Cara ADUC
Telefonia mobile, abbonamento traffico dati
Domanda
11 agosto 2008
Ho sottoscritto un abbonamento con un operatore telefonico mobile, ho usato pochissimo l'abbonamento perchè sono stato vittima di un malinteso, il software fornito dall'operatore era predisposto di base per una connessione in gprs di un altro operatore al costo di 1¤ al mega in mancanza di copertura umts, così oggi mi ritrovo con un addebito da pagare per centinaia di ¤ per una connessione non voluta e senza nessun preavviso di connessione a pagamento. Per quanto successo non so che fare ho mandato un email all'operatore nella quale chiedevo che l'importo mi venisse rimborsato in quanto non è stata una mia decisione connettermi a pagamento e loro non mi hanno dato nessun preavviso di passaggio da umts a gprs, ma come presumibile "nessuna risposta". Ho mandato una seconda email richiedendo il conteggio per un recesso anticipato, mi hanno chiesto una penale di 600¤ + le fatture da saldare in più. Mantenendo il mio abbonamento senza usarlo a me mi costa meno di 600¤, ho chiesto come mai se l'abbonamento per 24 mesi costa 550¤ loro ne voglio addirittura di più premetto che il mio contratto è attivo da 1 mese e dieci giorni, vittima del trasferimento di connessione non lo più usato.
Leggendo qui sul sito ho notato questa legge :
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=170308
La quale in un preciso punto dice che :
Contratti di telefonia, Internet o pay-tv, chiusura e passaggio ad altri operatori in massimo trenta giorni
Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica devono prevedere, nei propri contratti, la facolta' del contraente di recedere dagli stessi o di trasferire le utenze ad altri operatori senza porre vincoli temporali, ritardi non giustificati e spese (a meno che non siano giustificate da costi dell'operatore). Il termine di preavviso non potra' comunque essere superiore ai 30 giorni.
Per i nuovi contratti le regole sono attive dal 2 Febbraio 2007. Per tutti i contratti in corso a quella data il decreto concedeva alle compagnie 60 giorni di tempo per l'adeguamento. Dall'entrata in vigore della legge di conversione, il 3 Aprile 2007, TUTTI i contratti devono risultare adeguati, e le clausole difformi sono nulle.
Se ho capito bene io per recedere dal contratto non dovrei pagare alcuna penale?
Come devo comportarmi?
e pensare che avevo fatto l'abbonamento per risparmiare ed invece...
Grazie anticipatamente Saluti
Christian, da Palmi (RC)
Leggendo qui sul sito ho notato questa legge :
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=170308
La quale in un preciso punto dice che :
Contratti di telefonia, Internet o pay-tv, chiusura e passaggio ad altri operatori in massimo trenta giorni
Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica devono prevedere, nei propri contratti, la facolta' del contraente di recedere dagli stessi o di trasferire le utenze ad altri operatori senza porre vincoli temporali, ritardi non giustificati e spese (a meno che non siano giustificate da costi dell'operatore). Il termine di preavviso non potra' comunque essere superiore ai 30 giorni.
Per i nuovi contratti le regole sono attive dal 2 Febbraio 2007. Per tutti i contratti in corso a quella data il decreto concedeva alle compagnie 60 giorni di tempo per l'adeguamento. Dall'entrata in vigore della legge di conversione, il 3 Aprile 2007, TUTTI i contratti devono risultare adeguati, e le clausole difformi sono nulle.
Se ho capito bene io per recedere dal contratto non dovrei pagare alcuna penale?
Come devo comportarmi?
e pensare che avevo fatto l'abbonamento per risparmiare ed invece...
Grazie anticipatamente Saluti
Christian, da Palmi (RC)
Risposta ADUC
La legge Bersani ha abolito le penali, ma permette ai gestori di addebitare i costi di disattivazione, sempre che 1) siano previsti nel contratto e che 2) siano giustificati al centesimo. Nel primo caso, ignorare la richiesta o rispondere con una lettera raccomandata A/R di diffida: clicca qui. Nel secondo caso, contestare la richiesta (o chiederne puntuale giustificazione) tramite lettera di messa in mora al gestore: clicca qui. In ogni caso, immediatamente segnalare la questione al Garante nelle comunicazioni: clicca qui
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