Cara ADUC
pagamento imu tasi personale forze armate
Domanda
22 dicembre 2017
Buongiorno, mio marito è un appuntato dei carabinieri in servizio a Roma e possiede, dal giugno del 2010, un appartamento a Roma ed è il suo primo ed unico appartamento anche se vive con me in una casa di mia unica proprietà acquistata prima del matrimonio (che quindi non ricade nella comunione di beni) con i miei soldi e ubicata anch'essa nel comune di Roma. Mio marito ha la residenza nell'appartamento di sua proprietà e paga regolarmente IMU e TASI. Tuttavia a mio avviso secondo la legislazione vigente (DL102_2013)non sarebbero dovuti IMU e TASI che invece lui regolarmente ha sempre corrisposto. Qualora quanto versato non fosse dovuto c'è una possibilità di recuperarlo?. Ringrazio anticipatamente.
Giuseppina, da Roma (RM)
Giuseppina, da Roma (RM)
Risposta ADUC
L'IMU, al pari della vecchia ICI, colpisce il possesso di:
- fabbricati, intesi come unita' immobiliare iscritti, o che devono esserlo, al catasto, comprese le pertinenze.
- aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base ai piani urbanistici ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione.
Esenzione della "prima casa" e casi assimilati
Dal 2013, a regime dal 2014, sono esenti IMU le “prime case” intese come case di abitazione principale, comprese le pertinenze, ad esclusione di quelle considerate "di lusso" (categorie catastali A1, A8 e A9) per le quali si continuano ad applicare l'aliquota ridotta e le detrazioni.
Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto come unica unita' immobiliare nel quale il possessore e i componenti del proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Vengono quindi accoppiati due requisiti: la dimora abituale e la residenza in una casa iscritta al catasto come unica unita' immobiliare. Se i componenti del nucleo familiare dimorano o risiedono in immobili diversi all'interno dello stesso territorio comunale, l'esenzione si applica ad un solo immobile.
Per quanto sopra, avendo suo marito solo la residenza anagrafica e non la dimora abituale nell'immobile di sua proprietà, probabilmente ciò risulta al Comune per cui gli compete il pagamento dell'IMU.
TASI. La Tasi e' la tassa sui servizi (comunali) indivisibili attiva dal 2014 al posto della “maggiorazione” della Tares creata allo stesso scopo. Per servizi indivisibili si intendono tutti quei servizi comunali per i quali non e' possibile un ripartizione tra i cittadini (illuminazione pubblica, sicurezza, polizia locale, etc.).
I regolamenti comunali dovranno precisare quali servizi indivisibili copre la Tasi con indicazione, per ogni servizio, dell'importo dei costi coperti.
CHI PAGA
Il soggetto obbligato al pagamento e' colui che possiede o detiene i locali e le aree; gli eventuali co-possessori o co-detentori sono obbligati in solido al pagamento dell'obbligazione che comunque rimane unica.
In termini generali la Tasi è dovuta sia dal proprietario (o titolare di altro diritto di godimento sull'immobile) sia dall'occupante, se diverso, nella misura prevista dal regolamento comunale (tra il 10 e il 30% l'occupante, il resto il proprietario).
Tuttavia dal 2016 è esente l'abitazione principale intesa come dimora abituale e residenza anagrafica al pari dell'IMU; ne consegue che se l'unita' immobiliare non e' abitata dal proprietario anche se quivi ha la residenza anagrafica, l'unico tenuto al pagamento è il proprietario stesso, applicando l'eventuale aliquota fissata dal Comune (variabile tra il 70% e il 90% dell'imposta dovuta) oppure, se questa mancasse, applicando il 90% sull'imposta dovuta.
Per quanto sopra riteniamo che suo marito non abbia diritto al rimborso delle imposte.
- fabbricati, intesi come unita' immobiliare iscritti, o che devono esserlo, al catasto, comprese le pertinenze.
- aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base ai piani urbanistici ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione.
Esenzione della "prima casa" e casi assimilati
Dal 2013, a regime dal 2014, sono esenti IMU le “prime case” intese come case di abitazione principale, comprese le pertinenze, ad esclusione di quelle considerate "di lusso" (categorie catastali A1, A8 e A9) per le quali si continuano ad applicare l'aliquota ridotta e le detrazioni.
Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto come unica unita' immobiliare nel quale il possessore e i componenti del proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Vengono quindi accoppiati due requisiti: la dimora abituale e la residenza in una casa iscritta al catasto come unica unita' immobiliare. Se i componenti del nucleo familiare dimorano o risiedono in immobili diversi all'interno dello stesso territorio comunale, l'esenzione si applica ad un solo immobile.
Per quanto sopra, avendo suo marito solo la residenza anagrafica e non la dimora abituale nell'immobile di sua proprietà, probabilmente ciò risulta al Comune per cui gli compete il pagamento dell'IMU.
TASI. La Tasi e' la tassa sui servizi (comunali) indivisibili attiva dal 2014 al posto della “maggiorazione” della Tares creata allo stesso scopo. Per servizi indivisibili si intendono tutti quei servizi comunali per i quali non e' possibile un ripartizione tra i cittadini (illuminazione pubblica, sicurezza, polizia locale, etc.).
I regolamenti comunali dovranno precisare quali servizi indivisibili copre la Tasi con indicazione, per ogni servizio, dell'importo dei costi coperti.
CHI PAGA
Il soggetto obbligato al pagamento e' colui che possiede o detiene i locali e le aree; gli eventuali co-possessori o co-detentori sono obbligati in solido al pagamento dell'obbligazione che comunque rimane unica.
In termini generali la Tasi è dovuta sia dal proprietario (o titolare di altro diritto di godimento sull'immobile) sia dall'occupante, se diverso, nella misura prevista dal regolamento comunale (tra il 10 e il 30% l'occupante, il resto il proprietario).
Tuttavia dal 2016 è esente l'abitazione principale intesa come dimora abituale e residenza anagrafica al pari dell'IMU; ne consegue che se l'unita' immobiliare non e' abitata dal proprietario anche se quivi ha la residenza anagrafica, l'unico tenuto al pagamento è il proprietario stesso, applicando l'eventuale aliquota fissata dal Comune (variabile tra il 70% e il 90% dell'imposta dovuta) oppure, se questa mancasse, applicando il 90% sull'imposta dovuta.
Per quanto sopra riteniamo che suo marito non abbia diritto al rimborso delle imposte.
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