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Decreti 'sostegni' e 'sostegni-bis': le misure di interesse dell'utente-consumatore
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
27 maggio 2021 11:56
 
Ultimo aggiornamento: 28/7/2021 con conversione in legge del decreto sostegni bis

Nell'ultima settimana sono entrate in vigore due normative importanti, la conversione in Legge del decreto "sostegni"  -D.l. 41/2021 convertito nella Legge 69/2021- e il decreto sostegni-bis -D.l. 73/2021 convertito nella Legge 106/2021-, ambedue emessi nell'ambito dell'emergenza Covid-19 e principalmente dedicati alle imprese.
Riportiamo in questa scheda le misure di maggior interesse per l'utente-consumatore.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER CARTELLE, AVVISI DI ACCERTAMENTO, INGIUNZIONI FISCALI
SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI PER STIPENDI E PENSIONI
STRALCIO DEBITI FINO A 5.000 EURO
IMPRESE, RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE ED ESENZIONE CANONE RAI E PRIMA RATA IMU
AFFITTO, TASSAZIONE IN CASO DI MOROSITA'
RIFINANZIAMENTO REDDITO DI CITTADINANZA
FRUIZIONE REDDITO DI EMERGENZA FINO A SETTEMBRE 2021 
FONDO PER GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI per PAGAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI, VOUCHER VALIDI 2 ANNI
RIMBORSO BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA, VOUCHER VALIDI 3 ANNI
ABBONAMENTI PALESTRE E PISCINE, VOUCHER VALIDO SEI MESI
MUTUI PRIMA CASA E PIGNORAMENTO, PROROGA MISURE A FAVORE DEI CONSUMATORI IN DIFFICOLTA' 
PROROGA SFRATTO IMMOBILI per MOROSITA'
TARI E IMU, ESENZIONI E RIDUZIONI
CASHBACK, SOSPESI I RIMBORSI PER IL PERIODO 1 LUGLIO-31 DICEMBRE 2021
CREDITO AL CONSUMO, RECESSO ANTICIPATO DEL CONSUMATORE CON RIDUZIONI
FONDO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER AFFITTI E UTENZE E MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA
SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA,  estensioni e deroghe rinnovate fino a fine 2021
FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI PRIMA CASA, modifiche a favore dei giovani 
ACQUISTO PRIMA CASA, esenzioni imposte per i giovani
INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI 
INCENTIVI AUTO ECOLOGICHE: RIFINANZIAMENTO E PROLUNGAMENTO

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER CARTELLE, AVVISI DI ACCERTAMENTO, INGIUNZIONI FISCALI 
Per le persone fisiche e giuridiche sono sospesi i termini di versamento scadenti nel periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento o da avvisi di accertamento esecutivi. La stessa sospensione si applica anche agli avvisi di accertamento doganali e alle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali, nonchè ai nuovi avvisi di accertamento esecutivi dei comuni. I versamenti sospesi devono essere poi effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (ovvero entro il 30 settembre 2021). Per gli importi eventualmente già versati non è previsto rimborso.
Il decreto "sostegni-bis" precisa in ogni caso che restano validi gli atti/provvedimenti/adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo 1 maggio-26 maggio 2021 e i relativi effetti prodottisi. Per gli eventuali pagamenti effettuati nello stesso periodo dai contribuenti non vengono inoltre rimborsati nè riconteggiati le sanzioni e gli interessi di mora. 

Per quanto riguarda le rate del 2020 e del 2021 della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio” inerente le cartelle esattoriali, i pagamenti possono essere tutti spostati senza rischiare l'inefficacia delle definizioni:
- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Riferimenti: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art.4 comma 1 e Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021 convertito nella Legge 106/2021 art.1 sexies e art.9 di modifica al decreto "cura italia" dl 18/2020 (art.68)

SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI 
Nel periodo intercorrente tra il 19/5/2020 e il 30 giugno 2021 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo di legge aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Il decreto "sostegni-bis" precisa in ogni caso che restano validi gli atti/provvedimenti/adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo 1 maggio-26 maggio 2021 e i relativi effetti prodottisi. Per gli eventuali pagamenti effettuati nello stesso periodo non vengono inoltre rimborsati nè riconteggiati le sanzioni e gli interessi di mora. 

Riferimenti: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art.4  comma 2 e  Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021 art.9  di modifica al decreto "rilancio" (dl 34/2020) art.152 

STRALCIO DEBITI FINO A 5.000 EURO 
Sono automaticamente annullati i debiti che alla data di entrata in vigore del decreto sostegni (23/3/2021) hanno importo residuo fino a 5.000 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, relativi a cartelle esattoriali per carichi affidati al riscossore nel periodo 1/1/2000-31/12/2010 pur se coinvolti dalla “rottamazione-ter” o dal “saldo e stralcio”.

La cancellazione riguarda i contribuenti che nel 2019 hanno avuto un reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) fino a 30.000 euro. Per l'annullamento occorre in ogni caso l'emanazione di un decreto ministeriale e fino al suo arrivo sono sospese, per i debiti predetti, le attività di riscossione.

Riferimento: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art.4 comma 4

IMPRESE, RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE ED ESENZIONE CANONE RAI E PRIMA RATA IMU
Per le utenze elettriche a bassa tensione diverse da quelle domestiche sono previste riduzioni degli oneri da dettagliare da parte dell'Autorità garante ARERA per i mesi da aprile a luglio 2021. Si tratta delle spese per trasporto, di gestione del contatore e degli oneri generali di sistema. L'Arera deve rideterminare le tariffe con propri provvedimenti.

Per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico la conversione in legge del decreto sostegni prevede l'ESENZIONE per il 2021 dal pagamento del Canone Rai speciale.

Le imprese che fruiscono del contributo a fondo perduto previsto dall'art.1 del decreto sostegni sono esentate dal pagamento dell'acconto IMU per il 2021 relativamente agli immobili posseduti nei quali esercitano le attivita' di cui siano anche gestori.

Riferimento: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art.6 e 6 sexies; Decreto sostegni-bis, Dl 73/2021 art.5

AFFITTO, TASSAZIONE IN CASO DI MOROSITA'
I canoni derivanti da contratti di locazione non percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2020 NON non concorrono a formare il reddito soggetto a tassazione (sono quini NON tassati), purche' la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento. 

La novità era stata introdotta nel 2019 per i contratti stipulati dal 1/2/2020, ma la conversione in legge del decreto sostegni elimina questa limitazione prevedendo che l'esenzione riguardi i canoni non percepiti da tale data. 
Per le locazioni commerciali la legge di conversione prevede anche un "percorso condiviso per le ricontrattazioni" nel caso di il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi derivante dalle restrizioni in ambito COVID-19 e dalla crisi economica legata alla pandemia. Locatario e locatore, dice la legge, sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. 

Riferimento: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art. 6 septies che modifica l'art. 3-quinquies del Dl 34/2019 (la norma di riferimento rimane il TUIR (Dpr 917/86), art.26) e art.6 novies.

RIFINANZIAMENTO REDDITO DI CITTADINANZA 
Rifinanziato il reddito di cittadinanza per il 2021 con 1000 milioni (1 miliardo) di euro. Introdotta la sospensione del beneficio per chi stipula nel 2021 un contratto di lavoro subordinato a termine tale da comportare un incremento del reddito familiare fino al limite massimo di 10.000 euro annui. 
Per approfondimenti si veda la scheda REDDITO DI CITTADINANZA, UNA GUIDA

Riferimento: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art.11

FRUIZIONE REDDITO DI EMERGENZA FINO A SETTEMBRE 2021 
Viene rinnovato il reddito di emergenza (REM) -introdotto nel 2020 dal decreto rilancio- anche per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 per le familgie in condizioni di necessità economica in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come sostegno straordinario (*).
Sono coinvolte le famiglie in possesso, cumulativamente al momento della presentazione della domanda, di:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- valore del reddito familiare nel mese di Aprile 2021 inferiore a quello di Aprile 2020 di un ammontare pari a 400 euro (importo del Rem). Per chi abita in affitto detta soglia è aumentata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE.
- un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

Il beneficio è erogato in quote dell’ammontare di 400 euro che, moltiplicati per un parametro della scala di equivalenza, possono arrivare a 800 euro o più a seconda se siano presenti componenti familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.

Il REM non è compatibile con
- presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dall'art.10 del decreto sostegni (indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport).
- presenza nel nucleo familiare di componenti che siano titolari di pensione diretta o indiretta, titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione sia superiore alle soglie del Rem (400 euro fino a max 800), percettori di reddito di cittadinanza.

Non hanno diritto al REM i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato.

Il REM 2021 è riconosciuto anche, a prescindere dal possesso dei suddetti requisiti (a parte il NON fruire del reddito di cittadinanza) nella misura prevista per i nuclei composi da un unico componente (400 euro) a chi abbia un Isee fino a 30.000 euro ed abbia terminato di percepire Naspi o indennità di disoccupazione tra il 1/7/2020 e il 28/2/2021. Resta l'incompatibilità della presenza nel nucleo familiare di persone che percepiscono o hanno percepito le indennità previste all'art.10 del decreto sostegni (vedi sopra) e/o siano titolari di un contratto di lavoro subordinato (con eccezione per i lavori intermittenti) di un CoCoCo o di una pensione. Ribadita l'incompatibilità con il reddito di cittadinanza.

Tutte le informazioni si trovano sul sito dell'INPS dal quale sono presentabili le domande entro il 31 luglio 2021. Le domande possono essere presentate anche presso gli istituti di patronato. I requisiti vengono verificati con la collaborazione dell’Agenzia delle entrate.

Riferimenti: Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021 art.36 in riferimento a quanto previsto dal decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021 art.12 e dal decreto "rilancio", dl 34/2020, art.82 
(*) Nota: il Decreto "sostegni" aveva già esteso la possibilità di fruire del reddito di emergenza per i mesi di marzo aprile e maggio 2021 con riferimento allo scostamento del reddito familiare di Febbraio 2021 rispetto a Febbraio 2020. Il termine per la richiesta scadeva al 30 aprile 2021. 

FONDO PER GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI per PAGAMENTO ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Istituito un fondo di 10 milioni di euro per il 2021 a favore dei genitori separati o divorziati che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa in conseguenza all'emergenza da COVID-19 al fine di garantire loro la possibilità di continuare ad erogare l'assegno di mantenimento. 
Il fondo dovrà in pratica erogare una parte o l'intero assegno fino ad un importo massimo di 800 euro mensili. 
Per i dettagli e l'attuazione si attende un decreto ministeriale che dovrebbe essere emesso entro due mesi dalla conversione in legge del decreto sostegni (22/5/2021).

Riferimenti: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art.12 bis

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO, DI SOGGIORNO E DI PACCHETTI TURISTICI, VOUCHER VALIDI 2 ANNI
La validità dei voucher emessi in alternativa al rimborso nei casi di annullamento di viaggi, soggiorni pacchetti turistici nell'ambito dell'emergenza Coronavirus, introdotti e disciplinati dal decreto "cura italia" del 2020 (Dl 18/2020 art.88 bis), già passata da 12 a 18 mesi, è ulteriormente prorogata a 24 mesi.
Viene disposto inoltre che nei casi di acquisto dei biglietti e titoli tramite un'agenzia di viaggio o un portale di prenotazione è possibile, con il consenso delle parti, cedere il voucher all'agenzia di viaggio oppure farlo emettere direttamente in favore di quest'ultima nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa.

Per i dettagli sulla disposizione si veda la scheda relativa al decreto "cura italia"

Riferimenti: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art.30 comma 4 bis

RIMBORSO BIGLIETTI PER SPETTACOLI, MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA, VOUCHER VALIDI 3 ANNI
La validità i voucher emessi in alternativa al rimborso di biglietti nei casi di annullamento o rinvio di  spettacoli e/o attività di musei e altri luoghi della cultura nell'ambito dell'emergenza Coronavirus, introdotti e disciplinati dal decreto "cura italia" del 2020 (Dl 18/2020 art.88) è allungata a 36 mesi. 

Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza da COVID-19, i titoli di accesso gia' acquistati alla data del 22 maggio 2021 rimangono validi per 36 mesi a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non successiva al 31 dicembre 2023.
Inoltre per gli spettacoli dal vivo, i cui rimborsi erano stati prolungati dal decreto "ristori" del 2020 (Dl 137/2020 art.5), le disposizioni del cura italia si applicheranno fino al 31 luglio 2021.

Per i dettagli sulla disposizione si veda la scheda relativa al decreto "cura italia

Riferimenti: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art.36 comma 4 bis e 4 ter

ABBONAMENTI PALESTRE E PISCINE, VOUCHER VALIDO SEI MESI
Viene ripresa la vecchia disposizione del decreto rilancio del 2020 (Dl 34/2020 art.216) riguardante la sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali del COVID-19 con precisazione che tale sospensione si qualifica come "sopravvenuta impossibilità della prestazione" (art.1463 cc), in relazione a contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.
Riagganciandosi alla suddetta norma viene rinnovata la possibilità per i fruitori dei servizi sospesi di ottenere, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività a distanza (quando possibile), un voucher di valore pari al credito vantato, utilizzabile entro SEI mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.

Riferimenti: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art.36 ter

MUTUI PRIMA CASA E PIGNORAMENTO, PROROGA MISURE A FAVORE DEI CONSUMATORI IN DIFFICOLTA'
Viene anche in questo caso ripresa e prorogata una precedente normativa (Dl 124/2019, art. 41-bis), misura eccezionale e temporanea introdotta al fine di fronteggiare i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, che prevede la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo acceso per l'acquisto della prima casa, o un finanziamento, nei casi di avvio di procedura esecutiva immobiliare (pignoramento) sull'abitazione principale. 
Per i dettagli di questa disposizione si rimanda alla lettura della normativa e a questo approfondimento

Riferimenti: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art.40 ter

PROROGA SFRATTO IMMOBILI per MOROSITA'
Viene ripresa una norma del decreto "cura italia" del 2020 (Dl 18/2020 art.103 comma 6) che attualmente prevede, per gli sfratti adottati per mancato pagamento dei canoni di affitto (morosità), un blocco degli stessi fino al 30 giugno 2021. 
Ebbene la conversione in legge del decreto sostegni prevede, per gli stessi casi: 
- proroga fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
- proroga fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Riferimenti: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art.40 quater

TARI E IMU, ESENZIONI E RIDUZIONI 
TARI
Per le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni dell'attività è istituito un FONDO finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI. I fondi dedicati, 600 milioni di euro, saranno ripartiti tra i comuni con un decreto ministeriale. I comuni in ogni caso possono poi prevedere riduzioni anche in misura superiore alle risorse loro assegnate, senza però gravare sulle altre utenze (come per esempio quelle domestiche).
Sempre in ambito TARI è rimandato a fine Luglio 2021  il termine di approvazione delle tariffe per il 2021, come conseguenza dello slittamento ad Aprile del termine per l'approvazione del bilancio preventivo.

IMU
Prevista l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) per:
- le persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021;
- le persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
L'esenzione riguarda gli immobili predetti.

Gli stessi soggetti hanno diritto al rimborso della prima rata dell’IMU relativa all’anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Per le modalità di fruizione è atteso un decreto del Ministro dell'economia. 

Riferimento: Decreto "sostegni", Dl 41/2021 convertito nella Legge 69/2021, art.30; Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021 convertito nella Legge 106/2021, art.4 ter art.6 e art.9bis

CASHBACK, SOSPESI I RIMBORSI PER IL PERIODO 1 LUGLIO-31 DICEMBRE 2021
Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici denominato "CASHBACK" , è sospeso per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2021.  Modificati anche i termini per i rimborsi speciali e per il reclami (per gli altri periodi).  TUTTE le informazioni si trovano IN QUESTA SCHEDA   

CREDITO AL CONSUMO, RECESSO ANTICIPATO DEL CONSUMATORE CON RIDUZIONI
Nei contratti di credito al consumo, il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

In caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 
L’indennizzo non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

La predetta disposizione, contenuta nell'art. 125 -sexies  del testo unico bancario, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 106/2021, ovvero dal 25/7/2021.

Riferimento: Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021 convertito nella Legge 106/2021, art. 11 octies di modifica al D.lgs. 385/1993

FONDO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER AFFITTI E UTENZE E MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
E' istitutito un fondo destinato ai comuni per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Il fondo, di 500 milioni di euro, sarà ripartito tra i comuni con un decreto ministeriale.

