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Cara ADUC

Noleggio auto a lungo termine: cessione del contratto

26 luglio 2008
Domanda 26 luglio 2008
Egr. sig. nel Febbraio 2007 ho stipulato un contratto a lungo termine della durata di 3 anni, per un'autovettura in quanto essendo un libero professionista, avevo delle agevolazioni. Questo contratto è stato fatto con una determinata società, che dal 1 gennaio 2008 è stata assorbita da una seconda società più grande. In seguito mi è arrivata una comunicazione che mi avvertiva che grazie a questo, potevo usufruire di una nuova rete di officine autorizzate, dove secondo me (e di questo chiedo a Voi conferma) era inteso che oltre a quelle già autorizzate dalla vecchia società, ne avevo un certo numero in più. Invece a causa dell'acquisizione della ditta con cui ho stipulato il contratto, non posso più recarmi nelle officine dove andavo prima. Questo mi crea un grosso disagio, in quanto il contratto l'ho stipulato con la prima società perchè il servizio di assistenza era nel mio paese, invece ora è a più di 20km. Non è tanto la distanza il problema, ma che a causa del traffico ci si impiega più di un'ora solo per arrivarci, quindi, essendo come ho detto prima un libero professionista, perderei un'intera giornata di lavoro perchè quando porto l'auto per il tagliando dovrei aspettare che finiscano il lavoro, (quindi oltre a pagare un canone mensile per avere un determinato servizio, ci rimetterei anche i soldi di una giornata di lavoro) per poter tornare indietro, anche perchè se dovessi trovare qualcuno disposto ad accompagnarmi, si dovrebbe prendere una giornata di permesso.
Vi chiedo gentilmente se è corretto che pur avendo stipulato il contratto con un'altra società, per i motivi sopra citati, adesso mi trovo a dover sottostare obbligatoriamente alle nuove direttive, non concordate alla firma del contratto e che non fanno altro che recarmi un danno.
Vi ringrazio molto per l'aiuto.
Fabio, da Ozzero (MI)

Risposta ADUC
se ha accettato la sostituzione con la nuova societa', senza avanzare riserve su questo punto, riteniamo che non vi sia modo per recedere se non nei limiti descritti nel contratto (art. 1409 c.c.).
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