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Le misure del 'decreto agosto' per i consumatori
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
16 agosto 2020 9:11
 
Ultimo aggiornamento 11/1/2021

Il 15 agosto 2020 è entrato in vigore il cosiddetto "decreto agosto", contentente "misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", con il quale il Governo, dopo i decreti "cura Italia" e "rilancio", ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro da utilizzare per "proseguire e rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese".
Nella presente scheda pratica riportiamo succintamente le misure di interesse del consumatore, comprendendoci anche le indennità per i lavoratori.

Indice scheda
NUOVA INDENNITA' DI 1000 EURO PER LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI
INDENNITÀ DI 600 EURO PER LAVORATORI MARITTIMI
INDENNITA' DI 600 EURO PER LAVORATORI SPORTIVI
REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER MAGGIO
LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORI CON FIGLI IN QUARANTENA
LAVORO AGILE PER GENITORI CON FIGLI CON DISABILITÀ
FONDO PER LA FORMAZIONE PERSONALE DELLE CASALINGHE 
NUOVE MISURE PER IL REDDITO DI EMERGENZA - Rem 
FONDO GARANZIA PRIMA CASA, MODIFICHE RELATIVE AI BENEFICIARI
RIFINANZIAMENTO CASHBACK – RIMBORSO PAGAMENTI ELETTRONICI
NOVITÀ INCENTIVI VEICOLI
SOSPENSIONE SCADENZA TITOLI DI CREDITO, ISCRIZIONE PROTESTI
INCREMENTO FONDI PER BUONI VIAGGIO TAXI
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER CARTELLE, AVVISI DI ACCERTAMENTO, INGIUNZIONI FISCALI
PROROGA BOLLO VEICOLI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE
IMU 2020, abbassamento ALIQUOTA MASSIMA AGGIUNTIVA PER EX TASI 
RIFERIMENTI NORMATIVI

NUOVA INDENNITÀ DI 1000 EURO PER LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI (art.9)
E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro a:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI.
- lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI.
- lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti (articoli da 13 a 18 D.lgs.81/2015) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata (articolo 2, comma 26 Legge 335/1995) con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 D.lgs.114/1998) con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata (articolo 2, comma 26 Legge 335/1995) alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Questi ultimi (lettere a,b,c,d) non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
b) titolari di pensione.

L'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro è concessa anche a:
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del Dl 18/2020 (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione)
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata
complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data del 15/8/2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità di 1000 euro non sono tra loro cumulabili né sono cumulabili con il reddito di ultima istanza (art.44 dl 18/2020). La cumulabilità c’è, invece, con l’assegno ordinario di invalidità. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Dpr 917/86.

L’erogazione avviene da parte dell’INPS previa domanda, nel limite di spesa di 680 milioni di euro per l'anno 2020.
QUI il sito INPS per riferimenti

INDENNITÀ DI 600 EURO PER LAVORATORI MARITTIMI (art.10)
E’ riconosciuta un'indennita' pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020:
- ai lavoratori marittimi (articolo 115 del Codice della Navigazione) , nonche' a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, ne' di indennita' di malattia ne' di pensione.

Le indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Dpr 917/86.

L’erogazione avviene da parte dell’INPS previa domanda, nel limite di spesa di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020.
QUI il sito INPS per riferimenti

INDENNITA’ DI 600 EURO PER I LAVORATORI SPORTIVI (art.12)
Per il mese di giugno 2020 e' erogata dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 67, comma 1, lettera m), Dpr 917/86) , gia' attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'.

L’indennità non spetta ai percettori di altro reddito di lavoro o di reddito di cittadinanza o di reddito di emergenza e delle altre indennità previste dal decreto cura italia (dl 18/2020) prorogate e integrate dal decreto rilancio (dl 34/2020). Le indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Dpr 917/86.

L’erogazione, come già detto, avverrà da parte della società Sport e Salute s.p.a. previa domanda unita ad un'autocertificazione.
Per coloro che avessero già percepito le indennità nei mesi di Marzo Aprile e Maggio (previste dal dl 18/2020) l’erogazione per Giugno è automatica.

