Ultimi aggiornamenti: 2/7/2021, 26/7/2021, 1/3/2022
Il 19 maggio 2020 è entrato in vigore il cosiddetto “decreto rilancio” (i
l Dl 34/2020, ex decreto Aprile), poi convertito nella Legge 77/2020, con disposizioni inerenti ambiti diversi, dalla salute, al lavoro, al sostegno delle imprese, all'economia, al sostegno ai cittadini, tutte connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Alcune misure sono differimenti ed ampliamenti di quelle già introdotte dal decreto “cura italia”, come per esempio l'erogazione del bonus di 600 euro per aprile e maggio, altre sono nuove o si collegano a disposizioni introdotte dall'ultima legge di Bilancio.
In questa scheda ci occupiamo, come sempre, di ciò che riguarda e interessa il consumatore, anche per quanto riguarda i bonus fruibili come lavoratori.
Indice scheda
PROROGA SFRATTO IMMOBILI
INCREMENTO FONDO PER I SOSTEGNI COMUNALI AGLI AFFITTI
INCREMENTO FONDO DI GARANZIA MUTUI PRIMA CASA
SEMPLIFICAZIONE SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI FINANZIARI E ASSICURATIVI
AMPLIAMENTO INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI
MISURE IN MATERIA DI NOTIFICHE POSTALI
MISURE PER I LAVORATORI (congedi o bonus baby sitting, malattia, indennità di 600 euro, altre indennità)
REDDITO DI CITTADINANZA, SOSPENSIONE OBBLIGHI PER QUATTRO MESI
REDDITO DI EMERGENZA (REM)
DIRITTO AL LAVORO AGILE
INCREMENTO VARI FONDI PER I DISABILI
FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020
FONDO PER IL REDDITO DI LIBERTÀ PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
CONTRIBUTO PER L'EDUCAZIONE MUSICALE
INCREMENTO FONDI COMUNALI PER L'EMERGENZA ALIMENTARE
RIDUZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ENTI TERRITORIALI IN CASO DI PAGAMENTO CON DOMICILIAZIONE BANCARIA
DETRAZIONE FISCALE 110% - ECOBONUS SISMABONUS IMPIANTI FOTOVOLTAICI
MASCHERINE E ALTRI DISPOSITIVI MEDICI ESENTI IVA
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI RIMANDATA AL 2021
SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER CARTELLE, AVVISI DI ACCERTAMENTO, INGIUNZIONI FISCALI
SOSPENSIONE NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO e CARTELLE
BUONI VACANZE
RIMBORSO DI TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI
BUONO VIAGGIO TAXI
RIMBORSO BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER I PENDOLARI
RIMBORSO PER ATTIVITÀ SPORTIVE SOSPESE (piscine, palestre, impianti sportivi)
BUONI MOBILITA' (BONUS BICI) E BUONI ROTTAMAZIONE
SERVIZI TELEFONICI SGRADITI
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
PROROGA SFRATTO IMMOBILI (art.17bis)
L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 31 dicembre 2020.
(Nota: modifica dl cura italia, art.103 comma 6 che prevedeva il blocco fino al 1 settembre)
INCREMENTO FONDO PER I SOSTEGNI COMUNALI AGLI AFFITTI (art.29)
Il “fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, previsto dalla Legge 431/98 e ripartito tra i Comuni per finanziare iniziative riguardanti inquilini che hanno difficoltà a pagare l’affitto viene incrementato di 160 milioni di euro per il 2020.
Si ricorda che questo fondo, come anche quello dedicato agli inquilini morosi “incolpevoli”, è stato già incrementato per il 2020 dall’ultima legge di Bilancio.
Il decreto “cura italia” ha già sbloccato la ripartizione dei fondi tra i Comuni, che dovranno poi assegnarli a chi ne ha diritto e bisogno.
Si fa presente che parte di questi fondi (20 milioni di euro) sono destinati alle locazioni degli studenti fuori sede con ISEE non superiore a 15.000 euro per il rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato, per tutto il periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri. Un decreto ministeriale di agosto 2020 (dm Min.trasporti 12/8/2020 pubblicato sulla GU del 6/10/2020) ha ripartito i fondi del 2020 tra le regioni che poi provvederanno a distribuirli ai Comuni.
Occhio quindi ai siti dei Comuni e alle notizie diffuse localmente, soprattutto riguardo ai termini e alle scadenze per la richiesta.
