Cara ADUC
Usufrutto e ritardi giudiziari
Domanda
29 agosto 2009
Cara Aduc,
mia nonno aveva sposato mia nonna in seconde nozze. Dal primo matrimonio era nata una figlia. Mio nonno è scomparso prematuramente nel 1955, pochi mesi prima della nascita di mia madre. Nel 1978 vi è stata la divisione ereditaria e mia nonna è stata istituita usufruttuaria sui beni del marito defunto. Da allora, la figlia nata dal primo matrimonio di mio nonno, sorella consanguinea di mia madre ha fatto del tutto per impedire l'esercizio del diritto di usufrutto di mia nonna immettendo terze persone estranee sui beni. Mia nonna che per amore di mio nonno era molto legata a ciò che lui aveva lasciato, però, non ha smesso mai di prendersi cura dei cespiti ereditari per quanto le era possibile, e con immensi sacrifici ha anche effettuato dei lavori di manutenzione urgenti su parte della casa, chiedendone inutilmente il rimborso alla proprietaria. Mia nonna, esasperata da questo comportamento e visto che la sorella consanguinea continuava a disturbare l'esercizio del diritto di usufrutto, l'ha citata in giudizio per veder riconosciuti i propri diritti. Nelle more del giudizio mia nonna è morta e mia madre, unica erede di mia nonna, prima di riassumere il giudizio, ha tentato un accordo con la sorella, la quale per tutta risposta l'ha citata in giudizio per la restituzione dell'immobile che mia nonna aveva ristrutturato e sul quale aveva esercitato il diritto di ritenzione. Mia madre ha quindi chiesto la riunione dei due giudizi che non si trovavano dinanzi allo stesso giudice. Uno dei due giudici ha correttamente rimesso gli atti al Presidente, l'altro ha adottato autonomamente un provvedimento di mancata riunione, motivandolo con la circostanza che i procedimenti non erano stati ancora trattati dinanzi a sé e stante il carico del proprio ruolo, composto da ben 1500 cause. Il Presidente, stante la decisione di quest'ultimo giudice, ha ritenuto di non dover esaminare la questione e non ha riunito i giudizi. Il giudizio instaurato dalla sorella di mia madre, privo di fase istruttoria, in quanto il giudice ha ritenuto di non dover ammettere le nostre istanze istruttorie perché secondo lui formulate genericamente, è andato prima a sentenza e mia madre è stata condannata al rilascio dell'immobile e al risarcimento danni di ben 19.000 euro. Sottolineo che il risarcimento del danno è stato chiesto dal legale di mia zia solo nel verbale di precisazione delle conclusioni, senza addurre alcuna prova circa il reale valore dell'immobile, di soli 36 mq in un paesino e che se non lo aveva ristrutturato mia nonna non aveva né acqua né luce né bagno. L'immobile l'abbiamo rilasciato e abbiamo pagato le spese legali, nel frattempo abbiamo appellato la sentenza, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione.La corte NON CI HA CONCESSO LA SOSPENSIVA, IN QUANTO MIA ZIA NON CI AVEVA FATTO PRECETTO, ORA PERO' L'HA NOTIFICATO. Cosa possiamo fare per tutelare i nostri diritti, visto anche che mia zia vive all'estero e sarà difficile recuperare i soldi
Anna, da Roccagloriosa (SA)
mia nonno aveva sposato mia nonna in seconde nozze. Dal primo matrimonio era nata una figlia. Mio nonno è scomparso prematuramente nel 1955, pochi mesi prima della nascita di mia madre. Nel 1978 vi è stata la divisione ereditaria e mia nonna è stata istituita usufruttuaria sui beni del marito defunto. Da allora, la figlia nata dal primo matrimonio di mio nonno, sorella consanguinea di mia madre ha fatto del tutto per impedire l'esercizio del diritto di usufrutto di mia nonna immettendo terze persone estranee sui beni. Mia nonna che per amore di mio nonno era molto legata a ciò che lui aveva lasciato, però, non ha smesso mai di prendersi cura dei cespiti ereditari per quanto le era possibile, e con immensi sacrifici ha anche effettuato dei lavori di manutenzione urgenti su parte della casa, chiedendone inutilmente il rimborso alla proprietaria. Mia nonna, esasperata da questo comportamento e visto che la sorella consanguinea continuava a disturbare l'esercizio del diritto di usufrutto, l'ha citata in giudizio per veder riconosciuti i propri diritti. Nelle more del giudizio mia nonna è morta e mia madre, unica erede di mia nonna, prima di riassumere il giudizio, ha tentato un accordo con la sorella, la quale per tutta risposta l'ha citata in giudizio per la restituzione dell'immobile che mia nonna aveva ristrutturato e sul quale aveva esercitato il diritto di ritenzione. Mia madre ha quindi chiesto la riunione dei due giudizi che non si trovavano dinanzi allo stesso giudice. Uno dei due giudici ha correttamente rimesso gli atti al Presidente, l'altro ha adottato autonomamente un provvedimento di mancata riunione, motivandolo con la circostanza che i procedimenti non erano stati ancora trattati dinanzi a sé e stante il carico del proprio ruolo, composto da ben 1500 cause. Il Presidente, stante la decisione di quest'ultimo giudice, ha ritenuto di non dover esaminare la questione e non ha riunito i giudizi. Il giudizio instaurato dalla sorella di mia madre, privo di fase istruttoria, in quanto il giudice ha ritenuto di non dover ammettere le nostre istanze istruttorie perché secondo lui formulate genericamente, è andato prima a sentenza e mia madre è stata condannata al rilascio dell'immobile e al risarcimento danni di ben 19.000 euro. Sottolineo che il risarcimento del danno è stato chiesto dal legale di mia zia solo nel verbale di precisazione delle conclusioni, senza addurre alcuna prova circa il reale valore dell'immobile, di soli 36 mq in un paesino e che se non lo aveva ristrutturato mia nonna non aveva né acqua né luce né bagno. L'immobile l'abbiamo rilasciato e abbiamo pagato le spese legali, nel frattempo abbiamo appellato la sentenza, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione.La corte NON CI HA CONCESSO LA SOSPENSIVA, IN QUANTO MIA ZIA NON CI AVEVA FATTO PRECETTO, ORA PERO' L'HA NOTIFICATO. Cosa possiamo fare per tutelare i nostri diritti, visto anche che mia zia vive all'estero e sarà difficile recuperare i soldi
Anna, da Roccagloriosa (SA)
Risposta ADUC
se crede puo' ripresentare nuova domanda di sospensione della sentenza di primo grado stante la notifica del precetto. Purtroppo difficilmente possiamo dirle qualcosa di utile... state gia' effettuando tutto quanto in vostro potere.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti