Cara ADUC
Multa di auto su zona demaniale
Domanda
11 luglio 2008
Vi chiedo cortesemente aiuto, in quanto non sono in grado di comprendere quali diritti posso vantare per evitare di pagare una sanzione. In data 07/08/2005 mi sono recata al mare, in località foce fiume Albegna (Comune di Orbetello), dove mi recavo da almeno 10 anni. Ho parcheggiato nel piazzale antistante la spiaggia, come sempre, come tante altre persone. Al ritorno, trovo una pattuglia dei Carabinieri che sta elevando contravvenzioni. Mi spiegano che la zona demaniale è stata data in concessione, e che il concessionario li ha chiamati per elevare contravvenzioni. Mi mostrano tre cartelli, alti circa un metro, su pali in legno, sui quali è apposto un comune foglio bianco son la scritta a penna "zona demaniale", tra l'altro posti in modo tale da non delimitare a vista alcuna zona, e non leggibili se non da vicino. La modalità di segnalazione dei cartelli rendono assolutamente impossibile delimitare la confinante proprietà privata e la zona demaniale. Mi viene consegnato il verbale, nel quale dichiaro di non essere a conoscenza del Codice di Navigazione (ignoro che la zona demaniale corrisponda a divieto di sosta) e segnalo la mancanza di adeguata segnalazione dell'area demaniale. I Carabinieri convengono con me, dicendo che sono obbligati a elevare la contravvenzione ma che non invieranno la multa, oltretutto di 102 ¤, art. 1174 comma 2 CdN. Il giorno 25/06/2008 trovo una busta nella posta, messa a mano senza timbro postale; la Polizia Municipale del mio Comune mi notifica una ordinanza di ingiunzione. Ritiro l'atto presso il Comune il 07/07/2008. Nella ingiunzione viene contestata la violazione all'ordinanza 65 del 04/05/2005, "disciplina dell'attività balneare", con obbligo di pagamento entro 30 gg dalla notifica dell'atto. Totale, 209.60¤. E' precisato che è ammessa opposizione davanti al Giudice di Pace di Orbetello nel termine di 30 giorni dalla notifica. Preciso inoltre che l'auto da me utilizzata non era di mia proprietà, in quanto la Ford multata appartiene a mio fratello. Mi chiedo: posso fare qualcosa per evitare il pagamento? Davvero un cartello quasi invisibile scritto a penna su carta bianca costituisce titolo per sanzionare il cittadino? Essendo priva di patente nautica, devo conoscere il Codice della Navigazione a terra? ed infine, da quando decorrono i 30 gg per il pagamento e/o ricorso: dalla data dell'avviso trovato nella posta; dalla data del mio ritiro in Comune? RingraziandoVi per la cortese attenzione, spero possiate aiutarmi ad evitare questa grande ingiustizia! distinti saluti,
Daniela, da Marsiliana (GR)
Daniela, da Marsiliana (GR)
Risposta ADUC
e' impossibile valutare a distanza la possibilita' di fare ricorso basandosi sulla posizione dei cartelli (unica motivazione che ci pare utilizzabile), senza poter verificare la stessa rispetto, soprattutto, all'ordinanza comunale. Riguardo comunque al conteggio del termine utile per pagare o fare ricorso la data importante e' quella della notifica nelle sue mani, che ci pare sia identificabile nel 7 Luglio. Le riportiamo, per sua consultazione, l'art. 1174 del codice di navigazione:
"Articolo 1174 Inosservanza di norme di polizia.
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1).
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 11, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 3, secondo comma, l. 28 dicembre 1993, n. 561."
"Articolo 1174 Inosservanza di norme di polizia.
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1).
Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 11, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 3, secondo comma, l. 28 dicembre 1993, n. 561."
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