Cara ADUC
Unanimità assemblea condominio
Domanda
2 aprile 2014
Buon giorno,nel condominio dove abito vorrebbero installare una sbarra automatica per limitare l'ingresso al cortile in comune che da accesso all'unico portone d'ingresso, vorrei sapere se è necessario l'unanimità o è sufficiente la maggioranza, nel caso fosse sufficiente la maggioranza ed io non fossi d'accordo posso rifiutare il pagamento?
Grazie.
Cosimo, da Avigliana (TO)
Grazie.
Cosimo, da Avigliana (TO)
Risposta ADUC
la domanda sembra facile, ma ha almeno quattro risposte (probabilmente anche cinque) a seconda di come si consideri l'intervento di installazione di una sbarra automatica:
- se è innovazione, è necessaria la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno 2/3 dell'edificio (art. 1120 c.c., comma 1);
- se pero' si considera una innovazione volta a migliorare la sicurezza, è necessaria la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno 1/2 dei millesimi (art. 1120 c.c., comma 2);
- se è innovazione voluttuaria o gravosa (ad esempio, se l'intervento è particolarmente costoso, come lo sarebbe l'installazione di un ascensore), allora è necessario che dei costi se ne facciano carico solo i favorevoli, mentre i contrari potranno usufruirne senza dover pagare (art. 1121 c.c.);
- se invece non è considerata innovazione (ad esempio, se si sostituisce una sbarra manuale con una elettrica), allora basta la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno 1/3 dell'edificio (in seconda convocazione, ovviamente). In generale la giurisprudenza sembra orientata su quest'ultima risposta, anche nel caso di installazione ex novo. In questo caso, le spese ricadono su tutti i condomini.
- se è innovazione, è necessaria la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno 2/3 dell'edificio (art. 1120 c.c., comma 1);
- se pero' si considera una innovazione volta a migliorare la sicurezza, è necessaria la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno 1/2 dei millesimi (art. 1120 c.c., comma 2);
- se è innovazione voluttuaria o gravosa (ad esempio, se l'intervento è particolarmente costoso, come lo sarebbe l'installazione di un ascensore), allora è necessario che dei costi se ne facciano carico solo i favorevoli, mentre i contrari potranno usufruirne senza dover pagare (art. 1121 c.c.);
- se invece non è considerata innovazione (ad esempio, se si sostituisce una sbarra manuale con una elettrica), allora basta la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno 1/3 dell'edificio (in seconda convocazione, ovviamente). In generale la giurisprudenza sembra orientata su quest'ultima risposta, anche nel caso di installazione ex novo. In questo caso, le spese ricadono su tutti i condomini.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti