Cara ADUC
Signoraggio: sentenza impugnata
Domanda
5 agosto 2008
Secondo me l'ADUC potrebbe fare una campagna per informare TUTTI i cittadini di aver diritto a questo rimborso. Non metto tutto il testo perché il form del vostro sito non me lo consente ma sono a disposizione per inviarvelo.
Cordiali saluti.
XXXXXX
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. xxxxxx ha pronunciato la seguente
SENTENZA,
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 8.07.2005,
promossa da
xxxxx, rappresentato e difeso dagli aw. xxxx e A.xxxxxx
ATTORE
C/
BANCA CENTRALE EUROPEA-BANCA CENTRALE D'ITALIA S.P.A.
rappresentata e difesa dagli avv. xxxxx
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12.10.2004, xxxx conveniva in giudizio "la Banca centrale europea, e, per essa, la locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia s.p.a" chiedendo di accertare incidente r tantum e dichiarare che la proprietà della moneta è della collettività nazionale europea, mentre la Banca Centrale ha unicamente il compito di provvedere alla stampa. In conseguenza di ciò, dichiarare che l'intera Massa Monetaria in circolazione è di proprietà dei componenti dell'Unione Europea, e che, per l'effetto, il Debito Pubblico non esiste, dovendosi, al contrario, ritenerlo Credito Pubblico. In conseguenza di ciò condannare l'Istituto di emissione al pagamento della somma, forfettariamente indicata, di ¤. 1.100,00 con espressa rinuncia al sovrappiù. Condannare altresì il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa
La Banca d'Italia, si costituiva in giudizio all'udienza del 26 novembre 2004, chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte siccome improponibili ed inammissibili e comunque infondate, nonché spiegando domanda riconvenzionale per la condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In particolare la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, l'assoluta carenza di azione, di interesse di agire e di legittimazione attiva in capo a parte attrice e l'infondatezza nel merito delle richieste avversarie.
All'udienza del 17 dicembre 2004, veniva respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Banca d'Italia ed ammessa la C.T.U richiesta dall'attore.
All'udienza dell'8 luglio 2005 le parti presentavano le proprie controdeduzioni tecniche alla CTU, precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti
difensivi, quindi la causa veniva trattenuta per la decisione.
(...........................)
Il Giudice di Pace di Lecce, aw. xxxx, definitivamente
pronunciando cosi provvede:
a) Accoglie la domanda per i suddetti motivi e condanna la convenuta, anche in via equitativa, a corrispondere all'attore la somma di ¤ 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
b) non accoglie la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui in motivazione;
c) compensa le spese di giudizio in considerazione della novità della
questione trattata;
d) pone le spese di C.T.U. a carico della convenuta soccombente.
Così deciso oggi in Lecce, 15 settembre 2005
Il Giudicexxxxxx
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2005
Il Cancellierexxxxx
Marcello, da Roma (RM)
Cordiali saluti.
XXXXXX
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. xxxxxx ha pronunciato la seguente
SENTENZA,
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 8.07.2005,
promossa da
xxxxx, rappresentato e difeso dagli aw. xxxx e A.xxxxxx
ATTORE
C/
BANCA CENTRALE EUROPEA-BANCA CENTRALE D'ITALIA S.P.A.
rappresentata e difesa dagli avv. xxxxx
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12.10.2004, xxxx conveniva in giudizio "la Banca centrale europea, e, per essa, la locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia s.p.a" chiedendo di accertare incidente r tantum e dichiarare che la proprietà della moneta è della collettività nazionale europea, mentre la Banca Centrale ha unicamente il compito di provvedere alla stampa. In conseguenza di ciò, dichiarare che l'intera Massa Monetaria in circolazione è di proprietà dei componenti dell'Unione Europea, e che, per l'effetto, il Debito Pubblico non esiste, dovendosi, al contrario, ritenerlo Credito Pubblico. In conseguenza di ciò condannare l'Istituto di emissione al pagamento della somma, forfettariamente indicata, di ¤. 1.100,00 con espressa rinuncia al sovrappiù. Condannare altresì il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa
La Banca d'Italia, si costituiva in giudizio all'udienza del 26 novembre 2004, chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte siccome improponibili ed inammissibili e comunque infondate, nonché spiegando domanda riconvenzionale per la condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. In particolare la convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, l'assoluta carenza di azione, di interesse di agire e di legittimazione attiva in capo a parte attrice e l'infondatezza nel merito delle richieste avversarie.
All'udienza del 17 dicembre 2004, veniva respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Banca d'Italia ed ammessa la C.T.U richiesta dall'attore.
All'udienza dell'8 luglio 2005 le parti presentavano le proprie controdeduzioni tecniche alla CTU, precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti
difensivi, quindi la causa veniva trattenuta per la decisione.
(...........................)
Il Giudice di Pace di Lecce, aw. xxxx, definitivamente
pronunciando cosi provvede:
a) Accoglie la domanda per i suddetti motivi e condanna la convenuta, anche in via equitativa, a corrispondere all'attore la somma di ¤ 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
b) non accoglie la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui in motivazione;
c) compensa le spese di giudizio in considerazione della novità della
questione trattata;
d) pone le spese di C.T.U. a carico della convenuta soccombente.
Così deciso oggi in Lecce, 15 settembre 2005
Il Giudicexxxxxx
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2005
Il Cancellierexxxxx
Marcello, da Roma (RM)
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