Riferimento: Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021, art.53

POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA
Una quota delle risorse del "fondo per le politiche della famiglia" viene destinata al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' dei minori.
Le risorse verrano ripartite tra i comuni con un decreto ministeriale. A tal fine il suddetto fondo viene incrementato di 135 milioni di euro per il 2021.

Riferimento: Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021, art.63

SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA,  estensioni e deroghe rinnovate fino a fine 2021
E' prorogata fino al 31/12/2021 la particolare disposizione del decreto "cura italia" del 2020 (Dl 18/2020 art.54 comma 1) che prevede che la sospensione delle rate per i mutui prima casa per massimo 18 mesi, disciplinata dalla Legge finanziaria del 2008 (legge 244/2007 art.2 commi 476 e segg.):
-  è richiedibile anche dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
- e' estesa alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, a condizioni particolari (si veda l'articolo di legge in caso di interesse).

E' stata anche rinnovata fino a fine 2021 la possibilità di accedere al beneficio senza la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e l'ammissibilità dei mutui di importo fino a 400.000 euro.

Inoltre, la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche:
- per i mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.
- per i mutui che fruiscono della garanzia del “Fondo di garanzia per i mutui prima casa” (Legge 147/2013 articolo 1, comma 48, lettera c).

Riferimento: Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021, art.64 comma 1

FONDO DI GARANZIA PER I MUTUI PRIMA CASA, modifiche a favore dei giovani 
Per il fondo di garanzia “prima casa” istituito dalla Legge di Stabilità del 2014 sono previste le seguenti modifiche: 
-  tra le categorie che hanno priorità di accesso rientrano genericamente i soggetti di età inferiore ai 36 anni (precedentemente la priorità riguardava i soggetti di meno di 35 anni on lavoro atipico);
- per le domande presentate a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto sostegni bis (26/5/2021) e fino al 30 giugno 2022 dai soggetti aventi priorita' di accesso in possesso di un ISEE di valore non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo.
- la dotazione del fondo e' incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022.

Riferimento: Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021, art.64 commi dal 2 al 5

ACQUISTO PRIMA CASA, esenzioni imposte per i giovani
Gli atti di compravendita della proprieta' di "prime case" di abitazione (con eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9) e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
In caso di cessioni soggette ad IVA agli stessi acquirenti è attribuito un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Tale credito d'imposta può:
- essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- essere utilizzato in compensazione.
Il credito d'imposta in ogni caso non da' luogo a rimborsi. 

I mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa con le caratteristiche già dette, e a condizione che la sussistenza di tali caratteristiche risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo, sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall'articolo 18 del decreto Dpr 601/1973.

Note importanti:
- tutte le suddette esenzioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto sostegni bis (26/5/2021) e il 30 giugno 2022.
- in caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o di decadenza da dette agevolazioni le imposte dovute verranno recuperate dallo Stato.
- le norme di riferimento sono il testo unico imposta di registro, Dpr 131/1986 (nota II-bis all'articolo 1 della tariffa parte prima) e il Dpr 601/1973, artt.18 e 20.

Riferimento: Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021, art.64 commi dal 6 all'11

INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI 
Il fondo per le politiche giovanili viene incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 con lo scopo di finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attivita' di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale nonche' lo sviluppo individuale, la promozione di attivita' sportive per i giovani di eta' inferiore ai 35 anni. 
I criteri di riparto delle risorse e le modalità di loro utilizzo da parte delle Regioni saranno stabiliti da un decreto ministeriale. 

Riferimento: Decreto "sostegni-bis", Dl 73/2021, art.64 commi 12/13

INCENTIVI AUTO ECOLOGICHE: RIFINANZIAMENTO E PROLUNGAMENTO
Rifinanziati e prolungati alcuni incentivi per l'acquisto di auto ecologiche. Tutte le informazioni in QUESTA SCHEDA.

(scheda in sostituzione della versione precedente "Decreto Pasqua e decreto sostegni, le misure di interesse del consumatore" pubblicata il 24/3/2021 e aggiornata in ultimo il 25/5/2021 con conversione in legge del decreto sostegni).
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS