2020 fino all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto "ristori" stesso.

(*) termine prorogato dal 31/12/20 al 30/6/2021 dal decreto milleproroghe 2021, Dl 183/2020, art.14

730 PRECOMPILATO, scadenza rinviata al 30/9/2020
La scadenza per l’invio del 730 precompilato è posticipata, per l’anno 2020, al 30 Settembre. La data dalla quale i 730 saranno disponibili telematicamente slitta, invece, al 5 maggio.
Altre scadenze, collegate ma non di competenza diretta del cittadino, solo state spostate al 31 Marzo: la consegna delle certificazioni uniche (CU) da parte dei sostituti di imposta/datori di lavoro e le comunicazioni telematiche dei dati del 730 da parte dei soggetti terzi per gli oneri e le spese sostenute dai contribuenti.

Nota: il dl 9/2020 prima, e poi la conversione in legge del dl 18/2020 hanno anticipato le misure del del decreto fiscale di ottobre 2019, che per il 730 precompilato prevedeva già lo slittamento a Settembre ma dal 2021.

RIPARTO FONDI 2020 PER I SOSTEGNI COMUNALI AGLI AFFITTI
Viene accelerato il procedimento di riparto tra le regioni (e poi tra i comuni) delle risorse assegnate dalla Legge di Bilancio 2020 per i fondi a gestione comunale destinati al sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione e agli inquilini morosi incolpevoli. In pratica il decreto che effettua il riparto dovrebbe arrivare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di questa scheda, con assegnazione da parte delle regioni ai comuni entro 30 giorni dalla stessa data.
Si tratta di questi due fondi:
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
E' un fondo nazionale previsto dalla Legge 431/1998 e ripartito tra i Comuni (dalle Regioni) per finanziare iniziative riguardanti inquilini che hanno difficoltà a pagare l'affitto.
Fondo inquilini morosi
Nuovo, istituito presso il Min.infrastrutture e trasporti, è destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con dotazione di fondi a partire dal 2014 e fino al 2020. Come il precedente può essere utilizzato dai comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione dei contributi in tal senso. L'erogazione deve avvenire in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità.
Si veda in merito la scheda Locazioni e fondo per la copertura della “morosità incolpevole”:chi può fruirne e come

INCENTIVI FISCALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Sono detraibili anche le donazioni a favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER CARTELLE, AVVISI DI ACCERTAMENTO, INGIUNZIONI FISCALI (art.68)
Per le persone fisiche e giuridiche sono sospesi i termini di versamento scadenti nel periodo 8 marzo 2020-31 agoso 2021 derivanti da cartelle di pagamento o da avvisi di accertamento esecutivi. La stessa sospensione si applica anche agli avvisi di accertamento doganali e alle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali, nonchè ai nuovi avvisi di accertamento esecutivi dei comuni. I versamenti sospesi devono essere poi effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (ovvero entro il 30 settembre 2021). Per gli importi eventualmente già versati non è previsto rimborso.

Per quanto riguarda le rate del 2020 e del 2021 (febbraio marzo maggio e luglio) della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio” inerente le cartelle esattoriali, i pagamenti possono essere tutti spostati senza rischiare l'inefficacia delle definizioni:
- al 31 luglio 2021 per le rate in scadenza nel 2020 (già precedentemente spostate al 1 marzo 2021);
- al 30 novembre 2021 per le rate in scadenza a febbraio, marzo, maggio e luglio 2021.

Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia della rottamazione ter e del saldo e stralcio, in deroga alle relative norme possono essere accordate nuove dilazioni (rateizzazioni) delle cartelle esattoriali.

Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza scatta in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (anziché cinque).

Fonti normative: oltre al dl 18/2020 vedi aggiornamenti del "decreto rilancio" 34/2020, articolo 154, del decreto “agosto, dl 104/2020 art.99 e del Dl 129/2020 art.1 (abrogato e sostituito dal Dl 125/2020 convertito nella legge 159/2020, art.1bis). Per la proroga inerente "rottamazione ter" e "saldo e stralcio" si veda il decreto ristori quater, Dl 157/2020. Per lo spostamento dei termini si veda anche il decreto Milleproroghe 2021 (Dl 183/2020 convertito nella Legge 21/2021 art.22bis), il decreto "sostegni" Dl 41/2021 art.4 comma 1, il Decreto "sostegni-bis" art.9 e il Dl 99/2021 art.2

SOSPENSIONE ATTIVITÀ UFFICI ENTI IMPOSITORI (accertamento, riscossione, contenzioso, interpello)
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (spostato a Dicembre, vedi sotto) i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa e il termine previsto (art. 3 d.lgs.156/2015) per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente.

Per aggiornamenti su questa disposizione vedi la scheda sul decreto "rilancio" alla voce SOSPENSIONE NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO e CARTELLE (art.157). Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, i cui termini di decadenza scadono tra l'8/3/2020 e il 31/12/2020 sono emessi entro tale ultima data e notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Dettagli su queste ed altre sospensioni si trovano all’art.67 del Dl 18/2020.

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE DELLA PRIMA ZONA ROSSA
Viene previsto che l’ARERA emetta provvedimenti relativi alla sospensione temporanea dei pagamenti, fino al 30 aprile 2020, delle bollette dell’acqua, elettriche e del gas, nonché degli avvisi relativi alla tassa sui rifiuti urbani, per le utenze dei comuni inclusi nell’Allegato 1 del DPCM 1/3/2020, quelli della prima zona rossa, ovvero in Lombardia Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. In Veneto, Vò.

Questa disposizione è stata “importata” dal Dl 9/2020 abrogato e nel frattempo l’ARERA ha già emanato i necessari provvedimenti che riguardano anche le rateizzazioni dei pagamenti degli importi sospesi.
Si veda per approfondimenti questo articolo

MISURE PER GLI OPERATORI/FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Dal 17 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi.
Più precisamente:
- adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza;
- soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti “prioritari” dall’unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali;
-assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede, rispetto a quanto sopra, a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente.

SOSPENSIONE PROCEDIMENTI CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVI
Dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 (*) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti.

Sospesi ulteriormente fino al 15 maggio 2020 i termini dei procedimenti amministrativi e degli atti amministrativi. La sospensione riguarda le “pratiche” della pubblica amministrazione, ovverosia il computo di termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. In pratica nei conteggi dei termini non si tiene conto del periodo di tempo decorrente dal 23 febbraio al 15 maggio.

Gli incontri di mediazione civile (ai sensi del D.lgs.28/2010) possono svolgersi fino al 30 giugno in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

(*) Attenzione, il Dl 18/2020 ha per primo sancito la suddetta sospensione fissandone il termine al 15 aprile 2020; successivamente il termine è stato spostato all’11 maggio 2020 dal “decreto liquidità”, il Dl 23/2020.
Per i dettagli sulla disposizione, che abbiamo riportato succintamente, si vedano quindi gli articoli artt.83/84/103 del Dl 18/2020 e il Dl 23/2020.

RIMBORSO BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA (* )
Dall’8 marzo 2020 ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, prevista dall’art.1463 del codice civile, in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
Per tal motivo i soggetti acquirenti possono presentare, entro 30 giorni dal 17 marzo 2020 o dalla data di comunicazione dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.
L’organizzatore dell’evento, verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell’istanza di rimborso, provvede al rimborso o all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 36 mesi dall’emissione (*). L'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati.

Riferimento: dl 18/2020 art.88 modificato dal Dl 34/2020

(*)Atttenzione! Note importanti: 
- questa disposizione è stata ripresa e rinnovata dal decreto "ristori" di Ottobre 2020, limitatamente ai contratti di acquisto di biglietti per spettacoli dal vivo, per i quali è quindi possibile, a fronte dell'annullamento dell'evento, la richiesta di rimborso convertibile in voucher. Si veda per i dettagli la scheda pratica dedicata al decreto "ristori". 
- la conversione in Legge del decreto sostegni 2021 (Dl 41/2021 Legge 69/2021) ha prolungato la validità dei voucher da 18 a 36 mesi; inoltre è disposto che i titoli di accesso gia' acquistati alla data del 22 maggio 2021 rimangono validi per 36 mesi a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non successiva al 31 dicembre 2023. Per gli spettacoli dal vivo questo articolo, inoltre, si applica fino alla fine di Luglio 2021.

RIMBORSO DI TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati per le misure contenitive (*) con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri (*) con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri (*) con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati (*), con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 (*).

I soggetti interessati comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all’organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni suddette allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e).
Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione suddetta, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione (nota1).

In relazione ai contratti stipulati dai soggetti suddetti, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all’acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all’acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione (nota1).

Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro 24 mesi dalla sua emissione (nota1), di importo pari al rimborso spettante.

(*) il Dl 18/2020 convertito in legge si riferisce ai provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del Dl 6/2020 e al Dl 19/2020, ovvero ai vari DPCM con le misure contenitive che si sono succeduti negli scorsi mes

PACCHETTI TURISTICI
I soggetti interessati possono esercitare il recesso previsto dall’art.41 del D.lgs.79/2011 nel caso di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri (i DPCM emanati ai sensi del Dl 6/2020), o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 (vedi nota *). In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso (previsto dall’articolo 41, commi 4 e 6 del D.lgs. 79/2011), può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro 24 mesi dalla sua emissione (nota1), di importo pari al rimborso spettante.
In deroga all’articolo 41, comma 6, D.lgs.79/2011, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

Anche gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41, comma 5, lettera b), del D.lgs.79/2011, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato
lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l’esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri.
In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall’articolo 41, commi 5 e 6, del D.lgs.70/2011 può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher da utilizzare entro 24 mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante (nota1). In deroga all’articolo 41, comma 6, del D.lgs.79/2011 il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.

VIAGGI DI ISTRUZIONE
Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l’articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 79/2011, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.
Il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro 24 mesi dall’emissione (nota1). In deroga all’articolo 41, comma 6, del D.lgs.79/2011, l’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
E’ sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell’ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.

Attenzione!
- Nei casi suddetti (pacchetti viaggio e viaggi di istruzione) il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all’emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro 24  mesi dall’emissione (nota1).
- Tutte le disposizioni suddette (viaggi, soggiorni, pacchetti viaggio, viaggi di istruzione) si applicano anche nei casi in cui l’acquisto sia avvenuto o prenotato tramite agenzie di viaggi o portali online, anche in deroga alle condizioni pattuite.
- In tutti i casi suddetti e per tutti i contratti instaurati con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell’intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all’estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall’estero, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro 14 giorni e valido per 24 mesi dall’emissione (nota1).
- l'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validita', purche' le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine già detto.
- la durata della validita' dei voucher pari a diciotto mesi si applica anche ai voucher gia' emessi prima dell’allungamento del termine, quindi di validità originaria di 12 mesi. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso puo' essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.
- Ai fini del rimborso dei voucher è istituito un fondo presso il Ministero dei beni culturali e il turismo; per i dettagli e le modalità di rimborso occorre un decreto/regolamento.
Nota1: la conversione in Legge del Decreto "sostegni" 2021 (Dl 41/2021 Legge 69/2021) ha prorogato da 18 a 24 mesi la validità dei voucher emessi ai sensi di questo articolo. Viene disposto inoltre che nei casi di acquisto dei biglietti e titoli tramite un'agenzia di viaggio o un portale di prenotazione è possibile, con il consenso delle parti, cedere il voucher all'agenzia di viaggio oppure farlo emettere direttamente in favore di quest'ultima nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa.

Riferimento: art.88bis del Dl 18/2020 modificato dal decreto rilancio, dl 34/2020 convertito nella legge 77/2020

QUI un nostro articolo sull'argomento con modulistica

PROROGA SFRATTO IMMOBILI
L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' stata sospesa in prima fase fino al 31 dicembre 2020.
Il decreto milleproroghe 2021 ha poi prorogato la sospensione fino al  30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari (art.586 c.2 c.p.c.).
Successivamente, la covnversione in legge del decreto sostegni 2021 (vedi riferimenti) ha previsto, per gli stessi casi (sfratti per morosità):  
- proroga fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
- proroga fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Riferimento; art.103 comma 6 del Dl 18/2020 modificato dal decreto rilancio 34/2020 convertito nella legge 77/2020; ulteriore proroga dal Dl  183/2020 art.13 e poi dal Decreto "sostegni" 2021, Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art.40 quater

PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E CERTIFICATI, ATTESTATI, PERMESSI EDILI, ETC.
La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 30 settembre 2021.La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (ai sensi dell’art.15 Dpr 380/2001) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi a tale data.
Questa proroga riguarda anche tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati  scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 e non rinnovati, che quindi si intendono validi (vedi conversione in legge del Dl 125/2020). 
Anche i permessi di soggiorno aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validita' fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Riferimento: art.103 e 104 del Dl 18/2020 (con aggiornamenti del dl 34/2020 convertito nella legge 77/2020 e del dl 125/2020 convertito nella legge 159/2020); per l'ulteriore proroga dei documenti di identità si veda il DL 56/2021.

PROROGA VALIDITÀ TESSERA SANITARIA
La validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all’assistito, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l’azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d’intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).

Nota: anche questa disposizione è stata “importata” dal Dl 9/2020 ora abrogato.

CARTA DELLA FAMIGLIA anche a chi ha solo un figlio a carico
Per l’anno 2020, la carta della famiglia è destinata alle famiglie con almeno un figlio a carico (anziché tre come nella sua versione classica).
Si ricorda che si tratta di una carta esistente dal 2016 utilizzabile per fruire di sconti sull’acquisto di beni o servizi o per riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all’iniziativa, rinnovata per gli anni dal 2019 al 2021 e destinata a cittadini italiani, o appartenenti a paesi membri UE ma residenti in Italia.

QUI per informazioni e richieste

CONSEGNA RACCOMANDATE, ASSICURATE, PACCHI E NOTIFICHE POSTALI*
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 gli operatori postali procedono alla consegna delle raccomandate, assicurate e dei pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell’invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Stessa cosa per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta (ai sensi della legge 890/82 e del Codice della strada). Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.

*(disposizione aggiornata dal "decreto rilancio" 34/2020, art.46)

PROROGHE E SOSPENSIONI IN AMBITO R.C.AUTO E REVISIONE VEICOLI
R.C.auto, polizze valide per 30 giorni oltre la scadenza
Per i contratti rc auto, fino al 31 luglio 2020, il termine di 15gg entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni (totale 30 gg). Si ricorda che le polizze rc auto NON si rinnovano automaticamente ma su azione dell'assicurato.

R.C.auto, sospensione polizza
Su richiesta dell’assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall’assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l’impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell’assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell’assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l’assicurato.
La sospensione del contratto conseguita secondo questa disposizione di legge è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell’assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l’assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione.

R.C.auto, procedure di risarcimento del danno
Per le procedure di risarcimento del danno, sempre in ambito r.c.auto, fino al 31 luglio 2020 i termini per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni (totale 120 gg).

Revisione veicoli
Riguardo alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 Cds (accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e omologazione), 78 Cds (modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) o appunto alla revisione (art.80 cds):
- possono circolare fino al 31 ottobre 2020 i veicoli che avrebbero dovuto ottemperare entro il 31 luglio;
- possono circolare fino al 31 dicembre 2020 i veicoli che avrebbero dovuto ottemperare entro il 30 settembre;
- possono circolare fino al 28 febbraio 2021 i veicoli che avrebbero dovuto ottemperare entro il 31 dicembre.
(disposizione aggiornata dal decreto semplificazioni, Dl 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 art.49)

PROROGHE E SOSPENSIONI MULTE PER INFRAZIONE CDS
Sospensione termini per notifiche, pagamenti e ricorsi
Il calcolo dei giorni che l'autorità ha per notificare una multa (90 giorni dal momento dell'infrazione) è stato sospeso dal 23/02 al 15/05.
I
l calcolo dei giorni per pagamenti e ricorsi da quando si è ricevuta la notifica, è stato sospeso dal 23/02 al 15/05.
Quindi
- Pagamenti con la riduzione del 30% 
Dal 17 marzo e fino al 31 maggio 2020 la "riduzione" del 30% dell'importo, anzinché entro 5 giorni dalla notifica, può essere applicata entro 30 giorni sempre dalla stessa notifica. Tra il 23/02 e il 15/05 il calcolo dei 30 giorni è sospeso, quindi il conto può riprendere a partire dal 16 maggio.
- Pagamenti interi
Sono quelli che si effettuano entro 60 giorni dala notifica. Il calcolo di questi giorni è sospeso tra il 23/02 e il 15/05, quindi il conto può riprendere a partire dal 16 maggio.
- Ricorso al Prefetto
Si può presentare entro 60 giorni dalla notifica, il calcolo dei giorni è sospeso tra il 23/02 e il 15/05, quindi il conto può riprendere a partire dal 16 maggio.
- Ricorso al Giudice di pace
Si può presentare entro 30 giorni dalla notifica, il calcolo dei giorni è sospeso tra il 23/02 e il 15/05, quindi il conto può riprendere a partire dal 16 maggio.

CONSERVAZIONE VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Se a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 le scuole non riescono ad effettuare almeno 200 giorni di lezione l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità, in deroga a quanto previsto dall’art.74 D.lgs.297/1994 (termine minimo per lo svolgimento delle lezioni).

Nota: anche questa disposizione è stata “importata” dal Dl 9/2020 ora abrogato.

LINK UTILI
- Testo del Dl 18/2020 convertito in legge
- Testo della Legge 27/2020

- Dl 34/2020 "rilancio", che ha aggiornato alcune disposizioni
- Dl 83/2020 e Delibera Consiglio dei Ministri del 29/7/2020 (proroga stato di emergenza e di alcuni termini)
- Dl 129/2020  (abrogato e sostituito dalla Legge 159/2020)
- Dl 125/2020  convertito nella Legge 159/2020
 
- FAQ sul sito Mef
 
 
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