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Cara ADUC

Nulla osta al matrimonio - precisazioni

21 agosto 2007
Domanda 21 agosto 2007
Gentile Aduc, a proposito di matrimonio con cittadino straniero, ho notato dalla lettura delle indicazioni fornite da Emmanuela Bertucci, che viene citata la necessita' di presentare un nullaosta rilasciato dall'autorita' diplomatica consolare del Paese del cittadino straniero. Devo far notare che tale nullosta, che assume le caratteristiche di un "permesso", e' richiesto da molti comuni italiani. Devo pero' far notare anche che la Legge (art. 116 c.c). prevede, invece che: "Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e' sottoposto, nulla osta al matrimonio". Ora credo che l'autorita' diplomatica non sia "esattamente" l'autorita' competente relativa alla capacita' di un cittadino di contrarre matrimonio. In piu', per la precisione, i documenti da presentare non sono un "nullaosta" ma bensi' una dichiarazione dalla quale risulti che, per quel cittadino, nulla osta al matrimonio. Il che' e' diverso. L'art. 116 aggiunge che, comunque, il cittadino straniero e' sottoposto anche alle leggi del nostro Paese. In parole povere significa che questi non deve essere gia' sposato ma deve essere "libero". Questo fatto potrebbe non essere deducibile dal nulla osta perche', per fare un esempio, in un paese ove e' possibile la poligamia potrebbe essere rilasciato un nulla osta al matrimonio anche ad un cittadino gia' sposato. In sostanza ritengo che l'autorita' competente del paese di origine dello straniero non sia, in nessun caso, l'autorita' diplomatica (potrebbe esserlo ma comunque questa deve far riferimento alle vere autorita' competenti quali l'anagrafe o l'ufficio di stato civile). In secondo luogo dai documenti da produrre, che per quanto detto non possono essere il cosidetto "nullaosta", dovrebbe esserci anche lo "stato civile" in modo che possa "risultare", come dice la legge, che nulla osta al matrimonio, non solo secondo le leggi del Paese straniero ma anche in base alle nostre. Dico tutto cio' perche', in base a queste personali interpretazioni del c. c., mi sono trovato ad andare, con enormi perdite di tempo ed ingenti spese, diverse volte presso l'ambasciata del paese d'origine della futura sposa (che e' albanese) per ricevere questo inutile, quanto non previsto dalla legge, nulla osta. Poiche' gli impiegati comunali, com'e' noto, piu' che ragionare con la propria testa e leggere la Legge con i propri occhi, si basano sui "giornalini" che circolano presso le pubbliche amministrazioni, con varie interpretazioni di "esperti" che non sanno un bel niente ma che esprimono solo il loro, modestissimo, parere, vi pregherei di rettificare quanto da voi scritto e, se possibile, di intervenire presso gli Uffici statali competenti affinche venga chiarita la questione nei dovuti termini, in base alla volonta' del legislatore (e non dei vari interpreti). Distinti saluti.
Alessandro
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P.S. La mia futura sposa era fornita, oltre che di regolare permesso di soggiorno, anche di un certificato di stato libero tradotto in italiano e autenticato dall'ambasciata italiana di Tirana, nonche' di un "certificato per contrarre matrimonio" internazionale, rilasciato, cioe' in varie lingue tra le quali, ovviamente, l'italiano.

Risposta ADUC
Quello che viene comunemente definito "nulla osta" e', per essere ancora piu' precisi, una certificazione relativa al fatto che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, concetto piu' ampio rispetto al solo "stato libero". Fermo restando comunque che, come anche lei precisava, lo straniero e' sottoposto alle leggi italiane, e dunque se gia' sposato in altro Paese in cui e' ammessa la poligamia, non potra' contrarre matrimonio in Italia. Quanto all'organo competente per il rilascio, solitamente ci si rivolge alle rappresentanze diplomatiche, perche' il piu' delle volte lo straniero che intende sposarsi e' gia' in Italia. Altrimenti si puo' richiederne il rilascio -sempre che la normativa dello Stato estero lo permetta- all'Autorita' competente nello Stato di appartenenza. Tale certificazione dovra' pero' poi essere tradotta in italiano e legalizzata dall'Autorita' italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia).
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