Cara ADUC
Prova dell'acquisto telefonico di obbligazioni
Domanda
11 maggio 2004
ho letto la Vs risposta in merito agli ordini telefonici di obbligazioni argentine, in cui fate riferimento all'art69 del regol 11522 che impone la conservazione sui registri elettronici della banca per minimo 2 anni degli ordini telefonici. Concludete dicendo che non vi puo' quindi essere prova del fatto che la registraz telefonica non sia avvenuta secondo norma.Chiedo una precisazione in quanto un cliente si e' a me rivolto chiedendomi spiegazioni riguardo al comportamento della sua banca che si e' appellata a questo articolo per non fornire copia degli ordini di acquisto impartiti all'epoca.Il cliente aveva firmato la manleva telefonica all'epoca dell'apertura del dox titoli, e' certo di non avere mai passato ordini telefonici al riguardo ed inoltre quando si e' recato in filiale per chiedere spiegazioni circa la risposta avuta dall'ufficio controlli della banca, il titolare di filiale gli ha fatto vedere che in filiale avevano copia dell'ordine di acquisto (scritto quindi) impartito all'epoca.
Alla vista di quanto richiesto e non inviatogli dall'ufficio controlli della banca, il cliente e' "esploso", a maggior ragione quando si e' accorto nel visionare questi documenti che la firma sull'ordine non era la sua.A questo punto il titolare della filiale si e' rifiutato di fornirgli copia di quanto da lui raccolto dato che la direzione aveva risposto al cliente che le attestazioni degli ordini di acquisto non sono piu' a loro disposizione e che cmq il reg consob impone l'obbligo di conservazione di almeno 2 anni.
Preciso che gli acquisto avvennero dal 1997 al 2001.Ora Vi chiedo:
Compete alla banca l'onere di provare che l'ordine fu trasmesso telefonicamente e non in forma scritta?
ringraziandoVi anticipatamente, porgo cordiali saluti.
Massimo, da Alfonsine/Ragusa
Alla vista di quanto richiesto e non inviatogli dall'ufficio controlli della banca, il cliente e' "esploso", a maggior ragione quando si e' accorto nel visionare questi documenti che la firma sull'ordine non era la sua.A questo punto il titolare della filiale si e' rifiutato di fornirgli copia di quanto da lui raccolto dato che la direzione aveva risposto al cliente che le attestazioni degli ordini di acquisto non sono piu' a loro disposizione e che cmq il reg consob impone l'obbligo di conservazione di almeno 2 anni.
Preciso che gli acquisto avvennero dal 1997 al 2001.Ora Vi chiedo:
Compete alla banca l'onere di provare che l'ordine fu trasmesso telefonicamente e non in forma scritta?
ringraziandoVi anticipatamente, porgo cordiali saluti.
Massimo, da Alfonsine/Ragusa
Risposta ADUC
Nella prestazione dei servizi di investimento, e' sempre l'intermediario a dover dimostrare di aver agito correttamente. Il cliente ha diritto di ricevere copia dei documenti in possesso della banca e che lo riguardano, e davanti ad una specifica richiesta scritta non ci sono scuse che tengano. In questo caso abbiamo anche l'apposizione di una firma falsa: se tutto fosse stato in regola, che bisogno ci sarebbe stato di falsificare la firma del cliente? Un'altra verifica si puo' fare sui fissati bollati: c'era il riferimento alla modalita' di acquisto telefonico?
L'apposizione di una firma falsa rappresenta, al di la' di qualsiasi altro discorso sulla documentazione, una gravissima violazione di cui la banca deve rispondere anche nel caso (improbabile, secondo quanto ci scrive) in cui si accertasse che il resto del suo comportamento e' stato regolare.
Nella pratica, pero', le cose non sembra vanno come dovrebbero. L'inversione dell'onere della prova vale per le questioni relative alla correttezza e diligenza del comportamento (ad esempio: provare che l'esecuzione di un ordine e' stato fatto alle migliori condizioni possibili rispetto al mercato di riferimento). Se l'intermediario afferma che l'ordine e' telefonico e che le registrazioni sono state distrutte dopo il tempo previsto dalla legge, l'intermediario non deve piu' dimostrare nulla. In questo caso, sta al cliente dimostrare che il documento c'e' o che non ha mai fatto telefonate.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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L'apposizione di una firma falsa rappresenta, al di la' di qualsiasi altro discorso sulla documentazione, una gravissima violazione di cui la banca deve rispondere anche nel caso (improbabile, secondo quanto ci scrive) in cui si accertasse che il resto del suo comportamento e' stato regolare.
Nella pratica, pero', le cose non sembra vanno come dovrebbero. L'inversione dell'onere della prova vale per le questioni relative alla correttezza e diligenza del comportamento (ad esempio: provare che l'esecuzione di un ordine e' stato fatto alle migliori condizioni possibili rispetto al mercato di riferimento). Se l'intermediario afferma che l'ordine e' telefonico e che le registrazioni sono state distrutte dopo il tempo previsto dalla legge, l'intermediario non deve piu' dimostrare nulla. In questo caso, sta al cliente dimostrare che il documento c'e' o che non ha mai fatto telefonate.
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