Cara ADUC
Sportelli Postamat manomessi
Domanda
23 dicembre 2015
Il giorno 6/4/2015 (Lunedì di pasquetta) tento il prelievo di contante dallo sportello Postamat presso l'ufficio postale del mio paese, uso la carta Postamat di mia madre anziana, il tutto si svolge regolarmente tranne che lo sportello non si apre e la somma non è erogata (600€). Penso ad un guasto tecnico e mi reco presso unaltro sportello Postamat nelle vicinanze. Uso la mia carta Postamat in quanto quella precedente viene respinta per disponibilità giornaliera esaurita. Anche qui il tentativo di prelievo fallisce (200€) con le stesse modalità del precedente.
L'indomani mattina mi reco nel primo ufficio postale, il direttore mi riferisce che lo sportello è stato manomesso (metodo della graffetta). Anche il direttore del secondo ufficio postale mi parla di manomissione dello sportello.
A questo punto faccio denuncia dai Carabinieri, il direttore del primo ufficio invia una richiesta di disconoscimento delle due operazioni in sede centrale di BancoPoste. So che entrambi i direttori hanno fatto le loro denunce del fatto ai carabinieri e agli organi competenti di BancoPosta. Sono state inviate pure le riprese della telecamera di sorveglianza allo sportello. Quel giorno sono stati manomessi parecchi sportelli nella zona.
Non ho testimoni del fatto, se non mia moglie che era con me. Dopo un po' di tempo mi arriva una lettera datata 18/5/2015, in cui l'ufficio reclami di BancoPosta dichiara che il reclamo viene preso in esame e che al termine delle verifiche mi avrebbero
comunicato l'esito. Da allora non ho più avuto notizie. Ho fatto vari solleciti verbali nell'ufficio postale, mi è stato detto che BancoPosta ha 6 mesi di tempo per rispondere. Ora, trascorsi più di 6 mesi, cosa mi consigliate di fare?
Andrea, da Roncade
L'indomani mattina mi reco nel primo ufficio postale, il direttore mi riferisce che lo sportello è stato manomesso (metodo della graffetta). Anche il direttore del secondo ufficio postale mi parla di manomissione dello sportello.
A questo punto faccio denuncia dai Carabinieri, il direttore del primo ufficio invia una richiesta di disconoscimento delle due operazioni in sede centrale di BancoPoste. So che entrambi i direttori hanno fatto le loro denunce del fatto ai carabinieri e agli organi competenti di BancoPosta. Sono state inviate pure le riprese della telecamera di sorveglianza allo sportello. Quel giorno sono stati manomessi parecchi sportelli nella zona.
Non ho testimoni del fatto, se non mia moglie che era con me. Dopo un po' di tempo mi arriva una lettera datata 18/5/2015, in cui l'ufficio reclami di BancoPosta dichiara che il reclamo viene preso in esame e che al termine delle verifiche mi avrebbero
comunicato l'esito. Da allora non ho più avuto notizie. Ho fatto vari solleciti verbali nell'ufficio postale, mi è stato detto che BancoPosta ha 6 mesi di tempo per rispondere. Ora, trascorsi più di 6 mesi, cosa mi consigliate di fare?
Andrea, da Roncade
Risposta ADUC
Le Poste devono rispondere ai reclami entro trenta giorni, non sei mesi.
La I Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza 13777/2007, ha stabilito che l'istituto può essere ritenuto responsabile del malfunzionamento del bancomat e dell'eventuale clonazione della carta da parte di terzi nei casi in cui non abbia ottemperato al principio di massima diligenza, adottando tutte le misure necessarie ad evitare manomissioni. Tale affermazione discende dal fatto che "svolgendo attività professionale, la banca deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, non solo con riguardo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicati". Di conseguenza, la banca emittente della carta bancomat è responsabile "fino a prova contraria, dell'approntamento dei mezzi meccanici, della loro idoneità e del loro funzionamento e, comunque, degli errori dovuti a dolo o colpa grave".
Riguardo il comportamento del cliente, secondo l'art. 12 del D.Lgs. del 27.10.2010, questi è responsabile dell’utilizzo fraudolento esclusivamente nel caso in cui egli non abbia adempiuto agli obblighi di custodia dello strumento di pagamento previsti dalle relative norme contrattuali e non abbia adottato misure idonee per preservare la sicurezza dei dispositivi di identificazione della carta, secondo quanto richiesto dall’art. 7 del medesimo Decreto.
Affinché la responsabilità possa ritenersi sussistente in maniera illimitata, la violazione dei ridetti obblighi deve essere caratterizzata dal dolo, ovvero dalla colpa grave, vale a dire "un comportamento consapevole dell'agente che, senza volontà di arrecare danno agli altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti".
Ci sono quindi i presupposti per ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, dove ci capita di assistere in casi analoghi con esito positivo.
La I Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza 13777/2007, ha stabilito che l'istituto può essere ritenuto responsabile del malfunzionamento del bancomat e dell'eventuale clonazione della carta da parte di terzi nei casi in cui non abbia ottemperato al principio di massima diligenza, adottando tutte le misure necessarie ad evitare manomissioni. Tale affermazione discende dal fatto che "svolgendo attività professionale, la banca deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, non solo con riguardo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicati". Di conseguenza, la banca emittente della carta bancomat è responsabile "fino a prova contraria, dell'approntamento dei mezzi meccanici, della loro idoneità e del loro funzionamento e, comunque, degli errori dovuti a dolo o colpa grave".
Riguardo il comportamento del cliente, secondo l'art. 12 del D.Lgs. del 27.10.2010, questi è responsabile dell’utilizzo fraudolento esclusivamente nel caso in cui egli non abbia adempiuto agli obblighi di custodia dello strumento di pagamento previsti dalle relative norme contrattuali e non abbia adottato misure idonee per preservare la sicurezza dei dispositivi di identificazione della carta, secondo quanto richiesto dall’art. 7 del medesimo Decreto.
Affinché la responsabilità possa ritenersi sussistente in maniera illimitata, la violazione dei ridetti obblighi deve essere caratterizzata dal dolo, ovvero dalla colpa grave, vale a dire "un comportamento consapevole dell'agente che, senza volontà di arrecare danno agli altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti".
Ci sono quindi i presupposti per ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, dove ci capita di assistere in casi analoghi con esito positivo.
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