INCREMENTO FONDO DI GARANZIA MUTUI PRIMA CASA (art.31)
E’ stato ulteriormente finanziato il “fondo di garanzia mutui prima casa” che rilascia una garanzia statale su mutui ipotecari accesi per l'acquisto, la ristrutturazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari ubicate in Italia da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori e i giovani di età inferire a 35 anni con lavoro atipico.
Si ricorda che la fruizione di questo fondo non compromette la possibilità di fruire anche della sospensione delle rate dei mutui per l’acquisto della prima casa ampliata dal decreto “cura italia”, se ce ne sono le condizioni.
Informazioni sul fondo sulla scheda
Nuovo fondo di garanzia per i mutui 'prima casa': chi può fruirne e come
SEMPLIFICAZIONE SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI FINANZIARI E ASSICURATIVI (art.33)
Vengono introdotte modalità semplificate di conclusione dei contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi.
Le modalità infatti agevolano la conclusione dei contratti a distanza, tramite email, e nello specifico lo scambio del consenso. E’ previsto un regime speciale anche per la consegna della documentazione contrattuale ed informativa tramite la messa a disposizione del cliente su supporto durevole.
In pratica si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale attraverso gli strumenti di comunicazione di più diffuso utilizzo, eliminando il rischio che i relativi contratti risultino affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.
La norma ha carattere eccezionale e si applica soltanto ai contratti conclusi tra il 19/5/2020 (data di entrata in vigore del decreto) fino alla cessazione dello stato di emergenza, 15 ottobre 2020.
Riferimenti: oltre a questo articolo si veda l'art. 72 del decreto agosto, Dl 104/2020
AMPLIAMENTO INCENTIVI ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI (art.44 e 44 bis)
Ampliamento degli incentivi per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli a basse emissioni -elettrici od ibridi- introdotti nel 2019 e fruibili fino a tutto il 2021. Non solo più fondi (100 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021) ma anche incentivi aggiuntivi per gli acquisti effettuati nel periodo Agosto-Dicembre 2020 con coinvolgimento anche di veicoli con emissioni di CO2 fino a 110 g/Km (fondi dedicati 50 milioni di euro). Per i veicoli a due/tre ruote e minicar, elettrici o ibridi, incentivi del 30% o 40% sul prezzo a seconda che venga o meno consegnato un usato.
Qui tutte le informazioni al riguardo:
Acquisto veicoli, ECO INCENTIVI ed ECO TASSA
MISURE IN MATERIA DI NOTIFICHE POSTALI (art.46)
In questo caso il decreto interviene su una disposizione del decreto “cura italia", prorogando al 31 luglio 2020 il termine fino al quale gli operatori postali possono procedere alla consegna delle raccomandate, assicurate e dei pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell’invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
La stessa modalità, e anche qui il decreto modifica il “cura italia”, vale per le notificazione a mezzo posta di atti e multe (ai sensi della legge 890/82 e del Codice della strada).
Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.
MISURE PER I LAVORATORI (congedi o bonus baby sitting, malattia, indennità di 600 euro, altre indennità - articoli dal 72 al 75, art.78, art.84, art.86)
Vengono modificate le norme del “cura italia” recentemente convertito in legge. Il congedo ai genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni passa da 15 a 30 giorni con indennità pari al 50% della retribuzione. La misura si applica fino al 31 agosto.
La sospensione dal lavoro senza indennità e con divieto di licenziamento può essere ottenuta da genitori di figli minori di anni 16 (non più solo da 12 a 16).
Il bonus baby sitting alternativo al congedo sale a massimo 1.200 euro e può essere erogato direttamente ai genitori per l’iscrizione ad asili nido o altri servizi per l’infanzia.
Per i medici, infermieri, tecnici di laboratorio etc il bonus baby sitting sale da 1.000 a 2.000 euro.
Aumentati i fondi per il reddito di ultima istanza per i lavoratori che hanno ridotto o cessato l’attività.
I soggetti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro per Marzo ne beneficiano anche per Aprile 2020. Indennità di 1000 euro per maggio e di 600 euro per Aprile e Maggio estesa ad atri soggetti.
