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'Decreto ristori' convertito in legge, le misure di interesse del consumatore
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
31 dicembre 2020 9:56
 
Ultimo aggiornamento: 8/7/2021

Il 29 ottobre 2020 è entrato in vigore il cosiddetto “decreto ristori” (dl 137/2020) contenente misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 principalmente dedicate alle attività economiche coinvolte nella serrata disposta dal precedente DPCM. Il decreto, tuttavia, emana anche alcune disposizioni di interesse del privato cittadino/consumatore che riportiamo in questa scheda.

Il 25 dicembre 2020 è poi entrata in vigore la versione del decreto convertita in legge (legge 176/2020) che conferma le misure aggiungendovi quelle nel frattempo inserite nei successivi decreti “ristori” (ristori bis, Dl 149/2020, ristori ter, Dl 154/2020 e ristori quater Dl 157/2020).
Non ci sono quindi particolari novità rispetto a quanto già entrato in vigore con i suddetti decreti se non un “accorpamento” di norme.

Indice scheda 
SOSPENSIONE PIGNORAMENTI PRIMA CASA 
RIMBORSO/VOUCHER DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI DAL VIVO
PROROGA BUONI VACANZE 
CONTRIBUTI AI LOCATORI CHE RIDUCONO L'AFFITTO AGLI INQUILINI
PROROGA SCADENZE RATE ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO
ACCESSO ALLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI
NUOVA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI
BONUS BABY SITTING PER GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IN PRESENZA NELLE SCUOLE MEDIE
NUOVE MISURE PER IL REDDITO DI EMERGENZA 
BUONI SPESA
SERVIZIO NAZIONALE DI RISPOSTA TELEFONICA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA
FONDI PER LE SCUOLE E LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
LAVORO AGILE E CONGEDO PER GENITORI CON FIGLI PER I QUALI SIA STATA DISPOSTA LA QUARANTENA O LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 
CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA NELLE SCUOLE MEDIE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE DELLA CLASS ACTION

SOSPENSIONE PIGNORAMENTI PRIMA CASA (art.4)
Su questo argomento il decreto ristori modifica il decreto “cura italia” che poi è stato a sua volta modificato, in ultimo, dal decreto "milleproroghe" 2021.
Riportiamo quindi la disposizione aggiornata.
Le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 c.p.c., che abbiano per oggetto l'abitazione principale del debitore, sono sospese in tutto il territorio nazionale fino al 30 giugno 2021 (*).
Il decreto ristori ha anche sancito l'inefficacia dei pignoramenti della prima casa effettuati dal 25 ottobre 2020 fino all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto "ristori" stesso.

(*) termine prorogato dal 31/12/20 al 30/6/2021 dal decreto milleproroghe 2021, Dl 183/2020, art.14

RIMBORSO/VOUCHER DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI DAL VIVO (art.5)
Limitatamente ai contratti di acquisto di biglietti per spettacoli dal vivo, si applicano le disposizioni del decreto "cura italia" relative ai rimborsi, a decorrere dal 26 ottobre (data di entrata in vigore del DPCM 24/10) e fino al 31 Gennaio 2021.
Ciò significa quindi che per tali biglietti e relativi contratti si applica la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta (art.1463 codice civile) con possibilità per gli acquirenti di presentare, entro 30 giorni dal 29 ottobre 2020 o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione, un'istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il titolo di acquisto. 
L’organizzatore dell’evento, verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell’istanza di rimborso, provvede al rimborso o all' emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. L'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validita' del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati.

RIferimento normativo: oltre all'art.5 del decreto "ristori", si veda art.88 del decreto "cura italia", Dl 18/2020

PROROGA BUONI VACANZE (art.5)
I buoni vacanze introdotti dal decreto "rilancio" per il 2020 sono prorogati, utilizzabili fino al 30 giugno 2021. 
Si ricorda che si tratta di un bonus fruibile per servizi turistici utilizzabile una sola volta da ogni nucleo familiare di importo variabile a seconda del numero di componenti del nucleo (massimo 500 euro; per nuclei composti da due persone 300 euro, per nuclei di una sola persona 150 euro).
Si fa richiesta tramite un'APP denominata IO, resa disponibile da PagoPA e accessibile tramite le credenziali dell'identità digitale SPID o mediante la carta di identità elettronica (CIE). 
La scadenza per le richieste è stata fissata al 31 dicembre 2020.
Informazioni si trovano al link suddetto e sulla nostra scheda pratica dedicata al decreto "rilancio". 

Riferimento normativo: oltre all'art.5 del decreto "ristori", si veda art.176 del decreto "rilancio", Dl 34/2020

CONTRIBUTI AI LOCATORI CHE RIDUCONO L'AFFITTO AGLI INQUILINI (art.9 quater)
Per l'anno 2021, al proprietario/locatore di immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone del contratto di affitto in essere al 29/10/2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Queste le condizioni e limitazioni:
- l'immobile deve costituire, per l'inquilino, abitazione principale;
- il locatore deve comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile al fine dell'erogazione del contributo.

L'Agenzia delle entrate, con un Provvedimento del 6 luglio 2021, ha precisato che occorre presentare telematicamente un'istanza presente sul proprio sito a questa pagina dove si trovano anche istruzioni e modalità pratiche.
Per la presentazione delle domande c'è tempo fino al 6 settembre 2021 ma l'erogazione avverrà nel 2022 nei limiti dei fondi destinati (50 milioni di euro).

PROROGA SCADENZE RATE ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO (art.13 septies)
Viene nuovamente sancita la dilazione dei termini di pagamento rispetto a quanto previsto dal decreto “cura italia” (dl 18/2020). Le rate da corrispondere per la “rottamazione ter” e per il “saldo e stralcio” del 2020, già spostate al 10 dicembre 2020, vengono ulteriormente prorogate al 1 marzo 2021.

Nota: questa disposizione ripete quella già sancita dal Dl 157/2020 all'art.4 denominato “ristori quater”. La ripetiamo per informazione ma non costituisce novità. Qui l'articolo sulle misure del Dl 157

ACCESSO ALLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI (art.13 octies)
Prorogati i termini particolari fissati dal decreto “liquidità” (Dl 23/2020) per fruire della sospensione delle rate dei mutui accesi per l'acquisto della prima casa. Praticamente per due anni (24 mesi) dalla data di entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020) l'accesso all'agevolazione è permessa anche per i mutui in essere (in ammortamento) da meno di un anno.
Inoltre fino alla fine del 2021 a fronte delle domande di sospensione pervenute alle banche dal 28 marzo 2020 e per le quali siano verificate la completezza e la regolarità formale, la banca deve avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
Tutte le informazioni e la modulistica per la richiesta, che va inviata alla banca/controparte contrattuale del mutuo, si trovano sul sito della Consap

NUOVA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI (art.13 decies)
Per quanto riguarda la rateizzazione delle cartelle, viene aperto un nuovo termine, che scade a fine 2021, entro il quale è possibile presentare domanda a condizioni particolari che sono
- temporanea situazione di obiettiva difficoltà da documentare nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro (prima questo limite era di 60mila euro);
- decadenza dalla rateizzazione che scatta nel caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (in precedenza erano 5);
- anche in caso di decadenza si può comunque ottenere la dilazione presentando la richiesta entro Dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione. Possono presentare domanda di rateizzazione quindi anche i decaduti accorpando vecchi e nuovi debiti in un unico nuovo piano di rientro;
- all’atto della presentazione della domanda si sospendono (almeno fino al momento dell’eventuale rigetto della stessa) i termini di prescrizione e decadenza e NON possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi né ipoteche, né possono essere avviate nuove procedure esecutive
- il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Si ricorda che la dilazione di pagamento è ottenibile fino a 72 rate mensili.

Informazioni dettagliate e modalità di accesso si trovano sul sito dell'Agenzia delle entrate 

Nota: questa disposizione ripete quella già sancita dal Dl 157/2020 all'art.7 denominato “ristori quater” e si applica infatti alle domande presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.

BONUS BABY SITTING PER GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IN PRESENZA NELLE SCUOLE MEDIE (art. 13 terdecies)
A decorrere dal 9 novembre 2020, e limitatamente alle aree (Regioni) del territorio italiano incluse nelle cosiddette “zone rosse” nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza delle scuole secondarie di primo grado (scuola media) i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attivita' didattica in presenza. La fruizione del bonus di cui al presente articolo e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno dell'attivita' lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura a seguito delle misure restrittive.

Sono coinvolti anche i genitori affidatari, ma il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Il bonus è erogato attraverso il libretto famiglia e viene erogato dall’INPS che dovrà predisporre le modalità di richiesta. Il limite di spesa è di 7,5 milioni di euro per il 2020.

Nota: questa disposizione ripete quella già sancita dal Dl 149/2020 all'art.14 denominato “ristori bis” .

NUOVE MISURE PER IL REDDITO DI EMERGENZA (art.14)
Per i nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza (REM) in virtù del cosiddetto “decreto agosto”, è riconosciuta la stessa quota (400 euro che possono arrivare a 800) per i mesi di novembre e dicembre 2020.
Ricordiamo che il REM è stato concesso prima dal “decreto rilancio” per DUE quote, poi dal dereto Agosto per un’ulteriore quota, e infine da questo decreto che concede altre due quote.
Per capire se si rientra nei requisiti si veda la scheda del “decreto agosto”.

Le quote per i mesi di novembre e dicembre sono concesse anche ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia massima del REM (800 euro);
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita' previste dal decreto “ristori” descritto in questa scheda;
c) possesso dei requisiti previsti dall’art. 82 del del Dl 34/2020 (vedi scheda del "decreto rilancio").

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30 novembre 2020 con le modalità previste dallo stesso istituto.

Le quote sono riconosciute nel limite di spesa, per il 2020, di 452 milioni di euro.

BUONI SPESA (art.19 decies)
Confermata l'istituzione di un fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020 destinato ai comuni per l'adozione di misure di solidarietà alimentare tramite il rilascio di BUONI SPESA utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali presenti in un elenco pubblicato sul proprio sito e/o per acquistare e distribuire direttamente generi alimentari e prodotti di prima necessità. La ripartizione dei fondi e le modalità di utilizzo sono quelle fissate in occasione della prima erogazione dei buoni dall’ordinanza della Protezione Civile del 29 Marzo 2020. L'individuazione del contributo e la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno spetta ai comuni che potranno avvalersi, per l'acquisto e la distribuzione dei beni il comune si può avvalere di enti del terzo settore (volontariato, no-profit). Possono anche essere utilizzati fondi derivanti da donazioni.

Nota: questa disposizione ripete quella già sancita dal Dl 154/2020 all'art.2 denominato “ristori ter”. Qui il nostro precedente articolo

SERVIZIO NAZIONALE DI RISPOSTA TELEFONICA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA (art.20)
Il Ministero della salute dovrà attivare un sistema servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni".

FONDI PER LE SCUOLE E LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (art.21)
Arrivano nuovi fondi (85 milioni per l'anno 2020) destinati all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attivita' di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con disabilita', nonche' per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettivita' di rete.

LAVORO AGILE E CONGEDO PER GENITORI CON FIGLI PER I QUALI SIA STATA DISPOSTA LA QUARANTENA O LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA (art.22)
Viene modificato il decreto “agosto” relativamente alla possibilità per i lavoratori dipendenti di poter fruire del lavoro in modalità agile o del congedo durante il periodo di quarantena del figlio convivente. Quest’ultimo deve esser minore di 16 anni (nella precedente versione del decreto agosto l’età massima era 14).
Inoltre, questa altra novità, oltre ad essere comprese le quarantene disposte a seguito di contatto verificatorsi a scuola o in altri ambiti (svolgimento dii attività sportive di base, di attività in palestre piscine centri e circoli sportivi pubblici e privati), sono coinvolti nell'agevolazione anche i casi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza del figlio.

Questa novità riguarda anche i casi dove non sia possibile svolgere l’attività lavorativa a distanza o comunque in alternativa ad essa. Uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di anni 14 disposta a seguito di contatto verificatosi a scuola ma anche nel caso in cui per il figlio sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza, percependo un'indennita' pari al 50% della retribuzione.  In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione o indennità ma con divieto di licenziamento.

Per la versione del “decreto agosto” si veda questo LINK

CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA NELLE SCUOLE MEDIE (art.22 bis)
Per le aree (Regioni) del territorio italiano incluse nelle cosiddette “zone rosse”, a fronte dell’imposizione della didattica a distanza per le classi della scuola media, per i genitori degli alunni coinvolti che siano lavoratori dipendenti e non possano svolgere la loro attività lavorativa a distanza, è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro per tutta la durata della didattica a distanza dei figli. Il beneficio è concesso ad entrambi i genitori, alternativamente. Per i periodi di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura a seguito delle misure restrittive.

A questi benefici sono destinati 52,1 milioni di euro per l’anno 2020 e l’erogazione spetta all’INPS

Nota: questa disposizione ripete quella già sancita dal Dl 149/2020 all'art.13 denominato “ristori bis”.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (art.22 ter)
Vengono incrementati fondi destinati al miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale e regionale, con servizi aggiuntivi destinati anche a studenti, che occorrano nel 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'adozione delle misure di contenimento. Per i servizi aggiuntivi i comuni possono anche ricorrere ad operatori economici che esercitano il servizio di trasporto passeggeri su strada e ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente.

DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE DELLA CLASS ACTION (art. 31 ter)
I termini di partenza della nuova azione “di classe” (class action) introdotta dalla legge 31/2019 slittano ancora. Si parla entrata in vigore decorsi venticinque mesi dalla pubblicazione della stessa legge in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 18/4/2019), quindi a Maggio 2021.

Nota: questa disposizione ripete quella già sancita dal Dl 149/2020 all'art. 26 denominato “ristori bis”.

 
 
 
 
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