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Cara ADUC

Wind 10-12

27 settembre 2007
Domanda 27 settembre 2007
Spett.le Aduc. Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, ho inviato, per raccomandata A / R, al gestore di telefonia mobile WIND S.p.A. il modulo, compilato, da Voi proposto in merito, ed in conseguenza, dell'illegittima rimodulazione del Piano Tariffario di telefonia mobile da Wind 10 a Wind 12. Per Conoscenza, lo sto inviando anche a Voi... Nel ringraziarVi per l'attenzione dedicatami e sicuro di un Vostro riscontro, colgo l'occasione per porgerVi i miei piu' cordiali saluti.
Giuseppe
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Spettabile Wind S.p.A.,con la presente si contesta la rimodulazione del piano tariffario di telefonia mobile da Wind 10 a Wind 12, nonche' la precedente rimodulazione dell'opzione Noi 2 passata da 500 minuti agli attuali 300 minuti, sulle utenze n. e n. che hanno attiva tale opzione. Le clausole del contratto che consentono questi aumenti da parte vostra sono vessatorie e quindi nulle. Nello specifico:
1 nel contratto sono vessatorie le clausole che prevedono modifiche contrattuali e di servizio. Il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 2, lettera m) individua come vessatorie quelle condizioni che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso". Giustificato motivo che non compare nel vostro contratto e neppure nel messaggio con cui me ne avete dato comunicazione.
2 - Il Codice del Consumo detta principi generali che regolano il rapporto fra consumatori/utenti privati e gestori/professionisti, incluso quello fra gestori e utenti delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche (d.lgs. 259/2003), l'utente finale ha il diritto di recedere senza penali in caso di modifiche contrattuali unilaterali quando comunicate entro 30 giorni. Ma questo articolo (peraltro inserito nella sezione "Diritti degli utenti finali" e non gia' in quella dei "Diritti del gestore"!) non deroga in alcun modo al Codice del Consumo, ed in particolare all'articolo 33, comma 2, lettera m). Quest'ultimo e' quindi ad integrazione della norma precedente, e pienamente applicabile alle comunicazioni elettroniche (le uniche eccezioni sono elencate ai commi 3-6 dello stesso articolo). Non solo quindi un preavviso di 30 giorni e possibilita' di recesso senza penali per l'utente (come da Codice delle Comunicazioni elettroniche), ma anche indicazione nel contratto dei "giustificati motivi" per modifiche contrattuali (come da Codice del Consumo).
3 - Non ha fondamento il riferimento alla Carta dei Servizi per legittimare la rimodulazione, in quanto questa non ha valore contrattuale.
4 - Il vostro comportamento determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (d.lgs. 206/2005, articolo 33, comma 1). Si intima, pertanto, di non procedere a questa rimodulazione, dandomene comunicazione entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente raccomandata, con l'avviso che in difetto si adiranno le vie legali, onde ottenere quanto richiesto nonche' la rifusione del danno subito.

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