Nel dettaglio:
CONGEDO AI GENITORI LAVORATORI
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata (per esempio i CO.CO.CO, vedi legge 335/1995) hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
SOSPENSIONE LICENZIAMENTI
Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
BONUS BABY SITTING (ALTERNATIVO AL CONGEDO)
In alternativa al congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione delle scuole.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido ( destinato ai genitori di bambini nati o adottati dal 2016 in poi affetti da gravi patologie croniche per pagare l’asilo nido o forme di supporto alternative).
DIPENDENTI PUBBLICI
Anche i dipendenti pubblici possono fruire del congedo. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 2000 euro. La disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
LAVORATORI IN QUARANTENA O DISABILI
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino al 31 luglio ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge 104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.
INDENNITÀ PER LAVORATORI CHE HANNO RIDOTTO O CESSATO L’ATTIVITÀ (fondo per il reddito di ultima istanza)
Altre indennità sono state stabilite dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali utilizzando il nuovo “Fondo per il reddito di ultima istanza” destinato ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, con limite di spesa di 1150 milioni di euro per l’anno 2020.
L’incremento di spesa riguarda anche l’erogazione dell’indennità di 600 euro per aprile e maggio per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Al momento della presentazione della domanda questi soggetti non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione.
Qui informazioni
INDENNITÀ DI 600 EURO PER MARZO E APRILE
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo e Aprile 2020 pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.
Stessa indennità è riconosciuta:
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, con limite di spesa di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020 non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.
Novità per Aprile e Maggio:
- L’indennità per Aprile è riconosciuta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- per gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo l’indennità di Aprile è di 500 euro.
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione,l’indennità di 600 euro è erogata anche per aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Non hanno diritto a tale indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione.
INDENNITÀ di 1.000 euro PER MAGGIO
Per il mese di maggio è introdotta un’indennità di 1.000 euro per:
- liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 19/5/2020 (data di entrata in vigore del decreto), iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data data di entrata in vigore del decreto (19/5/2020).
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto (19/5/2020).
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
La gestione è affidata all’INPS al quale gli interessati devono presentare domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti che vengono verificati dall’Agenzia delle entrate.
INDENNITÀ DI 600 EURO PER APRILE E MAGGIO
Per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 riconosciuta una indennità di 600 euro ai segeunti soggetti che abbiamo cessato ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, 177comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
b) titolari di pensione.
Le indennità dette non sono tra esse cumulabili, Per i percettori di reddito di cittadinanza non viene goduta l’indennità se l’importo del reddito di cittadinanza supera la stessa. Se invece è inferiore al posto dell’indennità viene riscossa la mensilità del reddito di cittadinanza integrata fino all’ammontare dell’indennità.
INDENNITÀ PER LAVORATORI DOMESTICI
Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.
Questa indennità non è cumulabile con quelle di 600 euro e con quelle legate al fondo “per il reddito di ultima istanza”.
Non spetta ai percettori del REM, reddito di emergenza né ai percettori del reddito di cittadinanza.
Per i percettori di reddito di cittadinanza, se l’indennità è comunque superiore alla mensilità del reddito, quest’ultima viene integrata fino a raggiungere l’importo dell’indennità.
Non spetta ai titolari di pensione (ad eccezione dei percettori di assegno ordinario di invalidità) e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
L’erogazione spetta all’INPS in un’unica soluzione, dietro presentazione di domanda con forme e modi che saranno definiti dall’INPS stessa. La domanda potrà essere presentata anche presso gli istituti di patronato. I fondi destinati sono di 460 milioni per il 2020.
EROGAZIONE, DECADENZA
Tutti i bonus suddetti sono erogati dall'INPS con domande presentabili telematicamente.
Attenzione! Per le indennità di Marzo le richieste possono essere inoltrate ancora per i 15 giorni successivi al 19/5/2020 (entrata in vigore decreto rilancio). Dopo la possibilità decade.
REDDITO DI CITTADINANZA, SOSPENSIONE OBBLIGHI PER QUATTRO MESI (art.76)
Al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per QUATTO MESI dall'entrata in vigore del presente decreto (cura italia) gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, fermo restando che le attivita' di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonche' le altre attivita' connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono essere svolte a distanza sono rese. La sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del Comune di appartenenza.
REDDITO DI EMERGENZA (art.82)
Alle famiglie in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 viene riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato reddito di emergenza (REM).
Sono coinvolte le famiglie in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda, di:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla soglia massima del REM (vedi più avanti);
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE.
- un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.
Il beneficio è erogato in due quote, ciascuna dell’ammontare di 400 euro che, moltiplicati per un parametro della scala di equivalenza, possono arrivare a 800 euro o più a seconda se siano presenti componenti familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.
Il REM non è compatibile con
- presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto “cura italia” di 600 euro ovvero di una delle indennità legate al fondo “per il reddito di ultima istanza”.
- presenza nel nucleo familiare di componenti che siano titolari di pensione diretta o indiretta, titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione sia superiore alle soglie art.5, percettori di reddito di cittadinanza.
Non hanno diritto al REM i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato
Tutte le informazioni si trovano sul sito dell'INPS dal quale sono presentabili le domande entro il 31 luglio 2020 (*). Le domande possono essere presentate anche presso gli istituti di patronato. I requisiti vengono verificati con la collaborazione dell’Agenzia delle entrate. I fondi dedicati sono di 954,6 milioni di euro.
(*) termine spostato al 31/7/2020 dal DL 52/2020 del 16/6/2020
Attenzione! per la riapertura dei termini di domanda, al 15 ottobre 2020, per nuclei familiari con reddito inferiore alla soglia per Maggio, si veda la scheda
Le misure del 'decreto agosto' per i consumatori
DIRITTO AL LAVORO AGILE (art.90)
Fino al 14 settembre 2020 (*) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del lavoratore.
La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle varie disposizioni di legge, anche in assenza degli accordi individuali previsti. Questo concetto già espresso dal decreto cura italia viene ribadito.
Lo stesso diritto e' riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilita' che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita' accertata dal medico competente.
(*( In generale queste disposizioni valgono fino allo scadere del termine dello stato di emergenza prorogato al 15/10/2020, ad eccezione della prima che riguarda i dipendenti con almeno un figlio minore di anni 14 che scade il 14 settembre 2020 (si veda in proposito il Dl 83/2020 Allegato 1).
INCREMENTO VARI FONDI PER I DISABILI (art.104)
Vengono incrementati il “fondo per le non autosufficienze” che fornisce sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti. Si tratta di un fondo strutturale che viene ripartito annualmente tra gli enti locali con interventi già realizzati di assistenza domiciliare diretta, indiretta e per il “care giver”.
Altro fondo alimentato è quello per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
Informazioni su questo fondo si trovano nella scheda
Assistenza e interventi per i disabili gravi privi del sostegno familiare (Legge 'Dopo di noi'), una guida
FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 (art.105)
Ai comuni vengono destinati fondi da utilizzare per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e private, per introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività
di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
Occorre un decreto ministeriale che stabilisca i criteri di riparto dei fondi, che verranno “pescati” dal “Fondo per le politiche della famiglia” che per l’occasione viene incrementato di 150 milioni di euro per il 2020.
FONDO PER IL REDDITO DI LIBERTÀ PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (art.105bis)
Incremento di 3 milioni di euro per il 2020 per il “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” (Dl 223/2006).
Le risorse sono state ripartite con un decreto ministeriale pubblicato in GU il 20/7/2021.
QUI un articolo di approfondimento.
CONTRIBUTO PER L’EDUCAZIONE MUSICALE (art.105ter)
Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con ISEE non non superiore a 30.000 euro e' riconosciuto un contributo fino a 200 euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica dei figli minori di anni sedici gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri regionali nonche' per la frequenza di cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione. Il contributo puo' essere richiesto per una sola volta da ciascun nucleo familiare ed e' riconosciuto a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (arti. 23 Dlgs 241/1997).
I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e per la loro fruizione modalità e termini per l’erogazione occorre un decreto ministeriale.
INCREMENTO FONDI COMUNALI PER L'EMERGENZA ALIMENTARE (art.107)
Viene incrementato il fondo di solidarietà comunale con riferimento a quanto previsto dall'ordinanza della Protezione civile 658 del 29 marzo 2020 con la quale erano già state stanziate ai Comuni risorse destinate a "misure urgenti di solidarieta' alimentare". I Comuni, lo ricordiamo, utilizzano il conributo per il rilascio di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali.
Da tenere d'occhio, quindi, le informazioni sui siti dei Comuni e comunque diffuse a livello locale.
Si veda questo nostro articolo
RIDUZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ENTI TERRITORIALI IN CASO DI PAGAMENTO CON DOMICILIAZIONE BANCARIA (art.118ter)
Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.
DETRAZIONE FISCALE 110% - ECOBONUS SISMABONUS IMPIANTI FOTOVOLTAICI (art.119, art.121)
Informazioni generali su questo bonus, prorogato dalla Legge di Bilancio 2021, si trovano sulla scheda pratica
Bonus fiscali sulla casa 2020/2021
Per approfondimenti e domande su casi particolari è bene rivolgersi all'Agenzia delle entrate o ad un commercialista. Può essere utile anche la
GUIDA dell'Agenzia delle entrate dedicata.
MASCHERINE E ALTRI DISPOSITIVI MEDICI ESENTI IVA (art.124)
Sulle mascherine e sugli altri dispositivi medici e di protezione individuale, prevede che alle relative cessioni, si applichi l’aliquota IVA del 5%, con una deroga per il periodo di emergenza, e fino al 31/12/2020, con applicazione dell'esenzione completa dall'iva.
Di conseguenza il prezzo fissato per le mascherine facciali a 0,50 euro dall'ordinanza Presidenza consiglio ministri del 26/4/2020 si applica senza aggiungere iva fino a Dicembre.
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI RIMANDATA AL 2021 (art.141)
La lotteria degli scontrini, che doveva partire a Luglio 2020, è stata ulteriormente rimandata al 2021 . Si tratta di una lotteria collegata agli acquisti nei negozi, ma per l’attivazione sono necessari registratori di cassa telematici la cui distribuzione e attivazione potrebbe in questo momento di emergenza essere difficoltosa generando discriminazioni.
SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI (art.152)
Nel periodo intercorrente tra il 19/5/2020 e il 31 agosto 2021 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo di legge aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Riferimenti: oltre all'art.152 si veda il Dl 125/2020 convertito nella legge 159/2020 (che ha abrogato il dl 129/2020). Per lo spostamento del termine finale si vedano il decreto Milleproroghe 2021 (Dl 183/2020 convertito nella Legge 21/2021 art.22bis), il decreto "sostegni", Dl 41/2021, art.4 comma 2, il Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021 art.9 e il Dl 99/2021 art.2.
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER CARTELLE, AVVISI DI ACCERTAMENTO, INGIUNZIONI FISCALI (art.154)
Il decreto rilancio è intervenuto in questo ambito come modifica a quanto previsto dal decreto cura italia, Dl 18/2020, la norma originaria da prendere in considerazione, tra l'altro modificata da decreti successivi.
Si veda quindi quanto previsto dal decreto
cura italia riportato nella relativa scheda pratica.
SOSPENSIONE NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO e CARTELLE (art.157)
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, i cui termini di decadenza scadono tra l'8/3/2020 e il 31/12/2020 sono emessi entro tale ultima data e
notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (*).
Si parla di atti dell'erario e non di atti degli enti locali, almeno dalla lettura dell'articolo. Per gli atti dell'erario in pratica si applica un termine di decadenza più lungo, e una notificazione differita all'anno 2021.
Gli atti interessati sono:
- comunicazioni emesse a seguito di controlli su dichiarazioni delle imposte dirette, automatici e formali (art. 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973);
- comunicazioni emesse a seguito di controlli su dichiarazioni IVA (art. 54-bis Dpr 633/72);
- inviti all'adempimento delle comunicazioni periodiche IVA (arti. 21-bis DL 78/2010);
- atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica (art.23 comma 21 DL 98/2011)
- atti di accertamento delle tasse automobilistiche (Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 e art.5 Dl 953/1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'art.17, comma 10, della legge 449/1997);
- atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari (Tariffa art.21 Dpr 641/1972).
Sono ugualmente differiti anche i termini di notifica di cartelle di pagamento relative a dichiarazioni fiscali e IVA. Considerando l'argomento non di diretto interesse del consumatore, per gli approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo di legge e/o alla consulenza col proprio commercialista o esperto fiscale.
(*) termine prorogato dal decreto Milleproroghe 2021 convertito in legge (Dl 183/2020 convertito nella Legge 21/2021 art.22 bis)
BUONI VACANZE (art.176)
Per il 2020 e il 2021 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro,
utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Con il Provvedimento del 17/6 e la
circolare del 3/7 l'Agenzia delle entrate ha fissato le modalità di richiesta ed utilizzo dell'agevolazione.
Modalità di richiesta
Dal 1/7/2020 e fino al 31 dicembre 2020 può fare richiesta uno qualunque dei componenti del nucleo familiare
tramite un'APP denominata IO, resa disponibile da PagoPA e accessibile tramite le credenziali dell'identità digitale SPID o mediante la carta di identità elettronica (CIE).
Occorre presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità. In caso di esito positivo della verifica dei requisiti PagoPA genera un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto. Tali codici vengono inviati al richiedente dall'Agenzia delle entrate.
Importo e modalità di utilizzo
Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è di massimo 500 euro per ogni nucleo familiare; per nuclei composti da due persone è di 300 euro, e per nuclei di una sola persona è di 150 euro.
La fruizione è possibile nel periodo compreso tra il 1/7/2020 e il 30 giugno 2021 e avviene esclusivamente nel seguente modo:
- nella misura dell’80% sotto forma di sconto, d’intesa con la struttura presso la quale i servizi sono fruiti;
- nella misura del 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
Il diritto alla detrazione del 20% del credito spettante non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la ricevuta fiscale/fattura emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione.
Al momento del pagamento alla struttura deve essere fornito il QR-code o il codice univoco ricevuti dall'Agenzia delle entate. La struttura poi verifica lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo scatta l'applicazione senza possibilità di annullare l'operazione e l'Agenzia delle entrate informa il richiedente tramite la APP IO.
L’esercente che concede lo sconto viene poi rimborsato con applicazione di un credito d’imposta.
Queste le condizioni di riconoscimento a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Sul sito dell'Agenzia delle entrate si trovano informazioni, una guida e un vademecum
QUI il portale per scaricare la APP IO
QUI il portale per cercare le strutture che accettano il bonus
Riferimento normativo: oltre all'art.176 del decreto "rilancio", si veda la proroga dell'art.5 del decreto "ristori", Dl 137/2020
RIMBORSO DI TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI (art.88 bis del decreto cura italia modificato dall’art.182 del decreto rilancio convertito in legge)
Si riporta per praticità la disposizione del decreto "cura italia" aggiornata (vedi note)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati per le misure contenitive (*) con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri (*) con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri (*) con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati (*), con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 (*).
I soggetti interessati comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all’organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni suddette allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e).
Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione suddetta, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero
all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta mesi dall’emissione.
In relazione ai contratti stipulati dai soggetti suddetti, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all’acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all’acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta mesi dall’emissione.
Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro trenta mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
(*) il Dl 18/2020 convertito in legge si riferisce ai provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del Dl 6/2020 e al Dl 19/2020, ovvero ai vari DPCM con le misure contenitive che si sono succeduti negli scorsi mesi.
PACCHETTI TURISTICI
I soggetti interessati possono esercitare il recesso previsto dall’art.41 del D.lgs.79/2011 nel caso di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri (i DPCM emanati ai sensi del Dl 6/2020), o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 (vedi nota *). In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso (previsto dall’articolo 41, commi 4 e 6 del D.lgs. 79/2011), può
offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro trenta mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
In deroga all’articolo 41, comma 6, D.lgs.79/2011, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
Anche gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41, comma 5, lettera b), del D.lgs.79/2011, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato
lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l’esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri.
In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall’articolo 41, commi 5 e 6, del D.lgs.70/2011 può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro trenta mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
In deroga all’articolo 41, comma 6, del D.lgs.79/2011 il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
VIAGGI DI ISTRUZIONE
Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l’articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 79/2011, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.
Il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro trenta mesi dall’emissione. In deroga all’articolo 41, comma 6, del D.lgs.79/2011, l’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
E’ sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell’ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.
NOTE
- Nei casi suddetti (pacchetti viaggio e viaggi di istruzione) il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all’emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro trenta mesi dall’emissione.
- Tutte le disposizioni suddette (viaggi, soggiorni, pacchetti viaggio, viaggi di istruzione) si applicano anche nei casi in cui l’acquisto sia avvenuto o prenotato tramite agenzie di viaggi o portali online, anche in deroga alle condizioni pattuite.
- In tutti i casi suddetti e per tutti i contratti instaurati con effetto dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell’intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all’estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall’estero, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro 14 giorni e valido per trenta mesi dall’emissione.
- l'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validita', purche' le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine già detto.
