Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Responsabilità amministratore condominio

9 luglio 2019
Domanda 9 luglio 2019
Il condominio in questione è composto da 150 appartamenti 6 negozi e 50 box interrati. L'amministratore è stato nominato nel 2002 dall'impresa costruttrice e sempre riconfermato. A seguito crisi dei prezzi le vendite sono andate a rilento e rimangono alla società solo tre appartamenti e 3 negozi altre a qualche box.Esiste una morosità per spese condominiali che oscilla come importo da anni; attualmente essa ammonta a circa €10.000,00 / Sugli immobili invenduti sono ancora accesi residui mutui con primaria Banca Nazionale con rate in arretrato da anni. Adesso la Banca ha ceduto i mutui ad una società di Roma che si occupa di recupero crediti. L'amministratore evidentemente in accordo col costruttore ha gestito il debito rate condominiali. Non ha fatto azione di recupero con pignoramenti su immobili invenduti o altro. Adesso la società di recupero crediti ha pignorato gli immobili e li ha messi in vendita tramite aste giudiziarie. Domande= Chi deve pagare le spese condominiali? il costruttore proprietario appartamenti invenduti o la società di recupero crediti che ha la proprietà del credito ceduto dalla Banca? Il condominio si può rivalere sull'amministratore inadempiente nel recupero delle rate impagate? Si civilmente ed eventualmente anche con altro? L'inadempienza dell'amministratore potrebbe essere causa di disdetta del mandato all'amministratore? se si con quale procedura?Il condominio dispone di fondi accantonati e quindi paga regolarmente i fornitori eecc Tutti gli altri condomini sono obbligati a pagare le rate della società citata ed arretrate? poi si rivarranno? su Chi? grazie-
Antonio, dalla provincia di NO

Risposta ADUC
1°- le spese condominiali sono a carico del proprietario degli immobili e non della società di recupero crediti.
2° bisogna provare che l'A. non abbia fatto azioni per recuperare le rate impagate condominiali; infatti l'A. è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento (a.1129 cc).
3° In tal caso si può procedere per la revoca dell'A. da parte dell'assemblea con la maggioranza prevista per la sua nomina ( a.1129 c.11). La revoca dell'A. può essere disposta anche dall'autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino in caso di gravi irregolarità secondo quanto disposto dall'art. 1129 cc.
4° circa il pagamento delle rate impagate, non si sa se possa esserci un accantonamento di arretrati; in proposito ogni condomino può chiedere conto all'A. il quale è tenuto a fornire al condomino richiedente attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali (art. 1130 n. 8,9).
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