Per l’attuazione di quanto sopra occorre un decreto ministeriale.

REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER MAGGIO (art.13)
Ai soggetti già beneficiari del reddito di ultima istanza previsto dal decreto cura italia (articolo 44 Dl 18/2020) la medesima indennita' e' erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa e' elevata all'importo di 1.000 euro.
Per i liberi professionisti che non avessero già beneficiato dell’indennità si deve far riferimento al decreto del ministero del lavoro del 29 maggio 2020 che l’ha disciplinata, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attivita' che e' esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020.
Le domande per l'accesso all'indennita' per tali soggetti devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (15/8).

Il beneficio e' riconosciuto nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020.
Per informazioni si deve far riferimento al sito del Ministero del Lavoro

LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORI CON FIGLI IN QUARANTENA (Art.21bis)
Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonche' nell'ambito dello svolgimento di attivita' sportive di base, attivita' motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

E’ possibile svolgere la prestazione di lavoro agile anche se il contatto si e' verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla misura a quanto sopra, uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. In questi casi per i periodi di congedo e' riconosciuta un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione.

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure suddette o svolge anche ad altro titolo l'attivita' di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge alcuna attivita' lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stanno fruendo del beneficio.

Il beneficio è fruibile fino al 31 dicembre 2020 ed è riconosciuto nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per il 2020.

LAVORO AGILE PER GENITORI CON FIGLI CON DISABILITÀ (art.21ter)
Fino al 30 giugno 2021 i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilita' grave riconosciuta ai sensi della legge 104/1992, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attivita' lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali.

FONDO PER LA FORMAZIONE PERSONALE DELLE CASALINGHE (art.22)
E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attivita' di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell’ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, iscritte e iscritti all’assicurazione obbligatoria, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attivita' di cura.

Un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, dovrà stabilire criteri e modalità di riparto del fondo.

NUOVE MISURE PER IL REDDITO DI EMERGENZA - Rem (art.23)
Ferme restando le erogazioni gia' concesse a il Rem e' altresi' riconosciuto, per una singola quota prevista dall’art.82 del Dl 34/2020 (400 euro che possono arrivare a 800, vedi scheda decreto rilancio) ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore alla soglia massima del Rem (800 euro);
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita' previste dal decreto Agosto descritto in questa scheda (vedi sopra);
c) possesso dei requisiti previsti dall’art. 82 del del Dl 34/2020 (vedi scheda linkata sopra).

Le domande sono presentate all’INPS entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. Il milite di spesa è di 172,5 milioni di euro per l'anno 2020.

FONDO GARANZIA PRIMA CASA, MODIFICHE RELATIVE AI BENEFICIARI (art.41bis)
Il fondo garanzia “prima casa” disciplinato dalla legge 147/2013 art.1 (comma 48 lettera c) diventa riservato esclusivamente ai casi che prima erano prioritari, ovvero l’accesso al credito da parte di:
- giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietò degli istituti autonomi per le case popolari;
- giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Sul tema vedere per approfondimenti la scheda pratica Nuovo fondo di garanzia per i mutui 'prima casa': chi può fruirne e come

RIFINANZIAMENTO CASHBACK – RIMBORSO PAGAMENTI ELETTRONICI (art.73)
La norma dell’ultima legge di Bilancio che prevedeva un rimborso in denaro abbinato agli utilizzi, da parte di persone maggiorenni residenti in Italia, di strumenti di pagamento elettronici per i propri acquisti, è rimasta fin’ora lettera morta per la mancanza del decreto ministeriale attuativo.
Ebbene il decreto agosto rientra sul tema aumentando i fondi in dotazione e precisa alcuni dettagli operativi che il decreto attuativo dovrà considerare, tra cui l’affidamento dell’erogazione del beneficio alla Consap, anche per reclami e controversie.

Per il decreto attuativo è stato concesso ulteriore tempo, precisamente 45 giorni dal 14/10/2020 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto “agosto”).

Riferimento: oltre all’art.73 del decreto agosto, Legge 160/2019 art.1 commi 289, 289bis, 289ter

NOVITÀ INCENTIVI  VEICOLI (art.74 e 74bis)
Ecoincentivi
A decorrere dal 15 agosto 2020 incremento agli incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici già aggiunti ai precedenti dal decreto rilancio (34/2020) per gli acquisti effettuati tra agosto e dicembre 2020.
Per ogni dettaglio si veda la scheda Acquisto veicoli, ECO INCENTIVI ed ECO TASSA

Incentivo aggiunto
In via sperimentale a chi omologa in Italia Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico (decreto Min. trasporti 219/2015), e' riconosciuto un contributo pari al 60% del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.

SI attende un decreto ministeriale che adotti modalita' semplificate al fine di velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli. A questo incentivo sono destinati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 12 milioni di euro per l'anno 2021.

SOSPENSIONE SCADENZA TITOLI DI CREDITO, ISCRIZIONE PROTESTI (art.76)
Il decreto agosto, su questo argomento, è intervenuto sul decreto "liquidità", Dl 23/2020, art.11, con una proroga. Ulteriore modifica e proroga sono poi state fissate dalla Legge di Bilancio 2021. Per leggere le disposizioni aggiornate si rimanda quindi alla norma originaria, il decreto liquidità, modificata dalla Legge di Bilancio 2021: questo l'articolo di riferimento 

INCREMENTO FONDI PER BUONI VIAGGIO TAXI (art.90)
Incremento dei fondi destinati ai cosiddetti “buoni viaggio taxi”. Si tratta di un incentivo introdotto dal decreto “rilancio” all’art.200bis, incrementato da 5 a 35 milioni di euro.
Si tratta di un fondo destinato alla concessione, in favore di persone fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

L’assegnazione di questi buoni spetta ai Comuni che dovranno fissare gli importi e individuare i beneficiari, seguendo le disposizioni e i criteri che saranno fissati da un decreto ministeriale di futura emanazione.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER CARTELLE, AVVISI DI ACCERTAMENTO, INGIUNZIONI FISCALI (art.99)
Viene prorogato dal 31 agosto al 15 ottobre il termine di sospensione dei versamenti per cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivi e ingiunzioni fiscali introdotto dal decreto “cura italia” all’art.68.

Per le persone fisiche e giuridiche sono sospesi i termini di versamento scadenti nel periodo 8 marzo-15 ottobre derivanti da cartelle di pagamento o da avvisi di accertamento esecutivi. La stessa sospensione si applica anche agli avvisi di accertamento doganali e alle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali, nonché ai nuovi avvisi di accertamento esecutivi dei comuni.

I versamenti sospesi devono essere poi effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (ovvero entro il 15 novembre). Per gli importi eventualmente già versati non è previsto rimborso.

Riferimento: oltre all’art.99 del decreto agosto, vedi art.68 commi 1 e 2-ter Dl 18/2020 modificato anche dal Dl 34/2020

PROROGA BOLLO VEICOLI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE (art.107)
La proroga del termine per il pagamento del bollo per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente prevista per il 31 luglio 2020 relativamente al primo semestre, viene spostata dal decreto di agosto al 31 ottobre 2020 ma relativamente al primi nove mesi.

Riferimento: oltre all’art.107 del decreto agosto si veda l’art.7 della legge 99/2009

IMU 2020, abbassamento ALIQUOTA MASSIMA AGGIUNTIVA PER EX TASI (art.108) 
Viene abbassata dall'1,14% allo 0,08% l'aliquota massima che i Comuni possono applicare alle aliquote IMU in sostituzione della maggiorazione della ex TASI (abolita). 
Si veda per informazioni sull'IMU la scheda pratica Imposta municipale propria (IMU): guida all'uso

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Dl 104/2020 convertito nella Legge 126/2020 
 
 
 
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