-
la durata della validita' dei voucher pari a trenta mesi si applica anche ai voucher gia' emessi prima dell’allungamento del termine, quindi di validità originaria di 12 mesi. In ogni caso,
decorsi trenta mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai
voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso puo' essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta.
- Ai fini del rimborso dei voucher è istituito un fondo presso il Ministero dei beni culturali e il turismo; per i dettagli e le modalità di rimborso occorre un decreto/regolamento.
Fonte: art.88bis del Dl 18/2020 modificato dal decreto rilancio, dl 34/2020 convertito nella legge 77/2020
QUI un nostro articolo sull'argomento con modulistica
BUONO VIAGGIO TAXI (art.200 bis)
Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020 (*), destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50% della spesabsostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
L’assegnazione di questi buoni spetta ai Comuni che dovranno fissare gli importi e individuare i beneficiari. Sarà un decreto ministeriale ad assegnare localmente i fondi stanziati a livello nazionale.
(*) Il decreto agosto, nel frattempo, ha incrementato i fondi dedicati.
RIMBORSO BIGLIETTI E ABBONAMENTI PER I PENDOLARI (art.215)
In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento dell’emergenza, di titoli di viaggio e abbonamenti, le aziende erogatrici dei servizi di trasporto ferroviario o pubblico locale (bus, autobus) procedono al rimborso con queste due opzioni:
a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
b) prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo.
Gli aventi diritto presentano una comunicazione/richiesta allegando:
a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento;
b) dichiarazione rilasciata relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento.
Il rimborso deve seguire nei 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
RIMBORSO PER ATTIVITÀ SPORTIVE SOSPESE (piscine, palestre, impianti sportivi) (art.216)
A seguito della sospensione delle attivita' sportive, disposta con i DPCM di contenimento,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.
I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto oggetto di questa scheda (18/7/2020) istanza di rimborso del corrispettivo gia' versato per tali periodi di sospensione dell'attivita' sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.
Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, puo' rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attivita' sportiva.
Attenzione!
il decreto "sostegni" 2021, Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art.36 ter, riagganciandosi alla suddetta norma rinnova la possibilità per i fruitori dei servizi sospesi di ottenere, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività a distanza (quando possibile), un voucher di valore pari al credito vantato, utilizzabile entro SEI mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.
BUONI MOBILITA' (BONUS BICI) E BUONI ROTTAMAZIONE (art.229)
Viene rifinanziato il fondo introdotto nel 2019 dal “decreto clima” (Dl 111/2019) per erogare bonus a chi rottama vecchie auto o moto, ma questa agevolazione (bonus rottamazione) viene spostata al 2021.
Ciò che invece dovrebbe partire a breve con gli stessi fondi è un BUONO MOBILITÀ destinato all'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini elettrici), ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.
Il buono è pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, e la fruizione è possibile a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, destinata ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Il “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.
Per la fruizione di questo bonus si veda l'articolo
BONUS MOBILITÀ, fissate le modalità e i tempi (lunghi) di richiesta dei buoni e dei rimborsi
Per quanto riguarda il BUONO ROTTAMAZIONE, si tratta di una erogazione rilasciata a fronte di rottamazioni effettuate dal 1 gennaio al 31 Dicembre 2021 di autovetture omologate fino alla classe Euro 3 oppure motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. Il bonus è erogato come buono sconto di importo pari ad euro 1.500 (per vettura) ed euro 500 (per motociclo) da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.
Anche per questo bonus si attende un decreto ministeriale attuativo.
I due bonus sono comunque cumulabili.
SERVIZI TELEFONICI SGRADITI (art.263bis)
Viene modificato il Codice del consumo prevedendo che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) possa ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettivita' alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonche' agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta.
I destinatari dei predetti ordini hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attivita' pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del codice.
In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, l'Autorita' stessa puo' applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro.
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- Dl 34/2020 convertito nella Legge 77/2020 (entrata in vigore del decreto 19/5/2020, entrata in vigore della legge di conversione 18/7/2020)
- Dl 83/2020 e Delibera Consiglio dei Ministri del 29/7/2020 (proroga stato di emergenza e di alcuni termini)
- Dl 104/2020 (decreto agosto)
- Dl 129/2020 (abrogato e sostituito dalla Legge 159/2020)
- Dl 125/2020 convertito nella Legge 159/2020
- Vademecum Agenzia delle entrate
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