Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

Relate di notifica in bianco su verbale notificato in ritardo

25 marzo 2008
Domanda 25 marzo 2008
Faccio seguito a precedente quesito, a cui mi avete risposto:
"Gentile signore,
non ci risulta che si debbano giustificare i ritardi, se non quando il cittadino contesta il verbale. Il fatto che sul prestampato del verbale ci sia lo spazio non significa niente, in quanto i prestampati non hanno valore di legge (e sono diversi da citta' a citta').
Detto questo, lei ha il diritto di fare ricorso qualora la notifica sia avvenuta in ritardo (magari, prima di fare ricorso, si informi presso l'ente che ha emesso la contravvenzione).
Cordiali saluti"
A parte che informandosi dall'ente che ha emesso la contravvenzione si incontrano solo muri di gomma (ho provato), cosa pensate di quanto segue?
Art 148 c.p.c. Relazione di notificazione, comma secondo (IL MAIUSCOLO E' MIO):
"La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, OPPURE LE RICERCHE, ANCHE ANAGRAFICHE, FATTE DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO, I MOTIVI DELLA MANCATA CONSEGNA E LE NOTIZIE RACCOLTE SULLA REPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO."
A parer mio - ma il mio parere non vale quello di un avvocato.. - detto comma prescrive di registrare le mancate notifiche (mi sembra sia scritto così) e - immagino - di giustificare tramite queste registrazioni le notifiche effettuate oltre i termini. In caso contrario, il cittadino non avrebbe alcun modo di valutare la validità di una notifica fuori termine.
Meglio ancora - ma è questione di logica e non di legge... - una notifica fuori termine dovrebbe essere considerata INVALIDA senza una qualche giustificazione del ritardo nei confronti di chi la riceve.
Dove la mia logica si scollega dalla lettera delle legge? Forse l'obbligo di relazione rimane interno all'ente e mi possono recapitare senza giustificazione notifiche in ritardo di mesi?
Grazie e saluti,
Alfredo, da Roma (RM)

Risposta ADUC
le due questioni vanno separate: il codice della strada prevede che il verbale debba essere notificato entro 150 giorni, che decorrono non gia' dal compimento dell'infrazione, ma dal momento in cui e' possibile identificare il trasgressore. Sul punto la giurisprudenza e' varia:
- i 150 gg. decorrono da subito, posto che immediatamente si ha la targa dell'automobilista, e dunque si puo' subito effettuare un controllo al PRA sul nominativo del proprietario;
- i 150 gg. decorrono dl momento in cui il PRA risponde alle forze dell'ordine, fornendo il nominativo;
Cio' non attiene ancora alla notifica ma alla individuazione del trasgressore. Detto cio', e individuato il trasgressore, si "apre" il capitolo notifica: essa dovra' avvenire entro 150 giorni dal momento X, e in caso contrario, il ritardo non e' automaticamente invalidante del verbale, ma deve essere eccepito in giudizio. Se cio' non accade, la notifica pur avvenuta in ritardo e' valida.
Il problema che lei solleva e' un altro ancora e, se il mancato recapito della notifica per irreperibilita' del destinatario, a rigor di logica, farebbe addirittura ridecorrere il termine di 150 giorni!!! Cio' all'infinito. Il codice di procedura civile invece media fra conoscenza effettiva dell'atto e certezza del diritto, stabilendo che se alla residenza anagrafica non si trova la persona interessata e risulta irreperibile, la notifica avverra' ex art. 143 (che alla fin fine e' una presunzione di notifica). La mediazione sta in cio': ognuno e' responsabile della residenza che dichiara, e sa bene che qualsiasi atto a lui destinato sara' li' recapitato. Sta dunque al soggetto aver cura di verificare eventuali notifiche. Se infine trova un muro di gomma nella pubblica amministrazione, intimi la visione del fascicolo con una lettera raccomandata A/R di messa in mora: clicca qui
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