Sabato 13 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Tassa rifiuti capannone

15 marzo 2016
Domanda 15 marzo 2016
Ho un quesito relativo alla determinazione della superficie oggetto di applicazione della TARI su un immobile (capannone agricolo) iscritto a catasto con il codice D10. Il capannone è di supporto all’attività agricola e contiene:
- Deposito di materiali (tubi in ferro e alluminio per l’irrigazione, attrezzi per l’esercizio dell’attività quali pompe di irrigazione, aratri, ecc);
- Legna;
- Trattori;
- prodotti fito-sanitari per la coltivazione vitivinicola che rientrano nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
Gli unici rifiuti prodotti nel mio capannone sono i seguenti:
- Olio e batterie dei trattori regolarmente smaltiti dal nostro meccanico;
- Residui di prodotti fitosanitari (sacchetti, contenitori, scatole) vengono regolarmente prelevati da un’azienda specializzata e pagata dalla sottoscritta;
Il capannone non produce nessun tipo di rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani. E' evidente che l’attività produttiva si svolge in campagna e questa produce i rifiuti, il capannone è strumentale a tale attività. Il Comune applica il tributo su tutti i metri quadri del capannone escludendo solo la parte ove si trovano i prodotti fitosanitari e la legna. Per quale motivo devo pagare il tributo quando già pago in modo autonomo lo smaltimento dei rifiuti speciali e come citato sopra il capannone non produce nessun altro tipo di rifiuto? Tale quesito, inerente al settore agricolo, rientra nella fattispecie dell’articolo 1, comma 649, primo periodo della legge 147/2013, il quale dispone che” nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimenti sono tenti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”, e del terzo periodo dello stesso comma, secondo cui il comune con il Regolamento “ individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.
Su tale quesito è stata emanata la risoluzione n 2/DF del Ministero delle Finanze, tra l’altro citata anche nel memento fiscale 2015, che risolve un quesito analogo sollevato da una impresa industriale produttrice di tubi di ghisa. In essa si afferma che: “…..conseguentemente, non può ritenersi corretta l’applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificatamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari. Tale comportamento potrebbe, infatti, dare origine a una ingiustificata duplicazione di costi. Ho chiesto alle associazioni di categoria e a dei professionisti locali, ricevendo risposte contrastanti e non chiare. Mi rivolgo a Voi nella speranza di una risposta chiarificatrice. Grazie.
Francesca, da Caldiero (VR)

Risposta ADUC
la ringraziamo della fiducia ma crediamo proprio che non esista, sul punto, una risposta univoca a cui riferirsi (e tra l'altro la nostra esperienza non riguarda in modo particolare gli edifici non residenziali). La pronuncia del Min.finanze è senz'altro importante, ma secondo noi di fronte ad un comportamento diverso del Comune non rimane che il ricorso in commissione tributaria, verificando prima la relativa giurisprudenza con l'aiuto di un legale che possa dare un parere di fattibilità specifico e approfondito.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →