Cara ADUC
restrizione ipotecaria
Domanda
3 ottobre 2019
Buongiorno in qualità di socia di una snc sono proprietaria di un capannone di 800 mq sul quale grava un'ipoteca della banca per un mutuo fondiario di € 200000,00 originarie, residuato ad €127000,00 le cui rate sono regolarmente pagate. La società per diverse vicissitudini non è riuscita a far fronte a pagamenti dell'Agenzia delle Entrate, che a sua volta ha iscritto ipoteca di 2 grado sul medesimo immobile. La società ha aderito alla definizione agevolata ed è stata già pagata la prima rata del 31/07, solo che per far fronte alle altre ha bisogno di liquidità. E' capitata l'opportunità di vendere una porzione di questo immobile, essendo lo stesso diviso in 5 unità regolarmente accatastate, e precisamente di una porzione di 135 mq che rappresenterebbero la sesta parte circa dell'immobile. Con il denaro ricavato affronteremo i pagamenti di agenzia delle entrate e in accordo con l'acquirente che comunque ci darebbe un acconto e poi dilazionerebbe il rimanente in 3 anni mensilmente, posticiperemmo l'effettiva cessione del bene. Per quanto riguarda Agenzia delle entrate mi è stato detto che una volta sceso il debito sotto ai 20000,00 euro devono togliere ipoteca, per quanto riguarda la banca non so se sono obbligati a farlo. Ho letto che c'è un art. del testo unico Bancario ex art.39 che da la possibilità al mutuatario di richiedere la restrizione ipotecaria avendo già pagato 1/5 del mutuo e accertato che il restante immobile copra sempre la garanzia della banca. Arrivo quindi al punto, posso dopo aver magari fatto una perizia e accertato che la banca è comunque garantita, PRETENDERE, che la medesima accetti la restrizione ipotecaria o invece rimane sempre e comunque una decisione della banca?
Donatella, dalla provincia di PG
Donatella, dalla provincia di PG
Risposta ADUC
la valutazione del merito creditizio è prerogativa della banca che pertanto la esercita tutelando il suo credito.
Il codice civile prevede l'ipotesi della riduzione dell'ipoteca.
La riduzione non si applica quando la somma garantita sia stata determinata per volontà delle parti o per sentenza. La legge non attribuisce al compratore il diritto di ridurre l’ipoteca, quindi, nel caso di mutuo fondiario, e in ogni caso la subordina all’avvenuto pagamento del debito in misura pari ad almeno un quinto del valore iniziale.
Invece l’art. 39 c. quinto del TUB prevede l'ipotesi della restrizione:
“I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell’articolo 38?
Naturalmente però essendo il merito creditizio prerogativa della banca il diritto del mutuatario a chiedere e ottenere dalla banca la restrizione dell'ipoteca può trovare riconoscimento solo in presenza di elementi che comprovino la sufficienza della garanzia che residuerebbe dopo la riduzione a tutelare il credito bancario.
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Ha risposto Roberto Cappiello: https://www.aduc.it/info/cappiello.php
Il codice civile prevede l'ipotesi della riduzione dell'ipoteca.
La riduzione non si applica quando la somma garantita sia stata determinata per volontà delle parti o per sentenza. La legge non attribuisce al compratore il diritto di ridurre l’ipoteca, quindi, nel caso di mutuo fondiario, e in ogni caso la subordina all’avvenuto pagamento del debito in misura pari ad almeno un quinto del valore iniziale.
Invece l’art. 39 c. quinto del TUB prevede l'ipotesi della restrizione:
“I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell’articolo 38?
Naturalmente però essendo il merito creditizio prerogativa della banca il diritto del mutuatario a chiedere e ottenere dalla banca la restrizione dell'ipoteca può trovare riconoscimento solo in presenza di elementi che comprovino la sufficienza della garanzia che residuerebbe dopo la riduzione a tutelare il credito bancario.
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Ha risposto Roberto Cappiello: https://www.aduc.it/info/cappiello.php
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