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Cara ADUC

Recupero crediti assillante Energit

12 aprile 2016
Domanda 12 aprile 2016
E'dal 2013 che ricevo ripetute minacce per conto di Energit da una societa di recupero crediti di Milano (telefono 0244570) per mancato pagamento di bollette per l'energia elettrica. Faccio presente che io ho un contratto da oltre 38 anni con ACEA per la fornitura di elettricità.
In data odierna mi ha telefonato (0662287157) un certo sig. Iannello dallo Studio Bertocchi che mi diceva che in settimana mi sarebbe stato fatto un pignoramento non avendo io pagato delle bollette alla Energit per la detta fornitura di energia elettrica mai avuta. Mi sono rivolto più volte alla stazione di polizia per fare un esposto al Questore ai sensi dell'art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, ma senza nessun esito in quanto non l'hanno accettato essendo io persona fisica. Faccio presente che non ho mai ricevuto nulla per scritto ma solo minacce telefoniche di azioni giudiziarie. Spero che mi potete aiutare concretamente, anche perché come potete vedere oggi mi hanno chiamato da Roma, il che mi preoccupa alquanto. Non vi nascondo,infine, che le dette molestie mi procurano un notevole stato di ansia.

Risposta ADUC
L'ammonimento del questore è possibile chiederlo sempre, non vi è alcuna limitazione per le persone fisiche.
Il caso può essere quello di un furto di identità o simile.
Come avrà capito, la minaccia di pignoramento entro una settimana è del tutto campata in aria.
Ribadiamo la normativa in merito.
Il Garante Privacy, a partire dal Provvedimento del 30 novembre 2005 in avanti, ha in più occasioni ribadito il principio secondo cui occorre rivolgersi al solo debitore ed agli eventuali suoi garanti escludendo chiunque altro, familiari inclusi e peggio ancora datori di lavoro e vicini di casa. Il principio è quello per cui le richieste debbono essere improntate al massimo rispetto della persona, quindi non si può - come purtroppo accade - sommergere di telefonate o sms come nemmeno occorre lasciare messaggi a chiunque non sia il debitore o il garante, con lo scopo di far fare loro brutta figura. Per essere risarcito il lettore deve rivolgersi ad un Giudice, mentre al Garante Privacy può segnalare il mancato rispetto della legge da parte dei soggetti in questione, in modo da poterli vedere anche sanzionare al di là del risarcimento individuale.
E' possibile considerare i reati di molestie e disturbo delle persone, situazione che prevede la pena della reclusione fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro. A supporto si ha la sentenza di Cassazione 25033 del 22 giugno 2012 che ha preso in esame il caso di un debitore subissato di telefonate. Può presentare un atto di denuncia-querela corredato di prove. Potrebbero esserci anche i presupposti per il reato di violenza privata. Inoltre, nel caso in cui i comportamenti portino ad uno stato di ansia e paura, la società ed il dipendente sono passibili di condanna ai sensi della Legge 38 del 23 aprile 2009 per atti persecutori (stalking) con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Anche in questo caso occorre provare sia gli atti persecutori, sia il conseguente stato di disagio grave che costringe a modificare in peggio le proprie abitudini di vita (ad esempio non rispondendo più al telefono, cambiando numero, evitare determinati orari, ecc.). Prima della denuncia-querela è possibile chiedere al questore un ammonimento ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.
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